• C. 1688 EPUB Proposta di legge presentata il 19 marzo 2019

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Atto a cui si riferisce:
C.1688 Disciplina della professione di esperto in fondi europei


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1688

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
AMITRANO, LATTANZIO

Disciplina della professione di esperto in fondi europei

Presentata il 19 marzo 2019

  Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di disciplinare e regolamentare la professione di esperto in fondi europei ed è finalizzata a colmare il vuoto legislativo attraverso il riconoscimento giuridico di tale figura professionale.
  Negli ultimi anni, il profilo professionale di esperto in fondi europei sta diventando una figura a cui giovani e meno giovani si affacciano con curiosità, grazie alla variegata richiesta di qualità e di competenza ma, a tutt'oggi, la legislazione italiana non prevede norme adeguate volte a regolare questo specifico ambito professionale.
  L'esperto in fondi europei rientra nelle professioni cosiddette «non organizzate» ossia non soggette all'iscrizione in ordini o albi, disciplinate in Italia da norme di diversa natura, quali la legge 14 gennaio 2013, n. 4, recante «Disposizioni in materia di professioni non organizzate», e il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92», a cui si aggiunge la raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente.
  Il grande cambiamento che sta subendo il mondo del lavoro nella società attuale porta con sé la nascita di molte nuove professioni e tra queste c'è senz'altro quella dell'esperto in fondi europei, in quanto sempre più rilevanti sono le risorse economiche provenienti dall'Unione europea che bisogna saper intercettare con adeguata professionalità.
  All'esperto in fondi europei è richiesto di possedere sia una preparazione trasversale sia capacità relazionali.
  La presente proposta di legge intende garantire tali professionalità anche attraverso l'istituzione dell'Elenco informatico nazionale degli esperti in fondi europei, nel quale tali professionisti potranno iscriversi.
  L'Elenco offre garanzie e visibilità a tale figura professionale, consentendo, da un lato, agli enti pubblici e privati di aver accesso al database degli esperti in fondi europei e contezza dei professionisti operanti nel proprio territorio e, dall'altro, agli esperti in questa materia di spendere la propria professionalità altamente qualificata a livello locale, regionale e nazionale, nonché a livello europeo e internazionale.
  L'Unione europea, nel suo percorso di definizione degli obiettivi generali e specifici, così come delle sue politiche e, quindi, dei diversi programmi operativi, ha via via perfezionato gli aspetti operativi e amministrativi, al fine di rendere sempre più efficienti ed efficaci l'accesso e la fruizione dei finanziamenti europei da parte dei cittadini europei. Per tale ragione, la figura dell'esperto in fondi europei acquista un ruolo centrale al fine di facilitare l'accesso a tali finanziamenti, diretti e indiretti, da parte del settore pubblico e privato e della società civile in generale, orientando e interloquendo con i diversi stakeholders degli Stati membri.
  L'obiettivo generale della presente proposta di legge è quello di promuovere una vera e propria «cultura» della progettazione europea in Italia che consenta, da un lato, la diffusione di best practices, di metodologie e di approcci in materia di ideazione, realizzazione, presentazione e gestione di progetti europei, capaci di rendere gli stakeholders italiani maggiormente competitivi a livello nazionale ed europeo, e, dall'altro, di creare le condizioni per la valorizzazione della figura dell'esperto in fondi europei, quale figura di spicco nel panorama delle «nuove» professioni.
  La presente proposta di legge si ispira alle linee guida contenute nel «Project and Programme Cycle Management» nel «Directorate General for International Cooperation and Development» e nella piattaforma «Capacity4Dev» istituita nel 2009 per lo scambio di conoscenze e di buone pratiche, con lo scopo di:

   consolidare la conoscenza e preservare la memoria istituzionale in materia di cooperazione allo sviluppo;

   consolidare gli strumenti a disposizione e le buone pratiche;

   facilitare l'apprendimento trasversale e lo scambio di informazioni tra il personale delle istituzioni europee e altri professionisti del settore;

   colmare il divario tematico e geografico.

  Più nello specifico, l'articolo 1 prevede il riconoscimento della professione di esperto in fondi europei, mentre l'articolo 2 individua i requisiti professionali necessari ai fini della qualificazione come professione indipendente. L'articolo 3 istituisce il citato Elenco informatico nazionale degli esperti in fondi europei, all'interno del quale verranno messe a disposizione degli utenti le informazioni su ciascun esperto in termini di profilo formativo e professionale, definendone specificamente la specializzazione legata alla natura dei fondi, se diretti o indiretti.
  L'articolo 4 rafforza il percorso formativo del settore attraverso il riconoscimento e l'istituzione di percorsi di formazione universitaria e post-universitaria, nonché di certificazioni, attivati e attivabili a livello pubblico e privato, nazionale e internazionale.
  Attraverso l'Elenco sarà possibile individuare la «geolocalizzazione» degli esperti in fondi europei e ogni utente potrà identificare i professionisti presenti nei vari territori regionali; inoltre, ogni regione, provincia autonoma e comune potrà istituire una specifica lista (short list) degli esperti in fondi europei, della quale avvalersi per la scelta del professionista più idoneo per l'ambito professionale richiesto.
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione della legge non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che il Ministero dello sviluppo economico provveda all'istituzione e al funzionamento dell'Elenco informatico avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto)

  1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei princìpi sanciti dalla raccomandazione 2008/C 111/01 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente, disciplina la professione di esperto in fondi europei.
  2. Ai sensi della presente legge, si definiscono esperti in fondi europei i seguenti professionisti:

   a) gli ideatori di progetti a valere su fondi dell'Unione europea;

   b) i responsabili di progetti finanziati con fondi dell'Unione europea;

   c) gli esperti in rendicontazione di progetti finanziati con fondi dell'Unione europea;

   d) gli esperti in valutazione di progetti dell'Unione europea;

   e) gli esperti di piani operativi e di strategie dell'Unione europea.

  3. Ai fini della regolamentazione della professione di cui al comma 1 si applicano le disposizioni della legge 14 gennaio 2013, n. 4, e del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, nonché le disposizioni della legge 28 giugno 2012, n. 92.

Art. 2.
(Requisiti)

  1. Ai fini della presente legge, possono qualificarsi come esperti in fondi europei coloro che possiedono i seguenti requisiti:

   a) avere il godimento dei diritti civili;

   b) non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica e il patrimonio, per truffa, per voto di scambio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;

   c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

   d) non essere interdetti o inabilitati;

   e) non avere il proprio nome annotato nel registro informatico dei protesti;

   f) avere sostenuto uno specifico esame o corso universitario, ovvero avere frequentato un corso di formazione iniziale avente i requisiti di cui all'articolo 4, o avere svolto un tirocinio formativo extracurricolare o un'esperienza lavorativa della durata di almeno sei mesi, con un minimo di 32 ore settimanali, sotto tutoraggio di un professionista di cui all'articolo 1, comma 2, con esperienza almeno triennale, nel rispetto della normativa della regione di svolgimento del tirocinio o dell'eventuale Paese estero;

   g) conoscere una delle lingue dell'Unione europea;

   h) svolgere attività di aggiornamento periodico nell'ambito professionale di competenza, ai sensi di quanto previsto dalla legge 14 gennaio 2013, n. 4, e dall'articolo 4 della presente legge.

  2. Le società, gli studi professionali o altri enti che intendano qualificarsi come soggetti che svolgono servizi negli ambiti di competenza degli esperti in fondi europei devono avere in organico o avvalersi in maniera certificata di almeno un professionista per ciascun ambito di competenza per il quale propongono servizi.
  3. I professionisti esperti in fondi europei che abbiano svolto attività certificabile in uno degli ambiti di competenza di cui all'articolo 3, comma 3, per almeno tre anni anche non consecutivi, nei cinque anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono svolgere la professione anche in assenza dei requisiti di cui alla lettera f) del comma 1 del presente articolo.
  4. La perdita di uno o più requisiti di cui al comma 1 comporta la decadenza dall'esercizio della professione.

Art. 3.
(Elenco informatico nazionale degli esperti in fondi europei)

  1. Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Elenco informatico nazionale degli esperti in fondi europei, di seguito denominato «Elenco».
  2. L'Elenco costituisce uno strumento di trasparenza a supporto della pubblica amministrazione che intenda avvalersi di esperti in fondi europei. A tale fine, esso reca i nominativi e i curricula dei professionisti iscritti, organizzati secondo l'area o le aree di specializzazione, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
  3. L'Elenco è suddiviso nelle seguenti sezioni:

   a) ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione;

   b) tutela dell'ambiente ed efficienza delle risorse;

   c) sostenibilità e competitività della pesca e dei prodotti dell'acquacoltura;

   d) innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;

   e) adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione e gestione dei rischi;

   f) trasporto sostenibile e infrastrutture di rete;

   g) occupazione sostenibile e mobilità dei lavoratori;

   h) inclusione sociale e lotta alla povertà e alle discriminazioni;

   i) politiche giovanili;

   l) istruzione, formazione e apprendimento permanente;

   m) efficienza della pubblica amministrazione.

  4. Per l'iscrizione all'Elenco è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

   a) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato che applica condizioni di reciprocità in materia;

   b) non aver riportato condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione e il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

   c) aver maturato un'esperienza almeno biennale nella professione nel settore o nei settori di competenza per i quali si chiede l'iscrizione, su fondi dell'Unione europea diretti o indiretti.

  5. L'iscrizione all'Elenco può avvenire con le seguenti modalità:

   a) su iniziativa del professionista, con dichiarazione di possesso dei requisiti di cui alla presente legge, ai sensi di quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

   b) tramite le associazioni nazionali dei professionisti esperti in fondi europei costituite e operanti ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

  6. Gli esperti in fondi europei iscritti all'Elenco possono scegliere di essere inseriti nell'ambito di più sezioni dello stesso, previa presentazione di un'adeguata documentazione che attesti l'esperienza maturata nella materia della sezione di riferimento.
  7. Il Ministero dello sviluppo economico sovraintende alla verifica formale della completezza dei dati e dei documenti inseriti nell'Elenco. L'ente pubblico che intenda affidare un incarico a un professionista iscritto all'Elenco ha l'obbligo di controllare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 4, previa presentazione da parte del professionista di una documentazione a riprova di quanto dichiarato.
  8. L'iscrizione all'Elenco è condizione necessaria per essere inseriti nelle liste di cui all'articolo 5.

Art. 4.
(Istituzione e organizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento professionali per esperti in fondi europei)

  1. Le università degli studi statali e non statali, nell'ambito e nei limiti della propria autonomia didattica e finanziaria, possono istituire corsi per il rilascio del diploma di laurea triennale per professionisti esperti in fondi europei, in conformità alla normativa vigente in materia di studi di livello universitario, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera f). Le università degli studi rilasciano i diplomi di laurea triennale ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
  2. I corsi di formazione non universitari che indicano come obiettivo del percorso formativo l'acquisizione di una o più delle qualifiche cui all'articolo 1, comma 2, devono possedere almeno uno dei seguenti requisiti:

   a) la durata minima delle lezioni deve essere di almeno 240 ore, di cui 80 dedicate all'apprendimento in laboratorio con l'ausilio di un professionista in qualità di tutor di cui all'articolo 1, comma 2. A tale fine i tutors designati devono presentare al coordinatore scientifico di ciascun corso un'idonea documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1;

   b) prevedere il superamento di un esame finale individuale per la verifica dei contenuti appresi o la discussione di un lavoro di progetto di gruppo.

  3. I corsi di formazione non universitari che non possiedono i requisiti di cui al comma 2 possono essere considerati corsi di aggiornamento professionale per professionisti esperti in fondi europei già in attività e concorrere al soddisfacimento dell'obbligo di formazione professionale, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4.

Art. 5.
(Liste regionali, delle province autonome di Trento e di Bolzano e dei comuni)

  1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e i comuni possono istituire liste di professionisti esperti in fondi europei che erogano servizi nell'ambito professionale richiesto.
  2. Le liste istituite ai sensi del comma 1 hanno durata biennale e sono redatte nel rispetto di quanto previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  3. I professionisti che richiedono l'iscrizione a una o più liste di cui al comma 1 devono essere iscritti all'Elenco.

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede all'attuazione delle disposizioni dell'articolo 3 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.