• C. 1439 EPUB Proposta di legge presentata l'11 dicembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1439 Istituzione delle figure professionali dell'educatore del benessere fisico, del fisioterapista sportivo, dell'amministratore dello sport e del manager sportivo nonché delega al Governo in materia di insegnamento dell'educazione fisica


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1439

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BUTTI, FOTI

Istituzione delle figure professionali dell'educatore del benessere fisico, del fisioterapista sportivo, dell'amministratore dello sport e del manager sportivo nonché delega al Governo in materia di insegnamento dell'educazione fisica

Presentata l'11 dicembre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Con la presente proposta di legge si intende intervenire per dare dignità a determinare figure professionali che, ad oggi, non sono riconosciute a pieno titolo dall'ordinamento sportivo.
  Occorre innanzitutto dare impulso all'attività motoria sin dalla scuola primaria attraverso l'unica figura oggi riconosciuta, quella del laureato in scienze motorie, creando le condizioni perché tale attività sia finalizzata al benessere dei bambini e dei ragazzi, anche sotto il profilo nutrizionale.
  Lo sport è, come noto, un sistema sociale a tutti gli effetti, un grande tema che tocca moltissimi aspetti della nostra vita. Esso, infatti, rappresenta un'opportunità per la salute dei cittadini risultando un efficace strumento di prevenzione e un ottimo mezzo per contrastare fenomeni come l'obesità e il bullismo. Al contempo è una grande occasione di aggregazione e inclusione sociale: esso, infatti, costituisce un importante strumento per insegnare la cultura del rispetto degli altri, della collaborazione, del rifiuto dell'odio e del razzismo. Si devono poi ricordare gli indubbi benefìci economici che provengono dal mondo dello sport: la domanda di sport e di servizi per lo sport è in costante crescita e di conseguenza anche le offerte nel settore si stanno moltiplicando e l'indotto generato dal settore si attesta tra il 2 e il 3 per cento del prodotto interno lordo (PIL).
  Alla luce del quadro delineato, è di vitale importanza diffondere e incentivare l'insegnamento dell'educazione fisica fin dalla scuola primaria, inserendo nell'organico di ruolo un soggetto in possesso della laurea in scienze motorie che metta le proprie competenze al servizio dei più giovani.
  Si vuole quindi ripristinare la figura dell'educatore fisico (ormai scomparsa da anni), cambiandola, però in quella più completa di educatore del benessere fisico, in quanto oggi l'educatore, per garantire il benessere fisico di una persona, non deve insegnare soltanto l'attività fisica, ma anche come praticarla attraverso esercizi fisici particolari e come sostenerla grazie a un'alimentazione adeguata, avendo cura di avvalersi, se necessario, di nutrizionisti e di esperti della corretta alimentazione.
  Attualmente gli unici corsi universitari in materia di sport sono quelli in scienze motorie, che sono strutturati in un triennio di base (laurea triennale o di primo livello) a cui segue un biennio di specializzazione (laurea specialistica o magistrale). Questi corsi si basano su studi che vanno al di là dell'educazione fisica, che comprendono altre discipline affini, come l'anatomia, la biologia, la chimica, eccetera, e almeno tre indirizzi specialistici, un indirizzo preventivo, un indirizzo economico-manageriale e un indirizzo scientifico-tecnico. Gli sbocchi professionali per un laureato in scienze motorie vanno dal lavoro in palestra e dall'insegnamento dell'educazione fisica a scuola, alla ricerca e all'insegnamento all'università.
  La presente proposta di legge intende, però, offrire nuove opportunità al laureato in scienze motorie, riconoscendogli un ruolo primario nell'ambito dello sport attraverso un ampliamento delle sue conoscenze e dei suoi compiti.
  Per raggiungere questo obiettivo, l'università deve preparare i laureati anche ad amministrare con la massima competenza tutti gli ambiti più complessi del settore sportivo: i servizi, l'impiantistica, la gestione dei programmi e delle organizzazioni che si occupano di sport e di attività motoria, il turismo sportivo, nonché i media e il merchandising sportivo, nonché la formazione dei futuri dirigenti, atleti e tecnici, in particolare per quanto riguarda il rispetto delle norme di giustizia sportiva.
  Per realizzare tali obiettivi è necessario che il personale interessato acquisisca all'università gli elementi di base. La preparazione universitaria deve essere la base per specializzarsi ulteriormente attraverso master di management sportivo organizzati dalle stesse università per garantire la crescita professionale dei laureati non solo in scienze motorie, ma anche in altre discipline. È così che nascono, da una parte, la figura dell'amministratore dello sport, che svolge le attività di base presso le società sportive e le associazioni dilettantistiche, nelle palestre e negli impianti minori e, dall'altra parte, la figura del manager sportivo, il professionista in possesso di una specifica formazione post universitaria che gli consenta di avere tutte le competenze indispensabili per gestire l'organizzazione del sistema sportivo in ogni suo peculiare aspetto e per fornire adeguate prestazioni professionali specialmente nell'ambito professionistico. In tale contesto, peraltro, si vuole anche che i manager dello sport possano in futuro tutelarsi riunendosi in associazioni di categoria volte ad attestare la competenza, la qualificazione professionale tecnico-scientifica e deontologica, nonché le specializzazioni degli associati. Tali associazioni devono avere come scopo principale la promozione della cultura manageriale e, comunque, la formazione dei nuovi manager sportivi, nonché la tutela della categoria.
  L'ultima figura prevista dalla presente proposta di legge è quella del fisioterapista sportivo. È noto che il corso di laurea in fisioterapia si svolge presso le facoltà di medicina e chirurgia, proprio perché occorre avere competenze specifiche. I chinesiologi di base e clinici con specifiche competenze in medicina provengono, infatti, da tali facoltà. Ma esistono anche fisioterapisti che operano nello sport, nell'ambito delle strutture sportive. La presente proposta di legge intende offrire ai giovani un'ulteriore opportunità di lavoro, dapprima mediante la frequenza del corso triennale di fisioterapia di base o clinico presso la facoltà di medicina e chirurgia e in seguito iscrivendosi alla specializzazione.
  A seguito dell'istituzione delle nuove figure professionali, indispensabili per il mondo dello sport, la presente proposta di legge prevede di ridenominare il corso di laurea in scienze motorie, trasformandolo in sport e management, proprio perché si vuole sottolineare la specifica destinazione del corso di laurea e assicurare un adeguato management del settore sportivo, rispettando comunque l'autonomia delle università. Tenuto conto dell'interesse a livello governativo per il settore sportivo, testimoniato anche dall'istituzione della nuova agenzia governativa denominata «Sport e salute», la presente proposta di legge intende attribuire allo sport il ruolo che gli compete anche a livello universitario, assicurando anche che il settore sia gestito secondo adeguati criteri di management. Pertanto, a tali fini, i corsi universitari istituiti con il decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, dovranno essere modificati, affiancando alle tradizionali materie riguardanti la parte sportivo-motoria, nuovi insegnamenti di carattere sportivo-manageriale e giuridico. In tal modo i laureati potranno acquisire non solo le competenze di base relative allo svolgimento dell'attività motoria, sempre più connessa al concetto del benessere, ma anche specializzarsi in materie concernenti gli ulteriori, diversi e peculiari aspetti che ineriscono al mondo dello sport. Gli attuali corsi di laurea in scienze motorie comprendono, infatti, solo insegnamenti di tipo giuridico ed economico, non sufficienti a garantire una preparazione completa alle nuove figure professionali istituite dalla presente proposta di legge.
  L'articolo 4 reca una delega al Governo in materia di insegnamento dell'educazione fisica, prevedendo l'obbligo di istituire, presso la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e di secondo grado, la figura dell'educatore del benessere fisico.
  Inoltre, anche al fine di garantire la salute dei cittadini, le strutture pubbliche e private destinate a qualsiasi titolo allo svolgimento di attività fisico-motorie, in particolare le palestre e i centri fitness, possono esercitare tali attività a condizione di prevedere nel proprio organico un amministratore dello sport, che vigili sulle attività tecnico-amministrative e sul possesso dei requisiti prescritti da parte del personale istruttore operante nelle strutture, nonché un educatore del benessere fisico e un fisioterapista sportivo. Inoltre, presso le strutture destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie, le società sportive, anche non professionistiche, le associazioni sportive, le scuole di formazione alle discipline sportive, i centri destinati alla preparazione degli atleti professionisti e non professionisti, i centri di addestramento delle Forze armate e dei corpi dello Stato, deve essere assicurata la presenza di almeno un fisioterapista sportivo e un manager sportivo.
  Serietà, preparazione e competenza e, quindi professionalità e managerialità, devono essere alla base del nuovo sistema sportivo.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto)

  1. La Repubblica riconosce lo sport come importante fattore per lo sviluppo umano, efficace strumento di educazione, di prevenzione e di riabilitazione sanitaria e sociale e di benessere fisico, anche per quanto concerne l'alimentazione, nonché come mezzo di integrazione e di contrasto delle discriminazioni e delle esclusioni sociali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali favoriscono la diffusione dell'attività sportiva organizzata e promuovono la cultura sportiva.
  2. In attuazione di quanto disposto dal comma 1, la presente legge reca disposizioni per l'istituzione di nuove figure professionali dotate di specifiche competenze sportivo-motorie, giuridiche ed economiche, prevedendo l'adeguamento dei programmi di studio e dei moduli di insegnamento universitari ai fini della loro formazione.

Art. 2.
(Istituzione delle figure professionali dell'educatore del benessere fisico, del fisioterapista sportivo, dell'amministratore dello sport e del manager sportivo)

  1. Sono istituite le seguenti figure professionali:

   a) l'educatore del benessere fisico, di cui al comma 2;

   b) il fisioterapista sportivo, di cui al comma 3;

   c) l'amministratore dello sport, di cui al comma 4;

   d) il manager sportivo, di cui al comma 5.

  2. L'educatore del benessere fisico è il laureato nel corso di laurea di cui all'articolo 3 che si dedica all'insegnamento dell'educazione fisica e del benessere fisico nelle scuole. L'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado è obbligatorio ed è attribuito esclusivamente all'educatore del benessere fisico.
  3. Il fisioterapista sportivo è il laureato nel corso di laurea specialistica di cui all'articolo 3 addetto alla riabilitazione presso associazioni e società sportive, enti di promozione sportiva, istituzioni e centri specializzati, centri di addestramento delle Forze armate e dei corpi dello Stato che svolge i seguenti compiti:

   a) progettazione, coordinamento e direzione tecnica delle attività di preparazione atletica a livello agonistico;

   b) preparazione fisica e tecnica personalizzata finalizzata alla pratica sportiva agonistica individuale e di squadra.

  4. L'amministratore dello sport è il laureato nel corso di laurea specialistica di cui all'articolo 3 che svolge i seguenti compiti:

   a) organizzazione e gestione delle società e associazioni sportive dilettantistiche a livello non dirigenziale, con esclusione di quelle che partecipano alle competizioni della massima divisione degli sport di squadra;

   b) gestione di strutture pubbliche e private per le attività sportive e motorie a favore delle società e associazioni sportive;

   c) gestione di impianti sportivi con una capienza inferiore a 1.500 spettatori.

  5. Il manager sportivo è l'amministratore dello sport che ha conseguito, anche all'estero, titoli di master universitario di primo o di secondo livello in materia di management dello sport, che ha svolto le attività di amministratore dello sport per almeno cinque anni e che svolge, presso società e associazioni sportive, i seguenti compiti:

   a) organizzazione e gestione delle società e associazioni sportive dilettantistiche a livello dirigenziale;

   b) organizzazione e gestione delle società e associazioni sportive professionistiche e di quelle che partecipano alle competizioni della massima divisione degli sport di squadra;

   c) funzioni dirigenziali all'interno del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), delle federazioni sportive nazionali e degli enti di promozione sportiva;

   d) controllo della qualità delle diverse tipologie delle strutture e dei servizi per lo sport e per le attività motorie, compresi gli eventi sportivi;

   e) gestione economico-aziendale, compresi il marketing e la comunicazione;

   f) organizzazione degli eventi sportivi, nazionali e internazionali, e partecipazione nei comitati promotori di tali eventi;

   g) gestione di impianti sportivi con una capienza superiore a 1.500 spettatori.

  6. I manager sportivi possono riunirsi al fine di costituire una o più associazioni professionali che siano ispirate ai princìpi di democrazia interna, di rappresentatività, di etica e di trasparenza e che siano dotate di una struttura organizzativa e tecnico-amministrativa adeguata all'effettivo raggiungimento degli scopi associativi, garantendo altresì alti livelli di qualificazione e di aggiornamento professionali. Le associazioni devono rendere pubblici i nominativi dei professionisti iscritti.

Art. 3.
(Formazione)

  1. Nel rispetto della propria autonomia, ciascuna università istituisce corsi di laurea per la formazione delle figure professionali di cui all'articolo 2. I corsi sono articolati in un triennio di base, al termine del quale si consegue la laurea triennale o di primo livello, e in un biennio di specializzazione, al termine del quale si consegue la laurea specialistica o magistrale, in base alle diverse figure professionali sportive.
  2. Ciascuna università agevola altresì la comunicazione e la collaborazione con le altre università ai fini dei relativi accessi alle specializzazioni per le figure professionali di cui all'articolo 2. A tale fine, ciascuna università prevede l'accesso alle specializzazioni da parte di coloro che provengono da corsi di laurea in giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche, comunicazione, ingegneria gestionale o corsi di laurea triennale affini, nonché, in caso fisioterapisti sportivi, da corsi di laurea in medicina e chirurgia, e che l'accesso alle specializzazioni avvenga anche attraverso forme di equipollenza o esami specifici.
  3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, definisce con proprio decreto il contenuto delle prove di ammissione per l'accesso ai corsi di laurea e alle specializzazioni di cui al presente articolo.

Art. 4.
(Delega al Governo in materia di insegnamento dell'educazione fisica. Accesso al mondo del lavoro)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di istituire presso la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo e di secondo grado la figura dell'educatore del benessere fisico, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) possesso della laurea magistrale;

   b) abilitazione all'insegnamento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria;

   c) superamento di un apposito concorso per titoli ed esami.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, i decreti possono comunque essere adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. Gli schemi dei decreti legislativi sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti, nonché dei corrispondenti mezzi di copertura. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1 e della procedura prevista dal presente comma. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
  3. Al fine di garantire la salute e il benessere dei cittadini, le strutture pubbliche e private destinate a qualsiasi titolo allo svolgimento di attività fisico-motorie possono esercitare tali attività a condizione di inserire nel proprio organico un amministratore dello sport, con il compito di vigilare sulle attività tecnico-amministrative e sui requisiti del personale istruttore operante nella struttura, un educatore del benessere fisico e un fisioterapista sportivo.
  4. Presso le strutture destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie, le società sportive e le associazioni sportive dilettantistiche, le scuole di formazione alle discipline sportive, i centri per la preparazione degli atleti professionisti e non professionisti, i centri di addestramento delle Forze armate e dei corpi dello Stato, è assicurata la presenza obbligatoria di almeno un fisioterapista sportivo e di un manager sportivo.
  5. Le attività di cui ai commi 3 e 4 possono essere svolte anche dai soci o dai frequentatori delle strutture sportive e delle associazioni o società sportive dilettantistiche, a condizione che siano regolate da un contratto di lavoro sportivo ai sensi della normativa vigente.
  6. All'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 18 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «h-bis) la previsione che i frequentatori che non assumono la qualità di socio possano comunque essere tesserati a cura della società con una federazione nazionale sportiva riconosciuta dal CONI»;

   b) dopo il comma 18-ter è inserito il seguente:

   «18-quater. Le federazioni nazionali sportive riconosciute dal CONI consentono alle società sportive dilettantistiche di tesserare, oltre ai soci, anche i frequentatori».

Art. 5.
(Registri. Vigilanza)

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i registri relativi alle figure dell'educatore del benessere fisico e del fisioterapista sportivo.
  2. La vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nelle strutture private e pubbliche destinate allo svolgimento di attività fisico-motorie è attribuita al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero della salute i quali, in caso di accertata violazione, procedono all'immediata sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività della struttura interessata, fino alla relativa regolarizzazione. In caso di recidiva è disposta la chiusura definitiva della struttura.
  3. Nell'ambito delle società professionistiche e delle società e associazioni dilettantistiche che disputano competizioni di pallavolo di serie A1 e A2, maschile e femminile, di pallacanestro di serie A2, di pallanuoto di serie A, di rugby di serie A e di ciclismo relativamente al Giro d'Italia devono essere previste e riconosciute dalle federazioni di appartenenza, per ciascuna delle squadre partecipanti, le seguenti figure: direttori sportivi, direttori organizzativi e di marketing, segretario generale o segretario sportivo, preparatori atletici, medici e massaggiatori. Tali figure devono essere iscritte in appositi elenchi predisposti dalla federazione di riferimento entro il 30 giugno 2019.