• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02845 (4-02845)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02845presentato daCATTANEO Alessandrotesto diMartedì 7 maggio 2019, seduta n. 170

   CATTANEO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   alcuni cittadini italiani hanno concluso, in Romania, i percorsi denominati «Programului de studii psichopedagogiche, Nivel I e Nivel II» e hanno chiesto al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il riconoscimento del titolo conseguito;

   il riconoscimento delle qualifiche professionali tra Italia e Romania è disciplinato con decreto legislativo n. 206 del 2007 che, in merito all'esercizio della professione docente, prevede che il riconoscimento possa essere richiesto «per gli insegnamenti per i quali l'interessato sia legalmente abilitato nel Paese che ha rilasciato il titolo ed a condizione che tali insegnamenti trovino corrispondenza nell'ordinamento scolastico italiano»;

   in seguito a ricorsi, il Tar del Lazio si è emesso con sentenza n. 9816 del 2018, dichiarando illegittimo il silenzio-inadempimento serbato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sull'istanza dei ricorrenti e ordinando al Ministero di adottare il provvedimento conclusivo sull'istanza entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza;

   successivamente, lo stesso Tar del Lazio, con ordinanza n. 805 del 2019, non essendo stato adottato alcun provvedimento da parte del Ministero, ha nominato il prefetto di Roma, o funzionario da lui delegato, Commissario ad acta affinché provvedesse in luogo dell'amministrazione inadempiente all'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di riconoscimento dell'abilitazione conseguita in Romania, ma il Commissario non ha ottemperato al compito assegnato;

   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con avviso n. 5636 del 2019, ha rigettato le istanze di riconoscimento dei suddetti titoli; tale decisione sarebbe stata assunta basandosi su una nota del Segretario di stato rumeno per l'educazione nazionale e la ricerca scientifica con la quale si chiariva come il possesso dei titoli in questione costituiscono in Romania condizione necessaria ma non sufficiente all'ottenimento della qualifica professionale di docente;

   la Corte di giustizia europea (sentenza C-313/2001) prevede che uno Stato membro, a cui si rivolge un cittadino di altro Paese che intende svolgere una professione regolamentata, deve disporre una valutazione del titolo finalizzata in via di principio alla «salvezza degli effetti della qualifica conseguita in un altro paese», anche quando essa non soddisfi pienamente, ma solo parzialmente, i requisiti fissati in quella legislazione;

   anche la Commissione europea, nell'esaminare una richiesta di una cittadina italiana abilitata in Romania – in riferimento ad «un caso di richiesto di infrazione dell'Italia per non aver riconosciuto la abilitazione conseguita in Romania» – si è espressa richiamando la giurisprudenza comunitaria in merito all'applicazione del «principio della salvezza degli effetti parziali della abilitazione all'insegnamento conseguita da laureati italiani in Romania»;

   i richiedenti sarebbero in possesso di documenti ufficiali del Ministero dell'educazione rumeno che smentirebbero in maniera inequivocabile quanto riportato ai fini del rigetto nell'avviso n. 5636/2019;

   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca rigettando le istanze senza vagliare le singole posizioni, ha agito in violazione delle norme sul procedimento di cui alla direttiva europea n. 36 del 2005 nonché dei princìpi giurisprudenziali espressi dalla Corte giustizia europea e non ha verificato la sussistenza dei requisiti tali da garantire l’«espletamento minimo della funzione docente», salvaguardando così anche nell'ordinamento scolastico il diritto alla libertà di circolazione previsto dall'articolo 45 del trattato fondativo dell'Unione europea;

   il rigetto delle istanze ha determinato un ulteriore grave danno agli abitati in Romania che, per quanto in attesa di decreto di riconoscimento su indicazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca hanno regolarmente partecipato, al concorso docenti di cui al decreto del direttore generale n. 85 del 2018, e si sono ritrovati esclusi dalle graduatorie di merito del suddetto concorso senza una reale valutazione della loro posizione e con conseguente invalidazione e compromissione della loro professione e qualificazione –:

   quali urgenti iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare il Ministro interrogato per sanare una situazione lesiva e discriminante in armonia con le decisioni del Tar del Lazio.
(4-02845)