• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02994 (4-02994)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02994presentato daLONGO Faustotesto diVenerdì 31 maggio 2019, seduta n. 182

   LONGO e SCHULLIAN. — Al Ministro dell'interno, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   secondo le disposizioni della legge n. 91 del 1992 l'Italia è uno dei Paesi con le regole più severe per acquisire la cittadinanza: non importa se sei nato in Italia, si diventa cittadini solo se uno dei genitori è italiano; altrimenti l'acquisto della cittadinanza è possibile solo dopo due anni di matrimonio o per residenza di almeno 10 anni se si tratta di cittadini extracomunitari, di 4 se si tratta di cittadini europei e di 5 per gli apolidi e i rifugiati;

   la cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica per la quale l'ordinamento giuridico italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici ed è basata principalmente sullo ius sanguinis;

   sono tantissimi i discendenti di italiani nati all'estero, in particolare nell'America Latina che, pure essendo titolari di un diritto giuridicamente riconosciuto «Jure sanguinis», per problemi burocratici e di contrastanti interpretazioni normative, non riescono a ottenere la cittadinanza, malgrado ne abbiano pieno diritto;

   problematica evidenziata anche durante la visita del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in occasione dell'ultimo G20 svolto a Buenos Aires alla Casa Rosada con il Premier Mauricio Macrì, in presenza dei rappresentanti della comunità italiana;

   problematica che si trascina da anni senza soluzione, causata soprattutto dalla grave carenza di personale delle strutture consolari italiane in relazione al rilevante numero di iscritti all'Aire – Anagrafe degli italiani residenti all'estero, con l'amara conseguenza che questo diritto maturato fin dalla nascita e che dovrebbe essere riconosciuto in tre mesi, resta per molti una chimera;

   nel merito, si richiama la circolare K.28.1 dell'8 aprile 1991, antecedente alla legge n. 91 del 1992, la quale mantiene intatto il principio dei requisiti di sangue da comprovare attraverso la necessaria documentazione e i necessari controlli, ma si ispira ancora al principio oramai «vetusto» della residenza per «dimora abituale»;

   siffatto requisito viene ancora richiesto da molti comuni, malgrado siano intervenute le circolari del Ministero dell'interno n. 28 del 2002 e n. 32 del 2007, dirette a velocizzare il procedimento e a garantire ai richiedenti parità di trattamento;

   l'articolo 1 della legge n. 68 del 2007, per i soggiorni inferiori a tre mesi, non prevede più il permesso di soggiorno ma una semplice dichiarazione di presenza fatta all'autorità di frontiera per chi proviene da Paesi fuori dell'area Schengen, per tutti gli altri basta una dichiarazione alla questura territorialmente competente da presentare entro otto giorni –:

   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano assumere, al fine di fare chiarezza sulle corrette procedure da adottare per il riconoscimento della cittadinanza italiana sull'intero territorio nazionale;

   se il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale non ritenga, alla luce delle difficoltà oggettive, di dover adottare iniziative atte a potenziare, con uomini e mezzi, le sedi consolari ove le richieste di cittadinanza sono numerose.
(4-02994)