• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/01074-A/009    premesso che:     l'articolo 16 del provvedimento, reca disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, prevedendo che l'amministrazione finanziaria,...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01074-A/009presentato daAMITRANO Alessandrotesto diMartedì 14 maggio 2019, seduta n. 175

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 16 del provvedimento, reca disposizioni in materia di conoscenza degli atti e semplificazione, prevedendo che l'amministrazione finanziaria, assuma iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa, siano messi a disposizione del contribuente con idonee modalità di comunicazione e pubblicità;
    la disciplina delle notifiche telematiche, introdotta in Italia nel 2011, stabilisce in particolare, attraverso l'articolo 16-ter dei decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, che l'elenco degli indirizzi PEC, ovvero l'indice delle pubbliche amministrazioni (IPA), introdotto dall'articolo 51-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è considerato «pubblico registro» valido ai fini delle notificazioni; al riguardo, l'unico «elenco pubblico» degli indirizzi di posta elettronica certificata delle Pubbliche Amministrazioni è da considerarsi il registro delle pubbliche amministrazioni consultabile dal sito del Ministero della giustizia esclusivamente in via autenticata; il sottoscrittore del presente atto evidenzia che attualmente, il registro generale degli indirizzi elettronici, nonostante sia gestito dal Ministero della giustizia, la notifica di numerosi atti viene inoltrata a indirizzi di Posta Elettronica Certificata (PEC) tratti dal registro IPA (Indice Pubbliche Amministrazioni) ed inoltre, tali indirizzi, (che dovevano essere aggiornati da parte delle pubbliche amministrazioni entro il termine del 30 novembre 2014) non sono contenuti nel registro tenuto dal suddetto Ministero, con le conseguenze che gli operatori non possono notificare atti in via telematica, dovendo ricorrere a sistemi tradizionali, ovvero quelli cartacei, con prevedibili aggravi di spese e di procedure;
    ad oggi, molte amministrazioni pubbliche, destinatarie della notificazione telematica, risultano essere inadempienti all'obbligo di comunicare altro e diverso indirizzo PEC da inserire nell'elenco pubblico tenuto dal Ministero della Giustizia;
    l'articolo 45-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2014, n. 114, ha modificato il sopra citato articolo 16-ter del d.l. n. 179/2012, in modo da rendere l'indice IPA dal 19 agosto 2014 non più consultabile quale «pubblico elenco» ai fini delle notificazioni e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale;
    dal 19 agosto 2014 pertanto, il completo e dettagliato elenco di indirizzi PEC delle Pubbliche Amministrazioni e dei vari uffici e dipendenze è risultato non più utilizzabile ai fini delle notificazioni telematiche, in luogo dell'altro, estremamente risicato, denominato «Registro PP.AA.» che è gestito dal Ministero della Giustizia sul portale istituzionale e consultabile solo previa autenticazione dell'utente;
    l'Indice PA (IPA) è stato il primo indirizzario PEC di tutte le Pubbliche Amministrazioni, come previsto dall'articolo 47 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD);
    la legge n. 228 del 2012 ha inoltre incluso tale indice tra i pubblici elenchi, come tale utilizzabile per tutte le notifiche, e l'articolo 6-ter del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, lo ha inserito nel CAD rinominato come Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi, affidandone la realizzazione e gestione all'Agenzia Italia Digitale (AGID), e definendolo pubblico elenco di fiducia, da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio e l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge;
    il sottoscrittore del presente atto, evidenzia inoltre che, dopo più di quattro anni dalla scadenza del termine per la comunicazione degli indirizzi PEC al Ministero di Giustizia, le Pubbliche Amministrazioni non hanno ancora provveduto a trasmettere il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, con la conseguenza che il Registro PP.AA. è assolutamente carente e gli operatori rimangono costretti a ricorrere alla ordinaria modalità cartacea con costi e tempi non consoni all'efficienza del Processo Civile Telematico, determinando un grave pericolo di pregiudizio per i processi in corso e per la tutela dei diritti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative, in relazione ai casi in cui le Pubbliche Amministrazioni siano rimaste inerti rispetto all'obbligo di comunicazione degli indirizzi PEC; a valutare l'opportunità di assumere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, nei prossimi provvedimenti legislativi, iniziative volte a consentire il reinserimento dell'elenco IPA – registro curato dall'Agenzia per l'Italia digitale (AGID) – nell'elenco previsto dal decreto-legge n. 179 del 2012, al fine di effettuare notifiche e comunicazioni telematiche degli atti in materia civile, penale, amministrativa e stragiudiziale nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni e consentire l'utente in condizione di reperire ed usufruire degli indirizzi PEC validi contenuti in entrambi i registri IPA e PP.AA.
9/1074-A/9. Amitrano.