• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
S.4/01655 ASTORRE, PARENTE, CIRINNA' - Al Ministro dell'interno. - Premesso che: l'articolo 97 della Costituzione, al secondo comma, stabilisce che i "pubblici uffici sono organizzati secondo...



Atto Senato

Interrogazione a risposta scritta 4-01655 presentata da BRUNO ASTORRE
martedì 14 maggio 2019, seduta n.112

ASTORRE, PARENTE, CIRINNA' - Al Ministro dell'interno. - Premesso che:

l'articolo 97 della Costituzione, al secondo comma, stabilisce che i "pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione";

l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al comma 1, disciplina la distinzione tra i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettanti agli organi di governo e quelli riguardanti la gestione amministrativa, sia essa finanziaria, gestionale, strumentale e organizzativa. Nel successivo comma 2, stabilisce che spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale;

considerato che, a quanto risulta agli interroganti:

con deliberazione di Giunta comunale del 18 aprile 2019, n. 72, del Comune di Frascati (Roma) avente ad oggetto "Atto di indirizzo in ordine alla scelta di un advisor" nel momento in cui l'organo esecutivo individua esso stesso, con un atto di indirizzo, il soggetto cui affidare il servizio di advisory, viola il rispetto del fondamentale ed insuperabile principio di distinzione tra attività di governo ed attività di gestione;

sul punto, anche la giurisprudenza ha fornito importanti e imprescindibili spunti di riflessione in materia. Il Consiglio di Stato, con le sentenze sez. V, 16 ottobre 2004, n. 6029; 5 ottobre 2005, n. 5312; 10 dicembre 2012, n. 6277, non ha mancato di ribadire e precisare che i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica compete, in via esclusiva, ai dirigenti. Con la sentenza sez. V, 9 settembre 2005, n. 4654, sempre il Consiglio di Stato ha chiarito, in maniera inequivoca, che l'attività di indirizzo riservata agli organi elettivi o politici del Comune, si risolve nella fissazione delle linee generali da seguire e degli scopi da perseguire con l'attività di gestione. Con riferimento puntuale al caso specifico di cui alla sentenza richiamata, la fattispecie non è affatto dissimile a quella definita nella delibera di Giunta del Comune di Frascati, trattandosi, anche in quel caso, di un potenziale contraente di un ente locale. Il Consiglio di Stato, dunque, nel confermare la disciplina delle competenze attribuite ai dirigenti, ai sensi dell'art. 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, statuisce che la scelta di un contraente qualsiasi dell'ente non spetta alla Giunta comunale, bensì ai dirigenti, secondo l'esplicito disposto normativo del citato art. 107;

alla luce di quanto detto, ancor più comprovato da cospicua giurisprudenza amministrativa, risulta evidente che l'individuazione di uno specifico advisor avrebbe dovuto avverarsi con determinazione dirigenziale e non con deliberazione dell'organo di governo, prefigurandosi una limitazione illegittima dell'autonomia gestionale del responsabile del servizio preposto;

oltre all'uso scorretto di un potere da parte della Giunta del Comune di Frascati, dalla lettura della deliberazione emergono gravi e preoccupanti carenze in termini di efficacia e buon andamento dell'azione amministrativa, con ripercussioni negative anche in termini finanziari. Essendo necessario individuare un soggetto qualificato al quale affidare l'incarico (entro 40.000 euro) di fornire supporto specialistico alla competente centrale unica di committenza per l'espletamento di due gare ad evidenza pubblica necessarie per l'affidamento dei servizi di riscossione coattiva delle entrate tributarie del Comune di Frascati e della vendita di 11 unità immobiliari al fine di soddisfare le esigenze di liquidità, derivanti anche da una notevole evasione tributaria. E disponendo, il Comune di Frascati, oltre che del lavoro dei preposti uffici, anche dell'attività di supporto prestata dalla propria azienda speciale STS Multiservizi, che svolge per il Comune stesso attività di riscossione delle entrate tributarie e dei residui attivi;

considerato inoltre che le criticità dell'ente in merito ai deludenti risultati in termini di azioni volte al recupero di gettito tributario e contrasto all'evasione, per cui risulta necessario individuare un soggetto terzo cui affidare il duplice incarico di riscossione coattive delle entrate e vendita di immobili, non risulta da precedenti atti amministrativi, comunque non richiamati, come opportuno, nella suddetta deliberazione di Giunta,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare, anche in raccordo con la Prefettura di Roma, in qualità di Ufficio territoriale del governo, presentando il menzionato provvedimento amministrativo profili di illegittimità, essendo stato adottato con deliberazione di un organo titolare dell'indirizzo politico;

se non intenda, su un piano generale, al fine di scongiurare, anche in potenza, fenomeni di cattivo o distorto uso delle risorse pubbliche, inefficienze dell'azione amministrativa, provvedere all'adozione di idonei provvedimenti riguardanti la corretta interpretazione dell'articolo 107 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, relativamente alla distinzione tra poteri di indirizzo e controllo, spettanti agli organi di governo, e politici, e i poteri di gestione amministrativa spettanti ai dirigenti responsabili dei servizi o uffici amministrativi.

(4-01655)