• Testo RISOLUZIONE IN COMMISSIONE

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.7/00240 (7-00240) «Bergamini, Maccanti, Porchietto, Morelli, Sozzani, Cecchetti, Baldelli, Donina, Germanà, Capitanio, Mulè, Giacometti, Pentangelo, Fogliani, Rosso, Tombolato, Zanella, Zordan».



Atto Camera

Risoluzione in commissione 7-00240presentato daBERGAMINI Deborahtesto diMartedì 7 maggio 2019, seduta n. 170

   La IX Commissione,

   premesso che:

    nel nostro Paese il settore dei trasporti pubblici conta fra i vari sistemi di mobilità anche quello cosiddetto a fune che comprende funivie, funicolari, sciovie a fune alta e bassa e slittinovie. Tali sistemi rappresentano in vero un ambito altamente sviluppato a livello di trasporto urbano, turistico e di materiale;

    a dimostrazione dell'importanza di tale sistema di mobilità e trasporto basta considerare che le prime disposizioni concernenti l'esercizio di impianti a fune, aerei e terrestri, destinati al trasporto pubblico, si rinvengono già nel regio decreto 17 gennaio 1926, n. 177, con il quale è stata istituita la Commissione per le funicolari aeree e terrestri, quale organo consultivo volto a supportare la definizione di misure regolamentari, sia dal punto di vista tecnico che giuridico-amministrativo, concernenti l'impianto e l'esercizio di impianti funicolari aerei e terrestri destinati al servizio di trasporto pubblico, e poi ancora nel 1938 con il regio decreto-legge n. 1696, convertito dalla legge 5 gennaio 1939, n. 8, successivamente modificato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, recante norme per l'impianto e l'esercizio di sciovie, slittovie e altri mezzi di trasporto terrestre a funi senza rotaia;

    nel corso degli anni, a confermare il crescente rilievo dei sistemi di trasporto a fune, il legislatore nazionale è intervenuto in numerose occasioni, come con il decreto ministeriale 15 febbraio 1969, n. 815, con cui furono approvate le prescrizioni tecniche speciali per le funivie bifuni con movimento a va e vieni; con il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5; e ancora con il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, con cui si introducevano nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e degli altri servizi di trasporto; e il successivo decreto ministeriale 15 marzo 1982, n. 706 riguardante le norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico;

   con il decreto ministeriale 4 agosto 1998, n. 400 e successive modifiche e integrazioni, è stato emanato il regolamento generale recante norme per le funicolari aeree e terrestri in servizio pubblico destinate al trasporto di persone; mentre con il successivo decreto ministeriale 8 marzo 1999 venivano definite le prescrizioni tecniche speciali per le funivie monofuni con movimento unidirezionale continuo e collegamento permanente dei veicoli, cui si davano specifiche e integrazioni con il decreto dirigenziale del 9 gennaio 2012 concernente «Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le Funivie, nonché disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, periodiche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico» e con il decreto dirigenziale del 16 novembre 2012, n. 337 concernente «Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone»;

   ovviamente, anche il legislatore europeo è intervenuto sulla materia adottando la direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio cui il nostro Paese ha dato applicazione attraverso il decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210;

   visto lo sviluppo tecnologico massivo e il sempre crescente impiego dei sistemi a fune, le prescrizioni tecniche sono state ulteriormente integrate e sono state apportate modifiche nel corso degli anni più recenti, in particolar modo con riguardo all'esercizio e alla manutenzione degli impianti, come recato dal decreto dirigenziale n. 144 del 18 maggio 2016 (prescrizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione delle funi e dei loro attacchi per gli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone);

   da ultimo, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è intervenuto con il decreto direttoriale 11 maggio 2017 concernente «Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone» in considerazione della necessità di adottare in forma organica le disposizioni e le prescrizioni tecniche, sia nazionali che di recepimento delle norme armonizzate, per la sicurezza degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone; tale decreto è stato adottato con il parere della Commissione funicolari aeree e terrestri, istituita con il predetto regio decreto n. 177 del 1926, nell'adunanza del 23 giugno 2016 espresso con voto n. 4, oltre che essere concordato con le associazioni di categoria (Anitif, Federfuni Italia e Anef);

   il predetto decreto direttoriale reca pertanto disposizioni tecniche riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di persone e valido specificatamente per le seguenti tipologie di impianti: funivie, funicolari, sciovie a fune alta e bassa, slittinovie. Lo scopo delle nuove disposizioni sarebbe quello di provvedere ad una rielaborazione organica della normativa in vigore relativa al personale, all'esercizio, alle verifiche e prove funzionali, alle prove periodiche, alla manutenzione e alle modifiche tecniche che non costituiscono varianti costruttive;

   nello specifico il decreto, all'allegato tecnico, reca: al punto 4.1.3 il regolamento di esercizio da redigere a cura del direttore di esercizio e dell'esercente per ogni singolo impianto in esercizio sulla base di uno schema proposto dall'autorità di sorveglianza, cioè il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i relativi allegati (Piano di evacuazione) per poi essere approvato dal Ministero stesso; al punto 4.1.5, il registro Giornale dell'esercizio, che deve essere predisposto e compilato in linea con il modello del suddetto regolamento di esercizio; al punto 4.3 il registro di controllo e manutenzione che deve essere predisposto e compilato in linea con il modello del suddetto regolamento di esercizio e del manuale di uso e manutenzione dell'impianto;

   ai sensi del punto 9.1.1 del medesimo allegato tecnico entro il prossimo 24 maggio 2019, cioè entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto direttoriale, tutte le disposizioni di esercizio relative agli impianti esistenti devono essere adeguate ai contenuti del presente decreto. L'esercente dovrà inviare all'autorità di sorveglianza, ai fini approvativi, il regolamento di esercizio con i relativi allegati, tra i quali il piano di evacuazione, pena la revoca del nulla osta, nonché il registro giornale, il registro di controllo e manutenzione, il verbale di ispezione annuale e il rapporto di ammissibilità sullo stato delle funi;

   ciò significa che entro il prossimo 24 maggio tutti gli esercenti dovranno aggiornare i regolamenti di esercizio di tutti i loro impianti e inviarli all'autorità di sorveglianza, che li dovrà approvare. Ciononostante, alla data del 30 aprile 2019 non risulta ancora emanato lo schema di regolamento di esercizio, ai sensi del sopra richiamato punto 4.1.3 dell'allegato tecnico;

   vale la pena sottolineare che, anche se nel corso del mese di maggio 2019 il Ministero dovesse emanare lo schema di redazione del regolamento di esercizio, non vi sarebbero i tempi tecnici e materiali per permettere agli esercenti di adeguare i propri regolamenti e riceverne in tempo idoneo le dovute autorizzazioni dalla stessa autorità;

   in tali condizioni quindi il rischio concreto è che dal prossimo 25 maggio 2019 gli impianti a fune di tutta Italia debbano essere sottoposti a chiusura coatta imposta dall'autorità di sorveglianza, prevenendo in tal modo l'eventuale violazione della normativa vigente, ma anche qualora fosse la stessa Autorità a non prevedere misure di sospensione dell'attività degli impianti, sarebbero gli stessi esercenti, nel loro interesse, a fermare e chiudere i medesimi impianti in quanto non più conformi alla norma vigente,

impegna il Governo

ad assumere tempestive iniziative di natura normativa volte a rinviare l'applicazione delle disposizioni recate dal decreto direttoriale 11 maggio 2017, per un periodo di almeno 12 mesi, al fine di garantire la regolare prosecuzione dell'attività degli impianti oggetto del decreto direttoriale, ferma restando la necessità dell'adozione dello schema di registro d'esercizio da parte dell'autorità di sorveglianza in tempi idonei a permettere agli esercenti di adeguare i propri regolamenti e sottoporli all'autorizzazione della stessa autorità.
(7-00240) «Bergamini, Maccanti, Porchietto, Morelli, Sozzani, Cecchetti, Baldelli, Donina, Germanà, Capitanio, Mulè, Giacometti, Pentangelo, Fogliani, Rosso, Tombolato, Zanella, Zordan».