• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
S.3/00849 MARGIOTTA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che: l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), stabilisce...



Atto Senato

Interrogazione a risposta orale 3-00849 presentata da SALVATORE MARGIOTTA
martedì 28 maggio 2019, seduta n.114

MARGIOTTA - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. - Premesso che:

l'articolo 1, comma 277, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), stabilisce che ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257;

vi sono 38 lavoratori della TFA, ex Firema, di Tito Scalo (Potenza) che rientrano in tale categoria e attendono di vedere perfezionata la loro posizione per poter andare in pensione;

nonostante l'azienda abbia già terminato la raccolta di tutta la documentazione aggiuntiva richiesta con la circolare n. 46 del 2018 fin dai primi di luglio 2018, l'Inps di Roma non ha ancora proceduto ad accreditare le somme che spettano loro;

considerato che, a quanto risulta all'interrogante:

l'Inps ha iniziato ad esaminare la documentazione a partire da inizio ottobre 2018. A metà ottobre 2018 risulta consegnato da Inps a Inail circa il 50 per cento delle domande dei lavoratori;

il decreto 12 maggio 2016 emanato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha stabilito le modalità di attuazione dell'articolo 1, comma 277, della legge n. 208 del 2015, nonché le modalità di certificazione da parte degli enti competenti (Inps e Inail);

con circolare Inps n. 68 del 6 aprile 2017 vengono fornite le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite dalla suddetta legge di stabilità e dal decreto ministeriale 12 maggio 2016;

il decreto ministeriale, all'articolo 2, comma 2, prevede in capo al datore di lavoro l'obbligo di produrre apposita documentazione, e, anche a causa della mancata adozione dei dispositivi di protezione individuale e dell'impossibilità delle aziende di produrre tale documentazione, si è determinata un'interruzione dell'iter autorizzativo;

il comma 246 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018), ha modificato il suddetto comma 277 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015;

in data 15 febbraio 2018 l'Inps ha emesso il messaggio n. 696, con il quale sono state fornite nuove indicazioni per la presentazione delle istanze, incluso il modello della dichiarazione a cura del datore di lavoro (AP130) e viene fissato il termine per la suddetta presentazione entro il 2 marzo 2018;

con la circolare Inps n. 46 del 14 marzo 2018 sono state fornite le istruzioni per l'applicazione delle disposizioni stabilite dalla suddetta legge n. 205 del 2017, nonché le modalità di certificazione da parte degli enti competenti (Inps e Inail). Ai fini del rilascio della certificazione tecnica da parte dell'Inail, le strutture territoriali Inps hanno richiesto al datore di lavoro la seguente documentazione: a) "documentazione attestante il periodo di bonifica" (piano di lavoro, fatture, ogni altra documentazione che attesti l'effettiva realizzazione della bonifica con le relative date di inizio e termine dei lavori); b) "documentazione attestante la durata dell'opera del lavoratore interessato presso il sito produttivo durante il periodo di rimozione del tetto e la continuità del rapporto di lavoro", già in essere al momento delle suddette operazioni di bonifica, per i 10 anni successivi (libri paga, libri matricola, ogni altra documentazione che attesti l'effettiva presenza del lavoratore sul posto di lavoro);

con la circolare Inail n. 52 del 21 dicembre 2018 sono state fornite le istruzioni applicative delle disposizioni oggetto della precedente circolare Inps n. 46 del 2018, per quanto attiene all'istruttoria e alla verifica per il rilascio della certificazione tecnica da parte dell'Inail;

a metà gennaio 2019 l'Inail ha rilasciato all'Inps le certificazioni tecniche per i lavoratori interessati;

a fine gennaio 2019, i lavoratori interessati trovano nella propria area personale sul portale INPS, all'interno dell'estratto conto previdenziale, la seguente frase (frase riferita a quei lavoratori presenti per l'intera bonifica del tetto): "Il periodo di lavoro dal 01/07/1999 al 01/07/2009 è rivalutato per il coefficiente dell'1,5";

tenuto conto che:

i 38 lavoratori della TFA ex Firema di Tito Scalo sono in cassa integrazione e, dunque, penalizzati ulteriormente a causa di una consistente perdita economica;

da allora i lavoratori, cui è stato riconosciuto il diritto al beneficio previdenziale, sono ancora in attesa di vederne perfezionata l'effettiva realizzazione,

si chiede di sapere quali atti e quali iniziative il Ministro in indirizzo abbia adottato o intrapreso, o intenda adottare o intraprendere, affinché gli uffici deputati dell'Inps perfezionino le procedure di riconoscimento del beneficio previdenziale che la legge attribuisce ai menzionati lavoratori.

(3-00849)