• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.7/00248 (7-00248) «Frusone».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00248presentato daFRUSONE Lucatesto diVenerdì 17 maggio 2019, seduta n. 177

   La IV Commissione,

   premesso che:

    con decreto del Ministro della difesa del 16 marzo 2011 sono state dettate disposizioni in materia di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio militari, occupati da utenti non aventi titolo alla concessione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 286, comma 3-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    nel suddetto articolo, introdotto dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, è stata trasfusa in linea di massima, l'originaria disposizione contenuta nell'abrogato comma 21-quater dell'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010, in materia di rideterminazione del canone degli alloggi di servizio sulla base dei prezzi di mercato. Tale norma prevedeva che, con decreto del Ministero della difesa di natura non regolamentare, adottato d'intesa con l'Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvedesse alla rideterminazione del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l'occupante l'obbligo di rilascio entro il termine fissato dall'Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall'Agenzia del territorio, del reddito dell'occupante e della durata dell'occupazione. La disposizione prevedeva, inoltre, che eventuali maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal comma in esame dovessero affluire ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa;

    ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto, il canone mensile di locazione è determinato dal prodotto del prezzo di mercato, che viene desunto dal calcolo della media aritmetica dei canoni unitari di locazione forniti dall'Agenzia del territorio – Osservatorio del mercato immobiliare (Omi) –, per un «coefficiente correttivo globale» calcolato in funzione delle caratteristiche estrinseche e intrinseche dell'alloggio e della superficie convenzionale calcolata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, per il «coefficiente correttivo» calcolato in funzione del reddito del nucleo familiare dell'occupante e del periodo di occupazione dell'alloggio senza titolo;

    le utenze occupate sine titulo hanno proliferato negli anni impedendo l'utilizzo ai fini istituzionali di una consistente quota del patrimonio alloggiativo della Difesa (quasi il 25 per cento del patrimonio immobiliare) e l'intenzione dell'autorità politica di recuperare tali alloggi è stata frenata dal decreto ministeriale 7 maggio 2014 che ha ampliato le «fasce protette», incrementando di fatto il numero degli utenti nei cui confronti non sarà possibile procedere al recupero dell'immobile;

    si è verificato un paradosso per il quale aumenta la necessità, sia sociale che istituzionale, di alloggi di servizio da assicurare al personale di carriera o a lunga ferma, e contemporaneamente il problema dei sine titulo – fatta salva la necessità di valutare situazioni particolari contingenti – non può che trovare soluzione mediante il recupero di tali alloggi. In tale contesto vi sono utenze non occupate, perché in attesa di lavori straordinari di ristrutturazione per cambio di assegnatario l'insufficienza dei fondi assegnati sul pertinente capitolo di spesa, ormai riconducibili solo alla quota parte del 50 per cento degli introiti degli affitti, sta determinando un circolo vizioso dal quale si rischia di non poter più uscire perché il numero di tali utenze è destinato ad aumentare in relazione al turn over, degli assegnatari; l'immobilizzazione di un'altra notevole quota del patrimonio immobiliare (un altro 25 per cento) determina, peraltro, una situazione molto grave, in quanto, oltre a non poter soddisfare con il patrimonio disponibile le esigenze dell'organizzazione militare, si fa carico all'amministrazione, quindi, allo Stato, degli oneri condominiali e delle imposte che gravano sugli immobili (Ici, Imu, Tasi);

    l'obiettivo di portare il patrimonio immobiliare da 16.812 a 45.847 unità si è dimostrato illusorio, visto che, dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è stato possibile avviare soltanto un progetto per la realizzazione di 720 alloggi nella capitale, progetto allo stato delle cose reso impraticabile alle previsioni della legge di stabilità 2015, che ha disposto la non riassegnazione ai capitoli della Difesa degli importi introitati dalle alienazioni. Oltre alle esigenze complessive, appare necessario rivedere, con ottica pragmatica, sia la concreta possibilità di realizzare la vendita degli alloggi individuati, che non appare procedere speditamente, sia le modalità del «sistema d'asta», che non viene facilitato dagli innumerevoli passaggi procedimentali previsti;

    il progetto finalizzato alla realizzazione di alloggi «a riscatto», pur valutato dalla difesa un importante ed utile strumento di politica alloggiativa, non ha portato risultati di rilievo a distanza di quasi otto anni dalla sua approvazione;

    il coinvolgimento di Difesa Servizi s.p.a. nella gestione degli alloggi, istituendo la categoria degli Asgi, permetterebbe che il resto degli alloggi possa essere attribuito alla società in questione che, società in house, potrebbe assicurare un utilizzo economico del patrimonio alloggiativo;

    il problema degli alloggi di servizio richiede un'attenzione adeguata alla necessità di soddisfare le esigenze organizzative delle Forze armate che può avvenire riattivando il circuito virtuoso tracciato dall'articolo 297 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per utilizzare al meglio, ed ai soli interessi istituzionali, il patrimonio abitativo esistente e, se possibile, incrementandolo;

    la causa tipica dell'assegnazione dell'alloggio di servizio non è quella di soddisfare un'esigenza abitativa del singolo dipendente, bensì quella di assicurare la piena efficienza nella prestazione del pubblico servizio attraverso un'idonea collocazione funzionale del militare concessionario;

    lo stesso decreto ministeriale 18 maggio 2010 – concernente, tra l'altro, la realizzazione del programma infrastrutturale pluriennale per gli alloggi di servizio delle Forze armate – individua la finalità sottesa alla realizzazione degli alloggi di servizio nella necessità di «assicurare la mobilità del personale militare e civile e le esigenze alloggiative di tale personale finalizzate all'operatività dello strumento militare derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate»;

    nell'ultimo atto di indirizzo, il Ministro della difesa, alla priorità politica 3, punti 9), 16) e 24) intende: «rimodulare i fondi destinati alla legge n. 86 del 2001 in merito alle indennità di trasferimento, inserendo una indennità di posizione geografica»; «ampliare la disponibilità di alloggi di servizio per il personale in servizio della Difesa con famiglia, (...) anche continuando con la sperimentazione di nuove modalità di gestione, ampliando anche le categorie di alloggi di servizio gratuiti per l'incarico (ASGI)»; «avviare un programma di informatizzazione dei dati relativi a tutti gli alloggi in uso alla Difesa, utilizzando il programma GEPADD2 già in uso alle FFAA»; «prevedere un programma gestionale delle proprietà private per i proprietari che intendano rendere disponibile la propria unità alloggiativa ai fini della Difesa»; «continuare a sostenere il benessere del personale militare e civile del Dicastero», con programmi volti alla costruzione o all'acquisto di alloggi a riscatto, nonché all'individuazione di aree da destinare all'edilizia cooperativa,

impegna il Governo:

   ad attuare quanto contenuto nell'atto d'indirizzo del Ministro della difesa, priorità politica 3, punti 9), 16) e 24);

   a valutare l'opportunità di effettuare sopralluoghi sui 700 alloggi vuoti che necessitano di ristrutturazione, quantificando, per ciascuno, la spesa da sostenere ed elaborando un piano dettagliato da discutere con il Ministero dell'economia e delle finanze, volto a dimostrare come sia possibile – in un arco temporale limitato – avviare un ciclo virtuoso che, passando per la sistemazione degli alloggi, sollevi l'Amministrazione della difesa dagli oneri passivi derivanti da spese condominiali, quota parte della Tasi e altro, consentendo contestualmente l'introito di nuovi canoni;

   ad adottare iniziative per prevedere un potenziamento degli organi tecnici del Genio delle varie Forze armate, al fine di eseguire lavori in economia, valorizzando risorse, capacità e professionalità interne alle Forze armate;

   ad individuare ulteriori spazi per l'avvio di progetti qualificanti, quale quello intrapreso dall'Esercito nella città di Roma, con la realizzazione di n. 720 alloggi nella cittadella militare della Cecchignola, sulla base di un approfondito studio delle esigenze alloggiative in ambito nazionale;

   ad adottare iniziative per estendere a tutte le Forze armate le previsioni dell'articolo 363, comma 2, del Testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento militare adottato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, trasformando gli alloggi di servizio (Asi) in alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico (Asgi al momento, nell'ambito del dicastero della Difesa, appannaggio della sola Arma dei carabinieri), tassativamente assegnati ai titolari di incarichi, da individuare a cura delle Forze armate, che, garantirebbero la diretta strumentalità tra l'alloggio, la funzione assolta e l'esistenza di un incarico tabellare ed ordinativo, eliminando il rischio di nuovi sine titulo, al fine di contenere, se non eliminare del tutto per il futuro, il fenomeno, promuovendo, contestualmente, una modifica normativa che escluda il personale assegnatario dal percepimento dell'indennità di trasferimento e valutando altresì la possibilità di escludere dall'assegnazione di alloggi, i proprietari di altro immobile di proprietà, sito nella stessa circoscrizione abitativa, ad esclusione di quella tipologia di incarichi ad alta tipizzazione operativa, per i quali è richiesta la presenza in situ, in relazione ad esigenze di pronta reperibilità;

   ad adottare iniziative per incentivare, senza oneri per l'Amministrazione, la realizzazione di cooperative di edilizia realizzate tra dipendenti appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia, alle quali può essere assegnato il diritto di superficie su aree demaniali, prevedendo la costruzione di tali alloggi anche mediante lo strumento del project financing;

   a valutare la possibilità di adottare iniziative per decurtare dal canone dovuto, fino a compensazione, l'importo dei lavori da effettuare a cura del futuro assegnatario, ponendo le ristrutturazioni quali condizioni preventive per l'assegnazione;

   a valutare un differente approccio nei confronti dei «sine titulo protetti» adottando iniziative per ridefinire la disciplina relativa alle categorie di assegnatari protetti, il cui nucleo familiare comprenda un portatore di handicap grave così come definito ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, articolo 3, comma 3, prevedendo la possibilità che gli alloggi da essi occupati vengano espunti da quelli a carico della Difesa e l'elenco sia integrato con alloggio di pari categoria dalle disponibilità demaniali, promuovendo mirate attività di verifica delle dichiarazioni, a cura dei competenti organi di controllo;

   ad adottare iniziative per ridefinire la disciplina relativa al rapporto tra l'Amministrazione e l'originale assegnatario, riconoscendo il reddito e l'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) di quest'ultimo come l'unico parametro di riferimento per una eventuale e successiva rideterminazione del canone;

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative per ridefinire la normativa in materia di assegnazione di alloggi in senso interforze, al fine di garantire il bilanciamento tra le funzioni organizzative (funzione operativa – alloggi di servizio gratuiti all'incarico), le funzioni di rappresentanza (alloggi di servizio connessi con l'incarico ed alloggi a disposizione dei Corpi d'armata, dello Stato maggiore e delle Forze armate) e le funzioni di organismo di protezione sociale (alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari – OPS);

   a verificare se il canone di concessione per i sine titulo e le relative utenze, così come affermato in premessa, risultino essere l'unico canale di rifornimento per i fondi sul capitolo pertinente alla ristrutturazione degli alloggi e a riferire alle Commissioni parlamentari competenti in merito alle motivazioni;

   a valutare l'effettivo apporto economico e la realizzazione di un valore aggiunto per il bilancio dello Stato derivante dall'attività delle società in house, quali Difesa Servizi ed Investimenti Immobiliari Italiani spa (Invimit) sul tema degli immobili.
(7-00248) «Frusone».