• Testo INTERPELLANZA

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Atto a cui si riferisce:
C.2/00377 (2-00377) «Cannizzaro, Occhiuto».



Atto Camera

Interpellanza urgente 2-00377presentato daCANNIZZARO Francescotesto diMartedì 7 maggio 2019, seduta n. 170

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   il modello di servizio sanitario nazionale (Ssn), che si è andato delineando a partire dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è ispirato alla coniugazione del principio di libera scelta dell'utente con il principio di programmazione delle prestazioni a carico del servizio pubblico e la necessità che la spesa sanitaria sia resa compatibile con la limitatezza delle disponibilità finanziarie che annualmente è possibile destinare, nel quadro di una programmazione generale degli interventi di carattere assistenziale e sociale, al settore sanitario;

   in particolare, il principio di concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private e di libera scelta dell'assistito «non è assoluto e va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie disponibili (Corte Cost. sentenze n. 267 del 1998, n. 416 del 1996)». Le risorse disponibili per la copertura della spesa sanitaria costituiscono, quindi, un limite invalicabile non solo per l'amministrazione ma anche per gli operatori privati, il cui superamento giustifica l'adozione delle necessarie misure di riequilibrio finanziario;

   come ripetutamente affermato dalla Corte Costituzionale, seppure «la tutela del diritto alla salute non può non subire i condizionamenti che lo stesso legislatore incontra nel distribuire le risorse finanziarie delle quali dispone», in ogni caso «le esigenze della finanza pubblica non possono assumere, nel bilanciamento del legislatore, un peso talmente preponderante da comprimere il nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana» (sentenza n. 309 del 1999; nello stesso senso, sentenze n. 267 del 1998, n. 416 del 1995, n. 304 e n. 218 del 1994, n. 247 del 1992 e n. 455 del 1990);

   relativamente all'anno 2019, il Commissario ad acta per il piano di rientro della regione Calabria, allo scopo di raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali, secondo gli obiettivi imposti dal piano di rientro, attraverso la riduzione della spesa complessiva annua, ha abbattuto del 50 per cento circa il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, con la previsione che le strutture pubbliche siano in grado di garantire i livelli essenziali di assistenza in condizione di efficienza e appropriatezza;

   in particolare, nella proposta di acquisto delle prestazioni per l'anno 2019, all'articolo 4 comma 7 è stabilito che: «Al fine di consentire agli aventi diritto continuità della fruizione delle prestazioni sanitarie, sia pure nell'ottica di necessario contenimento della spesa pubblica, le Parti si danno atto che l'Erogatore è tenuto all'erogazione delle prestazioni agli aventi diritto modulando la produzione per soddisfare il fabbisogno assistenziale della popolazione in modo omogeneo per tutto il corso dell'anno, tenendo conto delle liste di attesa e delle priorità assistenziali stabilite con apposito atto regionale (...)»;

   ad oggi non è stato emanato alcun «atto regionale» sulle liste di attesa e sulle priorità assistenziali, sicché appare impossibile per l'erogatore privato modulare la somministrazione delle prestazioni in regime di accreditamento in modo omogeneo in base al bisogno clinico dell'utente, non essendo in condizioni di distinguere le situazioni di oggettiva difficoltà di accesso, da quelle determinate dalla scelta discrezionale dell'utente di rivolgersi ad altra struttura sanitaria o di richiedere la prestazione in altra data, successiva alla prima proposta;

   in applicazione di ovvi princìpi di buona amministrazione (Consiglio di Stato Ad. Plen. n. 3/2012) – che rendono opportuna l'esplicazione, sia pure provvisoria, di scelte programmatorie all'inizio dell'anno – le riduzioni della spesa complessiva sono state disposte in modo consistente (-50 per cento circa) esclusivamente sui contratti o sugli accordi per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, in assenza però di qualsiasi meccanismo di verifica infra-annuale, che consenta di monitorare che il diritto alla salute dei cittadini non risulti compromesso nel suo nucleo irriducibile, e verificare se l'opera di bilanciamento perseguita dal commissario ad acta, al fine di conseguire l'obiettivo di risparmio, abbia irragionevolmente commisurato la concreta attuazione del diritto alla salute alle risorse esistenti e al rispetto dei vincoli di bilancio, a fortiori in una regione nella quale è nota la inadeguatezza ontologica delle strutture pubbliche. Tale vulnus non può essere colmato dal generico richiamo, contenuto nell'articolo 7, n. 3, della proposta di acquisto, al meccanismo di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 –:

   se intenda chiarire quali siano i criteri che l'erogatore privato deve applicare per «modulare» il budget individuale annuale attribuito al fine di assicurare e preservare in modo omogeneo il nucleo incomprimibile del diritto dei cittadini all'assistenza sanitaria, nonché quale meccanismo la pubblica amministrazione debba attuare per verificare che la scelta di compressione del budget disposto a carico delle strutture private non possa pregiudicare, in concreto, detto nucleo incomprimibile.
(2-00377) «Cannizzaro, Occhiuto».