Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA
Atto a cui si riferisce:
S.4/01603 DE FALCO, BONINO, FATTORI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la normativa europea sulla liberalizzazione dei servizi di cabotaggio, in particolare il...
Atto Senato
Interrogazione a risposta scritta 4-01603 presentata da GREGORIO DE FALCO
lunedì 29 aprile 2019, seduta n.111
DE FALCO, BONINO, FATTORI - Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Premesso che:
la normativa europea sulla liberalizzazione dei servizi di cabotaggio, in particolare il regolamento (CEE) n. 3577/92, prevede che prima di assoggettare determinati servizi a obblighi di servizio pubblico (OSP), l'ente affidante, che nel caso di specie è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia tenuto a verificare preventivamente se vi siano le condizioni per l'offerta dei servizi di cabotaggio marittimo in regime di libero mercato, senza compensazione;
solo in presenza di comprovata mancanza delle condizioni per l'esercizio del servizio nel libero mercato, l'ente affidante può assoggettare i servizi a obblighi di servizio pubblico ed erogare quindi un contributo economico;
nel 2012, quando la Tirrenia venne ceduta alla società Moby SpA fu creata la Tirrenia in amministrazione straordinaria, allo scopo di tutelare i crediti vantati dalla compagnia di navigazione pubblica, tra cui vi erano sia le rate di prezzo ancora dovute dall'acquirente Moby SpA (180 milioni di euro da pagare entro il 2021) sia le navi traghetto Tirrenia, che costituiscono una garanzia reale e che dopo alla fusione potrebbero essere destinate alla vendita;
la società CIN (Compagnia italiana di navigazione) è titolare della convenzione stipulata il 18 luglio 2012 per l'esercizio dei servizi di collegamento marittimo, in regime di pubblico servizio tra l'Italia continentale e le isole maggiori e minori, per il quale servizio percepisce un contributo pari a oltre 72 milioni di euro annui di sussidi pubblici;
il 17 ottobre 2018 le assemblee straordinarie delle due società, Moby SpA e CIN, entrambe facenti parte del gruppo Onorato, hanno deliberato un progetto di fusione inversa con indebitamento ai sensi dell'art. 2501-bis del codice civile, fusione che comporta l'incorporazione della società controllante Moby in CIN, sua controllata al 100 per cento;
l'accordo di fusione è stato impugnato da parte della gestione commissariale di Tirrenia dinanzi al Tribunale di Milano, nel timore che la società risultante dalla fusione non sia in grado di offrire le garanzie patrimoniali necessarie per consentire la restituzione del credito vantato dallo Stato per l'acquisto del ramo d'azienda di Tirrenia;
il rischio, secondo i commissari di Tirrenia, deriva dalla possibilità che con la fusione delle attuali due società in un'unica entità i crediti vantati sugli asset esclusivamente di Tirrenia possano trasformarsi in crediti sulla flotta della "nuova CIN" e quindi condivisi con altri pretendenti;
l'opposizione dei commissari di Tirrenia è estremamente importante. Infatti, come espressamente indicato nel business plan del 2018-2023, allegato al progetto di fusione, il perfezionamento della fusione tra Moby e CIN "risulta subordinato alla mancata opposizione da parte dei creditori di Moby e di Cin". Quindi, la decisione di Tirrenia blocca la fusione stessa;
in data 4 marzo 2019 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) ha pubblicato un parere del 13 febbraio 2019 con riguardo alla fusione per incorporazione tra Moby e CIN relativamente all'esercizio dei servizi di collegamento marittimo in regime di pubblico in scadenza nel luglio 2020;
AGCM osserva che la società risultante dalla fusione sarà gravata dai debiti che pesano sulle società partecipanti, mentre la scadenza di tali debiti travalica di almeno 2-3 anni l'orizzonte temporale dell'attuale convenzione, la cui proroga rispetto alla scadenza prevista per il 2020 appare essere quindi, di fatto, uno dei presupposti impliciti per i contraenti, poiché la legge impone che le imprese che decidono una fusione devono avere adeguate fonti di reddito per finanziare l'operazione, a tutela dei creditori (tra cui vi è lo Stato), mentre Moby e CIN hanno indicato come fonte principale i flussi di cassa provenienti dall'attività di trasporto marittimo;
l'Autorità ha ritenuto indispensabile, prima di qualunque proroga o nuova convenzione, che si debba ricorrere a procedure ad evidenza pubblica, per l'affidamento di uno o più contratti di servizio, per massima la tutela possibile della libera concorrenza nell'attività di cabotaggio, qualora quella verifica preventiva del mercato consenta in concreto di assoggettare i servizi a obblighi di servizio pubblico;
l'Autorità ritiene che l'obiettivo di garantire la continuità aziendale della società risultante dall'eventuale fusione non possa consentire un'eventuale proroga della convenzione rispetto alla sua naturale scadenza;
si tratta a parere degli interroganti di una chiara e corretta bocciatura di ogni eventualità di proroga o di una nuova convenzione senza prima l'espletamento di entrambe le procedure ricordate, e certamente il Ministero dovrà tenere debitamente conto di tale parere, almeno per evitare gli effetti indesiderabili prevedibili,
si chiede di sapere:
quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro in indirizzo, alla luce del chiaro parere dell'Autorità che esclude la liceità di ogni eventuale proroga del regime di convenzione attualmente in vigore, ed in scadenza il 18 luglio 2020;
inoltre, se non ritenga di agire per tempo, già ora, eventualmente anche tramite l'attivazione di procedure di revoca della convenzione stessa, per porre fine a quello che appare agli interroganti un vero e proprio monopolio finanziato con fondi pubblici ed evitare anche che i creditori della società risultante dalla fusione, tra cui lo Stato, siano tutelati solo dagli eventuali flussi di cassa, costituiti in parte rilevante dalle stesse erogazioni pubbliche, cosicché in realtà lo Stato creditore rimarrebbe sostanzialmente sprovvisto di tutela effettiva.
(4-01603)