• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/02156 (5-02156)



Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-02156presentato daASCANI Annatesto diLunedì 27 maggio 2019, seduta n. 178

   ASCANI, ANNIBALI, BERLINGHIERI, BRAGA, BRUNO BOSSIO, BURATTI, CARNEVALI, CIAMPI, CRITELLI, DE FILIPPO, DE LUCA, DI GIORGI, MARCO DI MAIO, FIANO, GADDA, GIACHETTI, MARTINA, MORANI, UBALDO PAGANO, PAITA, PELLICANI, PEZZOPANE, PIZZETTI, PRESTIPINO, RACITI, RIZZO NERVO, ROSATO, ROSSI, SCALFAROTTO, SCHIRÒ, SERRACCHIANI, UNGARO e VAZIO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   una docente d'italiano in servizio all'istituto tecnico industriale «Vittorio Emanuele III» di Palermo è stata sospesa per 15 giorni per non aver vigilato sulla realizzazione di un video realizzato dai suoi alunni il 27 gennaio 2019, in occasione della Giornata della memoria, e in cui si accostava la promulgazione delle leggi razziali del 1938 al «decreto sicurezza» del Ministro dell'interno Matteo Salvini;

   la decisione è stata assunta dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo dopo che il caso era stato sollevato nei mesi scorsi per via di un post sui social network e nella scuola è arrivata anche la Digos che ha verificato l'accaduto parlando con preside e professori;

   la docente rivendica di avere «sempre dato il massimo, ascoltando i ragazzi. Mi sono limitata a proporre un lavoro sulla base di una serie di letture fatte sul tema dei migranti, poi una classe ha scelto di realizzare un'attività in immagini. Non ho nulla da rimproverarmi»;

   si sottolinea che il video è stato prodotto dagli studenti e negli istituti scolastici vige libertà di opinione, d'insegnamento e pluralismo delle idee, un principio costituzionale che non può essere messo in discussione;

   un docente non può sindacare la libertà di espressione degli alunni e la sua libertà di insegnamento è tutelata dalla Costituzione, purché non oltrepassi il limite del buon costume e non minacci l'ordine pubblico;

   il diritto di critica, come diritto di cronaca, è disciplinato dall'articolo 21 della Costituzione italiana il quale, nel primo comma, recita: «Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione»;

   la sanzione comminata alla insegnante, con sospensione e dimezzamento dello stipendio, per una presunta omessa vigilanza sugli studenti, si considera ingiusta e ingiustificata. Il ruolo dell'insegnante, infatti, deve essere quello di formare coscienze critiche capaci di capire e operare confronti storici tra periodi diversi, mostrando similitudini e differenze. Questo è un elemento essenziale per un insegnamento della storia che voglia far comprendere lo sviluppo del pensiero dell'umanità;

   il provvedimento disciplinare contro la docente secondo gli interroganti lede i princìpi costituzionali di libertà di insegnamento e di espressione e va considerato un provvedimento iniquo e sproporzionato –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare iniziative per addivenire a immediati chiarimenti e approfondimenti sul grave fatto esposto.
(5-02156)