• C. 1459 EPUB Proposta di legge presentata il 19 dicembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1459 Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento interno in conseguenza del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1459

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
UNGARO, DELRIO, QUARTAPELLE PROCOPIO, FASSINO, DE LUCA, SCHIRÒ, LA MARCA, CARÈ, SCALFAROTTO, SERRACCHIANI, EMANUELA ROSSINI

Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento interno in conseguenza del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea

Presentata il 19 dicembre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Sin dal risultato referendario per la «Brexit», i Governi in carica durante la XVII legislatura hanno sempre dimostrato grande attenzione ai negoziati e ai rapporti diplomatici italo-britannici, a tutela dell'unità europea e dell'interesse nazionale. Il recesso del Regno Unito dall'Unione europea senza un accordo è una possibilità concreta: a meno di tre mesi dalla data prevista, l'accordo non è ancora stato ratificato dal Parlamento britannico e sussiste la possibilità di una paralisi politica nel Paese. L’export italiano verso il Regno Unito vale 22,5 miliardi di euro, su un interscambio tra Regno Unito e Unione europea che vale oltre 400 miliardi di euro. Il Regno Unito è il nostro quarto mercato di esportazione, mentre l'Italia è l'ottavo partner commerciale per il Regno Unito. Nel Regno Unito vivono oltre 700.000 cittadini italiani, in Italia oltre 30.000 cittadini britannici. Quanto esposto dimostra chiaramente il grave rischio che potrebbe rappresentare una sottovalutazione della questione relativa alla Brexit. È infatti opportuno ricordare che mai un partner europeo aveva deciso di uscire dall'Unione. Quindi, farsi trovare impreparati a gestire l'impatto economico, sociale e normativo di tale situazione avrebbe conseguenze serie e inimmaginabili. La Brexit è infatti un processo storico e sociale senza precedenti. L'Italia deve raccogliere questa sfida partendo dalla normalizzazione dei rapporti con il Regno Unito in seguito alla Brexit e al nuovo assetto continentale, cogliendone le opportunità e cercando il più possibile di tutelare i buoni rapporti bilaterali tra i due Paesi. Per queste ragioni, al fine di conseguire gli obiettivi di adeguamento dell'ordinamento interno in conseguenza del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea, dell'efficienza della cooperazione negli ambiti economico-finanziario, scientifico, culturale e politico tra Italia e Regno Unito, nonché del consolidamento delle istituzioni dell'Unione europea, la presente proposta di legge di delega al Governo si prefigge, in mancanza di un accordo tra Regno Unito e Unione europea, di prevedere specifiche azioni per: il riconoscimento dei titoli di studio e delle professionalità acquisite dei cittadini italiani, britannici e europei nel Regno Unito; rafforzare il personale diplomatico consolare per la gestione delle necessità dei cittadini italiani e le strutture doganali nella fase di normalizzazione dei rapporti bilaterali; tutelare la libertà di movimento dei cittadini britannici in Italia e la loro libertà d'impresa; permettere la circolazione delle merci e i controlli di sicurezza; promuovere la continuità contrattuale nei vari ambiti economico-finanziari, specie nel settore dei derivati non standardizzati (cosiddetti «over-the-counter»); sostenere la piena convertibilità dei fondi pensione privati dal Regno Unito verso l'Italia e viceversa.
  L'articolo 1 definisce i termini della legge delega, l'articolo 2 fissa i princìpi e criteri direttivi e l'articolo 3 prevede disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento interno in conseguenza del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno e con il Ministro dello sviluppo economico e, per i profili di competenza, con gli altri Ministri interessati, e nel rispetto della procedura di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno in conseguenza del processo di uscita del Regno Unito dall'Unione europea.
  2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari.
  3. Ciascuna delle Commissioni parlamentari di cui al comma 2 esprime il proprio parere entro trenta giorni dall'assegnazione, indicando specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2.
  4. Il Governo, entro i successivi trenta giorni, esaminati i pareri di cui al comma 3, trasmette nuovamente alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, il testo per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari, che deve essere espresso entro dieci giorni dall'assegnazione.

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi)

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) riconoscere le qualifiche accademiche e professionali, nonché l'esperienza professionale acquisita nel Regno Unito, in caso di esercizio di attività lavorativa o di studio, conseguite precedentemente al prodursi degli effetti dell'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea da cittadini italiani, britannici e di altri Stati membri dell'Unione europea;

   b) prevedere l'aumento delle dotazioni organiche dei consolati italiani nel Regno Unito raddoppiando il personale in forza al 31 dicembre 2018;

   c) prevedere l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli al fine di potenziare l'attività di controllo doganale delle merci in arrivo dal Regno Unito nei porti e negli aeroporti italiani;

   d) garantire la piena esportabilità in Italia delle prestazioni dei fondi pensione privati ai quali sono iscritti cittadini italiani nel Regno Unito e degli assegni pensionistici erogati da enti pubblici del Regno Unito in favore di cittadini italiani;

   e) mantenere invariati, rispetto alla data del recesso stabilita in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del Trattato sull'Unione europea, il diritto di entrata e di permanenza nel territorio italiano dei cittadini britannici, nonché i diritti civili e sociali dei medesimi cittadini a condizione di reciprocità relativamente al trattamento dei cittadini italiani residenti nel Regno Unito;

   f) prevedere facilitazioni e procedure in deroga per favorire il mantenimento del medesimo diritto di stabilimento dei cittadini britannici nel territorio nazionale anche in mancanza di un accordo tra Regno Unito e Unione europea;

   g) prevedere norme semplificate per l'ingresso, l'uscita, il transito e il deposito di merci destinate al Regno Unito o provenienti dallo stesso, garantendo comunque il rispetto di adeguati criteri per quanto concerne i metodi di produzione, la sicurezza e le norme igienico-sanitarie, nonché, in caso di trasporto di animali, il rispetto delle norme in materia di benessere e tutela degli stessi animali;

   h) garantire la temporanea continuità contrattuale negli ambiti finanziari e consentire agli istituti di credito del Regno Unito di porsi come controparti legittime nel mercato italiano affidando alla Commissione nazionale per le società e la borsa la definizione di un regime transitorio, in particolare per quanto concerne gli strumenti finanziari derivati non regolati presso controparti centrali ed esposti a rischi a seguito della perdita del passaporto europeo degli operatori finanziari con sede nel Regno Unito.

Art. 3.
(Disposizioni integrative e correttive)

  1. Entro venti mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, in conformità alle procedure previste dal medesimo articolo e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2.
  2. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge e dai decreti legislativi adottati in attuazione della medesima avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.