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Atto a cui si riferisce:
C.1542 Istituzione del salario minimo orario nazionale


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1542

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RIZZETTO

Istituzione del salario minimo orario nazionale

Presentata il 28 gennaio 2019

  Onorevoli Colleghi! — L'articolo 36, primo comma, della Costituzione stabilisce espressamente che «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Senza un'equa retribuzione non vi è dignità per chi lavora: è questo un principio fondamentale del nostro ordinamento. Eppure, l'allarmante numero di lavoratori che in Italia viene sottopagato o, addirittura, nei casi più gravi, svolge prestazioni gratuite, dimostra che tale principio inviolabile viene spesso del tutto disatteso.
  L'adozione di misure di contrasto alla piaga del lavoro sottopagato dovrebbe rappresentare un'emergenza; tuttavia, ad oggi, manca un'idonea e concreta iniziativa in merito. Di contro, tale problematica va affrontata prioritariamente, considerando che la sua diffusione, oltre a mortificare la dignità dei lavoratori, ostacola i consumi e impedisce all'Italia di crescere e di uscire dall'attuale stato di crisi.
  L'istituzione di un salario minimo, su base oraria, rappresenterebbe un efficace strumento per garantire una maggiore equità e tutelare la posizione di debolezza del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, conferendogli maggiore potere contrattuale.
  La retribuzione minima fissata per legge è attualmente applicata in molti Paesi europei, mentre, in Italia, essa vige solo per alcune categorie di lavoratori in virtù dei contratti collettivi negoziati a livello nazionale. Ciò lascia scoperto almeno il 30-40 per cento del mercato del lavoro italiano, dalle imprese di modeste dimensioni ai lavoratori atipici, determinando estesi fenomeni di sfruttamento che sarebbero arginati con l'istituzione per legge del salario minimo orario nazionale.
  Al riguardo, non si ritiene condivisibile la tesi espressa da alcune organizzazioni sindacali, le quali affermano che l'istituto in questione avrebbe effetti negativi, poiché porrebbe le basi per una diminuzione dei salari nel medio termine. Riconoscere un salario minimo, invece, è un provvedimento necessario per sostenere i lavoratori più marginali e riconoscere il lavoro come strumento di dignità, in coerenza con i fondamentali princìpi della Repubblica.
  Dove la contrattazione collettiva è più debole, un salario minimo è indispensabile, mentre, laddove la contrattazione è ancora forte, un salario minimo può essere un valido complemento. In Belgio, Francia, Olanda e Spagna, ad esempio, coesistono la copertura dei contratti collettivi e il salario minimo nazionale.
  La contrattazione collettiva avrebbe un ruolo fondamentale proprio per escludere una diminuzione dei salari, nel medio termine, in quei settori le cui caratteristiche richiedono l'individuazione di corrispettivi superiori rispetto al minimo previsto su base nazionale.
  È chiaro che è fondamentale la determinazione ragionevole dell'importo del salario minimo, inteso come garanzia stipendiale, che non può essere né troppo basso, poiché diventerebbe una potenziale base per l'abbassamento degli stipendi, né essere fissato a un livello eccessivo, con il rischio di scoraggiare l'offerta di lavoro o di costituire un incentivo al lavoro irregolare.
  L'assenza di una retribuzione minima su base nazionale nel tempo ha contribuito all'aumento delle diseguaglianze e a discriminare le categorie di lavoratori che non sono tutelate dai contratti collettivi nazionali.
  Una volta istituita la retribuzione minima oraria, qualunque lavoratore avrà il diritto di ricevere almeno quel determinato corrispettivo, da applicare a qualsiasi attività svolta nell'agricoltura, nell'industria o nei servizi, senza distinzione di sesso o di età e indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori stabili, occasionali o temporanei.
  Ciò premesso, la presente proposta di legge si pone l'obiettivo di dare attuazione all'articolo 36, primo comma, della Costituzione e di contrastare il lavoro sotto-retribuito, come stabilito all'articolo 1. Agli articoli 2 e 3 si prevede l'istituzione del «salario minimo orario nazionale» da riconoscere a tutte le categorie di lavoratori e di lavoratrici per i quali la retribuzione minima non sia individuata dai contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero qualora tali contratti stabiliscano un corrispettivo minimo orario inferiore. L'articolo 4 dispone l'istituzione di una Commissione per la determinazione dell'importo del salario minimo orario nazionale, quale organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti, di comprovata esperienza in materie di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, che dia garanzia di indipendenza e di autonomia decisionale. La definizione delle modalità di funzionamento, nonché delle risorse finanziarie, umane e strumentali della predetta Commissione viene rimessa a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  All'articolo 5 si prevedono le sanzioni amministrative da applicare ai datori di lavoro che corrispondono al lavoratore una retribuzione oraria inferiore al salario minimo orario nazionale. Infine, all'articolo 6 sono fatte salve le disposizioni in materia di contratto di apprendistato, che prevedono la possibilità «di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto, o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio». Tale eccezione rispetto all'applicazione del salario minimo si ritiene in linea con un modello contrattuale finalizzato alla formazione professionale delle risorse umane.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, è volta a garantire un'equa retribuzione dei lavoratori e delle lavoratrici e a contrastare il fenomeno del lavoro sottopagato.

Art. 2.
(Istituzione del salario minimo orario nazionale)

  1. È istituito il salario minimo orario nazionale da corrispondere a tutte le categorie di lavoratori e di lavoratrici per i quali la retribuzione minima non sia individuata dai contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) ovvero qualora tali contratti stabiliscano un corrispettivo minimo orario inferiore. Il salario minimo orario nazionale non trova applicazione qualora esso sia inferiore ai minimi retributivi previsti dai CCNL.
  2. I CCNL che prevedono importi salariali inferiori al salario minimo orario nazionale sono sottoposti a nuova contrattazione al fine di adeguarli al medesimo salario. Nelle more della definizione dei nuovi CCNL trovano applicazione le disposizioni della presente legge.

Art. 3.
(Determinazione e aggiornamento del salario minimo orario nazionale)

  1. La determinazione del salario minimo orario nazionale è operata dalla Commissione di cui all'articolo 4.
  2. Il salario minimo orario nazionale deve essere equo e proporzionato al lavoro svolto. A tal fine, esso deve essere stabilito tenendo conto dei seguenti criteri:

   a) non può essere inferiore al 50 per cento del livello retributivo medio indicato nelle rilevazioni annuali dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sui redditi;

   b) deve essere adeguato al fattore di proporzionalità a base regionale, stabilito in relazione alle rilevazioni annuali dell'ISTAT sui redditi;

   c) deve essere adeguato al fattore di proporzionalità all'andamento dell'indicatore nazionale della produttività del lavoro individuato dall'ISTAT;

   d) deve essere adeguato al fattore di proporzionalità in relazione al tasso di occupazione regionale individuato dall'ISTAT.

  3. L'importo del salario minimo orario nazionale è aggiornato ogni tre anni sulla base dei criteri di cui al comma 2.

Art. 4.
(Istituzione della Commissione per la determinazione e l'aggiornamento del salario minimo orario nazionale)

  1. È istituita la Commissione per la determinazione del salario minimo orario nazionale, di seguito denominata «Commissione», con lo scopo di determinare l'importo del salario minimo orario nazionale in conformità ai criteri di cui all'articolo 3.
  2. La Commissione opera con indipendenza di giudizio e di valutazione e in piena autonomia decisionale. A tal fine, i suoi componenti non possono essere scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni.
  3. La Commissione è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti, scelti tra persone altamente qualificate e di comprovata esperienza in materie di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro. Due componenti sono indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  4. Il presidente e i quattro componenti della Commissione sono nominati dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati d'intesa tra loro, sentite le rispettive Commissioni permanenti competenti per materia, che possono formulare, a maggioranza dei due terzi dei propri membri, una proposta relativa alle candidature, tenendo conto della indicazione delle organizzazioni di cui al comma 3. La prima nomina dei componenti della Commissione è effettuata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e non possono essere confermati per più di due volte. Tre mesi prima della scadenza del mandato sono avviate le procedure per la nomina dei nuovi componenti.
  6. I componenti della Commissione, per tutta la durata dell'incarico, non possono ricoprire cariche elettive o governative né incarichi per conto di un'associazione, di un partito o di un movimento politico.
  7. I componenti della Commissione sono immediatamente sostituiti in caso di dimissioni, morte, incompatibilità sopravvenuta o accertato impedimento fisico o psichico ovvero per grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato. La valutazione dell'incompatibilità sopravvenuta, dell'impedimento fisico o psichico nonché della grave violazione dei doveri inerenti all'incarico affidato compete ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che vi procedono d'intesa tra loro e senza ritardo. Alla nomina del sostituto si provvede con le modalità di cui al comma 4. Il componente nominato come sostituto resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato del componente della Commissione che è stato sostituito.
  8. Per lo svolgimento delle proprie funzioni la Commissione acquisisce il parere delle organizzazioni di cui al comma 3.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di funzionamento, nonché le risorse finanziarie, umane e strumentali della Commissione.

Art. 5.
(Sanzioni)

  1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 60.000 a euro 120.000 il datore di lavoro che corrisponde al lavoratore una retribuzione oraria inferiore al salario minimo orario nazionale.
  2. L'impresa che reitera la violazione di cui al comma 1 non può partecipare alle gare d'appalto pubbliche per tre anni dalla data in cui la reiterazione è stata accertata.

Art. 6.
(Inapplicabilità del salario minimo orario nazionale)

  1. Il salario minimo orario nazionale non si applica al contratto di apprendistato retribuito ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.