• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
C.5/01950 (5-01950)



Atto Camera

Interrogazione a risposta immediata in commissione 5-01950presentato daPASTORINO Lucatesto diMartedì 16 aprile 2019, seduta n. 164

   PASTORINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   i dati raccolti nell'ambito dell'indagine «Giovani e Tabacco», condotta nell'anno scolastico 2017-2018 dall'istituto superiore di sanità con la collaborazione di 59 istituti scolastici di primo e secondo grado, per un totale di quasi 1.700 studenti, tratteggiano uno scenario poco rassicurante dell'abitudine al fumo tra i giovani;

   molti di questi, infatti, si avvicinano al fumo attraverso le «e-cig», convinti di trovarsi di fronte a un prodotto meno dannoso, se non proprio innocuo, e da qui poi si ritrovano a sviluppare comunque una dipendenza, se non proprio a «saltare» verso le sigarette tradizionali;

   gli esperti guardano con attenzione ad una nuova generazione di sigarette, ossia ai nuovi dispositivi a base di tabacco riscaldato, la cui diffusione nel nostro Paese è ancora circoscritta agli adulti sotto i nomi «IQOS» e «GLO» e che, a detta dei loro produttori, sono molto meno dannosi rispetto alle sigarette tradizionali in ragione del funzionamento, poiché il tabacco, in questi casi, viene riscaldato e non bruciato, riducendo sensibilmente la formazione di componenti nocivi e potenziali rispetto al fumo di una sigaretta a combustione;

   il loro prezzo è regolamentato nel nostro Paese dall'articolo 39-terdecies, comma 3, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ed assoggettato ad accisa in misura pari al 25 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette;

   dall'intervista pubblicata sul sito La Repubblica del 16 febbraio 2019 dal titolo «fumo, le IQOS potrebbero essere dannose quanto le sigarette», è emerso con riferimento a uno studio pubblicato su ERJ Open Research che i prodotti che scaldano il tabacco sono tossici per le cellule dei polmoni e che questi nuovi dispositivi sono dannosi quanto il fumo delle sigarette tradizionali;

   quindi secondo la normativa vigente l'assenza di combustione sarebbe sinonimo di minor nocività, circostanza che giustificherebbe l'attuale sconto pari a circa il 50 per cento dell'accisa normalmente gravante sull'equivalente quantitativo delle sigarette tradizionali;

   questi metodi alternativi al fumo tradizionale potrebbero costituire la porta d'accesso del vizio tra i non fumatori, soprattutto le categorie più avvezze alle tecnologie come i giovani –:

   sulla base di quanto esposto in premessa, se non ritenga necessario adottare iniziative per equiparare la misura dell'accisa di cui all'articolo 39-terdecies, comma 3, del richiamato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a quella attualmente in vigore per le sigarette tradizionali ai sensi dell'articolo 39-bis, comma 1, lettera b), del medesimo decreto.
(5-01950)