• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00709 (3-00709)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00709presentato daDELMASTRO DELLE VEDOVE Andreatesto diMartedì 30 aprile 2019, seduta n. 168

   DELMASTRO DELLE VEDOVE, ACQUAROLI, LUCASELLI e DONZELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:

   a quanto consta all'interrogante, con decreto n. 2-15-45 du 24 rejeb 1436 (13 mai 2015) per l'applicazione della legge n. 86 del 2012 recante misure relative al partenariato pubblico-privato, il Regno del Marocco ha regolamentato vari aspetti del codice degli appalti, introducendo clausole improntate ad un forte protezionismo a favore delle imprese nazionali;

   in particolare modo, l'articolo 35 del capitolo del predetto decreto introduce criteri per la preferenza per le imprese nazionali marocchine;

   in caso di gara con massimo ribasso è, infatti, previsto che la percentuale offerta da imprese estere sia aumentata del 15 per cento per la valutazione della offerta migliore;

   segnatamente, il predetto articolo 35 prevede che, per il confronto tra le offerte nazionali ed estere e la loro valutazione, l'autorità competente interessata può fissare, nel regolamento di gara, in funzione della natura del relativo progetto e della presenza delle imprese nazionali, una percentuale non superiore al 15 per cento della maggiorazione da applicare sul totale delle offerte presentate dalle imprese estere;

   tale forma di protezionismo nazionale nei bandi di gara appare evidentemente apprezzabile nell'ottica del Regno del Marocco, non certamente nell'ottica delle imprese italiane, soprattutto se si considera che viene applicato anche in caso di opere pubbliche finanziate dalla Banca europea degli investimenti o per il tramite del Fondo europeo per gli investimenti o anche per il tramite di fondi per lo sviluppo dello Stato italiano e della Cassa depositi e prestiti;

   appare, dunque, incredibile che, in caso di bandi di gare finanziate con fondi europei e/o dello Stato italiano, il Regno del Marocco possa applicare una normativa penalizzante per le imprese italiane ed europee in genere –:

   se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra denunciato e quale posizione intenda assumere a tutela delle aziende italiane in relazione alla partecipazione a bandi pubblici in Marocco finanziati dallo Stato italiano e/o dall'Europa;

   se il Governo, in particolare, intenda assumere iniziative nei confronti del Governo del Marocco affinché non sia applicato il decreto n. 2-15-45 du 24 rejeb 1436 (13 mai 2015) in relazione ad appalti e bandi per opere finanziate anche solo parzialmente dalla Banca europea degli investimenti o per il tramite del Fondo europeo per gli investimenti o anche per il tramite di fondi per lo sviluppo dello Stato italiano e della Cassa depositi e prestiti;

   se il Governo intenda in ogni caso assumere iniziative affinché i fondi per la cooperazione dello Stato italiano siano erogati esclusivamente a condizione che non trovi applicazione il predetto decreto;

   se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative, nelle competenti sedi europee, affinché qualsivoglia finanziamento della Banca europea degli investimenti o qualsivoglia contribuzione del Fondo europeo per gli investimenti in favore del Marocco siano vincolati alla disapplicazione del predetto decreto che, di fatto, penalizza aziende italiane ed europee.
(3-00709)