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Atto a cui si riferisce:
C.1720 Introduzione dell'articolo 544-bis.1 del codice penale, concernente il divieto di macellazione, commercio e consumo delle carni di cane e gatto


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1720

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BRAMBILLA

Introduzione dell'articolo 544-bis.1 del codice penale, concernente il divieto di macellazione, commercio e consumo delle carni di cane e gatto

Presentata il 1° aprile 2019

  Onorevoli Colleghi! – Nel mondo sono circa 30 milioni all'anno i cani destinati all'alimentazione umana, di cui oltre 10 milioni solo in Cina. Nella Repubblica di Corea, la carne di cane è la quarta per quantità di consumo, dopo quelle di maiale, di manzo e di pollo. Più di 450 tonnellate di carne di cane sono state importate in Giappone tra il 1997 e il 2017. Si calcola che il settore della macellazione del cane abbia un valore compreso tra 220 e 273 milioni di dollari.
  Mangiare carne di cane ha un significato culturale in diversi Paesi dell'Asia orientale, dove molti consumatori credono che abbia un effetto medicinale e porti fortuna, ma nessuno dei presunti benefìci per la salute ha basi scientifiche. Invece, mangiare carne di cane alimenta un traffico indicibilmente crudele che comporta terribili sofferenze per gli animali, anche perché si ritiene che la sofferenza inflitta aumenti i livelli di adrenalina dell'animale, rendendo più tenera la sua carne e accrescendo le sue presunte proprietà medicinali. Accade spesso che gli animali, in molti casi sottratti alle famiglie che li consideravano animali d'affezione, siano uccisi con scosse elettriche o a randellate e scuoiati mentre sono ancora vivi. La città di Yulin in Cina ospita un festival annuale della carne di cane che è famoso per i metodi di macellazione inumani, praticati in oltre 100 siti di macellazione in tutta la città, compresi i mercati affollati, le strade e le piazze, anche davanti alle scuole. Durante i dieci giorni del festival, decine di migliaia di cani perdono la vita.
  In Italia il divieto di importare carni di cane e gatto è stabilito dall'articolo 53 del regolamento di polizia veterinaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (il cui quarto comma è stato modificato sopprimendo la parte in cui vietava l'importazione delle carni equine fresche, refrigerate e congelate), mentre la normativa dell'Unione europea prevede specifici passaggi normativi e procedurali per autorizzare l'importazione di carni di qualsiasi tipo e non risulta che l'Unione abbia mai approvato Paesi terzi o stabilimenti di Paesi terzi o stabilito certificazioni sanitarie per l'importazione di carni feline o canine. I prodotti che non hanno una storia significativa di consumo come alimenti nell'Unione europea prima del 15 maggio 1997 sono considerati «nuovi alimenti» e quindi, ai sensi del regolamento (CE) n. 258/1997 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, ora sostituito dal regolamento (UE) 2015/2283 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, il loro uso in campo alimentare è assoggettato a una preventiva autorizzazione dell'Unione. Il divieto di utilizzo delle carni di cane e gatto per uso alimentare discende da queste disposizioni, sulla cui base le autorità competenti possono procedere al sequestro delle carni, applicare le sanzioni e segnalare alla magistratura eventuali ipotesi di reato, come il maltrattamento di animali.
  Benché non vi siano sostanzialmente prove del consumo di carne canina o felina in Italia, se non alcuni casi sospetti e comunque sporadici, appare necessario introdurre il divieto esplicito di consumarle, assistito da opportune sanzioni penali, per riconoscere compiutamente il ruolo che questi animali d'affezione hanno assunto nella nostra società e per contribuire ad affermare tale divieto a livello internazionale. Il divieto di consumare carne di cane e gatto è da tempo vigente in Germania e in Austria, è stato recentemente approvato negli Stati Uniti d'America, a Taiwan e a Hong Kong ed è in discussione nel Regno Unito.
  L'Italia ha l'opportunità di unirsi a questi Stati nel sancire un divieto che esplicitamente afferma il valore del legame affettivo con gli animali da compagnia, in antitesi rispetto al trattamento che specialmente i cani e i gatti subiscono nelle comunità dove il consumo delle loro carni è ancora lecito: non si tratta solo di vietare il consumo delle carni di questi animali, ma di condannare la crudeltà e di prevenire la sofferenza.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge, pertanto, introduce il divieto di macellare cani e gatti, di consumarne le carni e di commerciarle. Correlativamente, l'articolo 2 introduce nel codice penale il nuovo articolo 544-bis.1, che qualifica tali condotte come delitto punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da 2.000 a 50.000 euro. La norma contiene l'importante clausola che, eccettuando il caso in cui il fatto costituisca più grave reato, consente comunque l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 544-bis del codice penale, ove ne sussistano gli elementi costitutivi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Divieto del commercio e del consumo
delle carni di cani e gatti)

  1. Sono vietati in tutto il territorio nazionale la macellazione dei cani e dei gatti, il commercio, la somministrazione e il consumo alimentare delle loro carni.

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 544-bis.1
del codice penale)

  1. Dopo l'articolo 544-bis del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 544-bis.1. – (Macellazione, commercio, somministrazione e consumo di carni di cani e gatti) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque macella cani o gatti, fa commercio delle loro carni, le somministra o le consuma per uso alimentare è punito con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da euro 2.000 a euro 50.000».