• C. 1593 EPUB Proposta di legge presentata il 13 febbraio 2019

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Atto a cui si riferisce:
C.1593 Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni nelle scuole pubbliche e la formazione per il loro impiego
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici in ambiente extraospedaliero"


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1593

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RIZZETTO, FRASSINETTI, OSNATO

Disposizioni concernenti l'installazione obbligatoria di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni nelle scuole pubbliche e la formazione per il loro impiego

Presentata il 13 febbraio 2019

  Onorevoli Colleghi! – Le malattie cardiovascolari rappresentano ancora oggi la principale causa di morte in Italia, provocando oltre il 41 per cento dei decessi registrati ogni anno, addirittura ben oltre la percentuale ascrivibile a tutte le patologie tumorali (28,4 per cento). Oltre ai casi di arresto cardiaco – che costituisce un evento prevedibile nel corso di gravi affezioni cardiovascolari – sono frequenti gli episodi di morte improvvisa cardiaca anche in soggetti senza preesistenti patologie cardiache, in cui il momento e le circostanze della morte sono inaspettati. In tali situazioni di emergenza, la cui causa è la fibrillazione ventricolare o la tachicardia ventricolare, solo la somministrazione di uno shock tramite un defibrillatore elettrico può permettere un tempestivo soccorso. Questo dispositivo, infatti, agisce entro cinque o sei minuti al massimo dal momento della perdita di conoscenza del soggetto colpito da arresto cardio-circolatorio e può evitare la morte o il rischio di danni cerebrali irreversibili. Alla luce di tali considerazioni, in Italia, con la legge 3 aprile 2001, n. 120, recante «Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero», si è provveduto a consentire l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Di contro, prima dell'entrata in vigore della legge, la manovra di defibrillazione era considerata a tutti gli effetti un atto esclusivamente medico. È, dunque, riconosciuta l'affidabilità di tali dispositivi utilizzati anche da personale non sanitario, poiché gli stessi sono idonei a effettuare automaticamente l'analisi della tipologia di aritmia, al fine di interrompere una fibrillazione o una tachicardia ventricolare. La defibrillazione precoce rappresenta, dunque, il sistema più efficace per garantire maggiori possibilità di sopravvivenza in caso di arresto cardio-circolatorio. Al riguardo, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministro della salute e le regioni e le province autonome hanno sancito l'accordo 27 febbraio 2003 sul documento recante «Linee-guida per il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori semiautomatici», pubblicato nelle Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003. Un rilevante traguardo per la promozione dell'utilizzo dei defibrillatori si è ottenuto con il decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013, che, con l'intento di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un'attività sportiva non agonistica o amatoriale, prevede le linee guida per la dotazione e l'impiego, da parte delle società sportive professionistiche o dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. La necessità di questo intervento normativo a salvaguardia della salute e della vita di coloro che praticano attività sportive si è avvertita a seguito di molti casi di cronaca relativi alla morte di giovani atleti, come il calciatore Piermario Morosini e il pallavolista Vigor Bovolenta, colpiti da crisi cardiache durante competizioni sportive.
  Ciò premesso, con la presente proposta di legge si vuole rendere obbligatoria l'installazione di un defibrillatore presso gli istituti scolastici pubblici, anche considerando che negli stessi è previsto lo svolgimento di attività sportive. Sul punto, si mette in rilievo che nelle scuole si sono verificati frequenti episodi in cui giovani alunni sono rimasti vittime di crisi cardiache, il cui tempestivo soccorso avrebbe richiesto l'utilizzo del defibrillatore, tra i quali si ricorda il caso della dodicenne Tania Zaninello, deceduta il 24 aprile 2014 a causa di un arresto cardiaco occorsole nella scuola che frequentava a Torviscosa, in provincia di Udine. Episodi come questo, quindi, ripropongono la già nota necessità di dotare gli istituti scolastici di defibrillatori, in modo che sia possibile prestare il dovuto soccorso a chi resta vittima di un arresto cardiaco. Pertanto, la presente proposta di legge, come precisa l'articolo 1, reca disposizioni relative all'installazione presso gli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado, di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) al fine di fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria di persone colpite da arresto cardio-circolatorio. L'articolo 2, al comma 1, sancisce l'obbligo di installazione del DAE e, al comma 2, specifica che il soggetto preposto all'uso del DAE deve essere in possesso di una specifica autorizzazione, rispetto alla quale, all'articolo 3, si precisa che è nominativa e rilasciata dalla regione o dalla provincia autonoma competente tramite le aziende sanitarie locali od ospedaliere ovvero le centrali operative del servizio di emergenza sanitaria 118. L'articolo 4 stabilisce, al comma 1, che l'autorizzazione all'uso del DAE è concessa al termine di un corso di formazione per il suo idoneo utilizzo; ai commi 2 e 3 sono individuati i soggetti legittimati alla realizzazione dei corsi di formazione, rimandando a un decreto del Ministro della salute l'individuazione dei criteri per il riconoscimento di tali soggetti. L'articolo 5 prevede che con decreto del Ministro della salute debbano essere altresì stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione dei DAE negli istituti scolastici pubblici. Infine, l'articolo 6 reca disposizioni finanziarie per l'attuazione della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge prevede l'obbligo di installazione di defibrillatori semiautomatici o automatici esterni (DAE) negli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado al fine di fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria conseguente ad arresto cardiaco.

Art. 2.
(Obbligo di installazione dei DAE)

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo agli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado di provvedere all'installazione di un DAE.
  2. All'uso del DAE installato ai sensi del comma 1 del presente articolo è preposto un soggetto in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3.

Art. 3.
(Autorizzazione all'uso del DAE)

  1. L'autorizzazione all'uso del DAE è nominativa ed è rilasciata ai soggetti che hanno frequentato o superato con esito positivo i corsi di formazione di cui all'articolo 4.
  2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano tramite le aziende sanitarie locali od ospedaliere, ovvero le centrali operative del servizio di emergenza sanitaria 118.

Art. 4.
(Corsi di formazione)

  1. I corsi di formazione per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 prevedono l'insegnamento delle tecniche di rianimazione cardio-polmonare di base e defribillazione precoce (BLSD) per il personale medico, in conformità alle Linee-guida stabilite in materia, di cui all'accordo 27 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26 marzo 2003.
  2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono realizzati dalle regioni, dalle aziende sanitarie locali od ospedaliere, dalle centrali operative del sistema di emergenza sanitaria 118, dalle università, dalle organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro, da ordini professionali sanitari, dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che hanno un rilievo nazionale e che dispongono di una rete di formazione, dalle associazioni e dalle fondazioni nonché dalle organizzazioni di volontariato operanti nel settore sanitario, riconosciuti ai sensi del decreto di cui al comma 3.
  3. I requisiti per il riconoscimento dei soggetti di cui al comma 2 sono individuati con decreto del Ministro della salute, da adottare previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.
(Criteri e modalità per l'installazione dei DAE)

  1. Con decreto del Ministro della salute, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'installazione dei DAE negli istituti scolastici pubblici di ogni ordine e grado.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, fissato nel limite di 65 milioni di euro, si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 2.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

  1. All'attuazione delle disposizioni dell'articolo 4 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzano l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.