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Atto a cui si riferisce:
C.5/01702 (5-01702)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 5 giugno 2019
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-01702

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, richiamando l'articolo 10, n. 19, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 in tema di operazioni esenti dall'IVA, con particolare riferimento alle prestazioni di cura rese da stabilimenti termali chiedono di sapere se il termine «cura» debba essere inteso nel senso tale da ricomprendere solo quelle prestazioni di natura medica che abbiano lo scopo curativo oppure se debba essere inteso in senso talmente lato da ricomprendere anche le prestazioni preventive di uno stato di malattia o migliorative della qualità della vita.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Secondo la normativa di settore di cui all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n. 323, il carattere curativo della prestazione termale è presunto quando i trattamenti si fondano sull'utilizzo di acque termali o loro derivati e sempre che siano erogate dagli stabilimenti termali come definiti dalla normativa di settore. Ne discende che tutte le prestazioni rese dallo stabilimento, riconosciute come tali dalla normativa di settore termale, tramite l'utilizzo di acque termali e loro derivati devono essere ricondotte nell'ambito di applicazione dell'articolo 10, n. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Naturalmente le altre prestazioni eventualmente rese (es. trattamenti estetici, messa a disposizione di attrezzature sportive) debbono essere assoggettate ad IVA con applicazione della corrispondente aliquota.
  Le conclusioni sopra richiamate sono coerenti con la posizione della Corte di giustizia la quale ha precisato che le finalità curative che giustificano il trattamento di esenzione possono attenere anche alla prevenzione di uno stato di malattia ovvero al miglioramento della qualità della vita del soggetto che richiede le prestazioni.
  Dalle considerazioni sopra svolte discende che non è indispensabile, ai fini del riconoscimento dell'esenzione, il possesso da parte del cliente, di una prescrizione medica (che risulterebbe meramente confermativa delle finalità curative proprie delle prestazioni termali). In conclusione si ritiene che la questione del carattere «curativo» di una prestazione termale attenga unicamente alla verifica che la prestazione stessa sia di natura «termale» e venga resa dalle strutture appositamente autorizzate a rendere detti servizi.
  Ai fini della corretta applicazione del regime di esenzione occorre, quindi, accertare che le prestazioni curative siano rese da una struttura in possesso dei requisiti per qualificarsi «struttura termale» e che siano rese utilizzando acque termali o loro derivati.
  Occorre, inoltre, distinguere tra le prestazioni che hanno carattere curativo, alle quali si applica il regime di esenzione in commento, dalle prestazioni che si riferiscono al benessere in generale della persona, cui si applica il regime di imponibilità. Se il pagamento avviene mediante un unico corrispettivo, la fattura deve indicare separatamente la parte di esso riferibile alle cure termali da quella relativa ad altre prestazioni. A tal fine, la presenza dell'impegnativa da parte del medico curante, pur non essendo obbligatoria ai fini dell'applicazione dell'articolo 10, n. 19) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, costituisce un elemento utile per demarcare puntualmente le tipologie di prestazioni rese, soprattutto nel caso in cui il centro termale offra anche altri servizi.
  È appena il caso di precisare che, come chiarito dalla risoluzione 3 ottobre 1979, n. 363818, alle prestazioni alberghiere rese dalle strutture termali, torna invece applicabile l'IVA con l'aliquota del 10 per cento di cui al n. 120) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.