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Atto a cui si riferisce:
C.5/01580 (5-01580)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01580

  Con riferimento all'auspicata piena e celere attività della Zona Franca Urbana (da ora anche ZFU), di Genova e le relative tempistiche di emanazione dei provvedimenti attuativi ad essa connessi, riferisco quanto segue.
  Il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza conseguente al crollo del ponte Morandi, con proprio decreto del 21 dicembre 2018 ha provveduto a perimetrare l'ambito territoriale della citata Zona Franca Urbana istituita dall'articolo 8 del decreto-legge n. 109/2018 (convertito con modificazioni in L. n. 130/2018).
  Vorrei evidenziare altresì che, l'articolo 8 richiamato, prevede al comma 7 che per l'attuazione degli interventi di cui allo stesso articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Ulteriori misure urgenti per la crescita).
  Ai sensi del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, articolo 15, comma 1, è previsto, inoltre che, le agevolazioni di cui trattasi «sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi, (ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241) con il modello di pagamento F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia».
  Ciò premesso, le iniziative di competenza del Ministero dello sviluppo economico sono state già adottate.
  Infatti, l'8 marzo 2019 è stata pubblicata sul sito internet del Ministero, nonché trasmessa agli enti territoriali interessati, la circolare direttoriale 7 marzo 2019 che fornisce chiarimenti in merito alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione delle agevolazioni e stabilisce, altresì, le modalità e i termini di presentazione delle istanze di agevolazione: dalle ore 12:00 del 16 aprile 2019 alle ore 12:00 del 21 maggio 2019.
  A seguito delle sollecitazioni pervenute dal territorio e al fine di consentire il più ampio accesso alle agevolazioni fiscali e contributive per la zona franca urbana di Genova, con una circolare direttoriale del 20 maggio 2019, (n. 202506), è stato poi prorogato il termine per la presentazione delle istanze di agevolazione alle ore 12:00 del 20 giugno 2019 (quindi, la procedura di concessione delle agevolazioni è ancora in corso).
  Le istanze presentate fino alle ore 13.00 del 3 giugno 2019 sono state 350.
  Al termine della suddetta procedura, come per le precedenti, relative ad altre ZFU, il MiSE formerà l'elenco delle imprese beneficiarie e trasmetterà i relativi dati all'Agenzia delle Entrate.
  In tale fase, così come comunicato dal Ministero dell'Economia e Finanze, sarà emanato il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate previsto dal citato DM del 10 aprile 2013, per la disciplina delle modalità di fruizione dell'agevolazione in compensazione e sarà istituito, con apposita risoluzione, un nuovo codice tributo per consentire l'utilizzo dell'agevolazione nel modello F24.