• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.4/02743 (4-02743)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02743presentato daSCAGLIUSI Emanueletesto diMartedì 16 aprile 2019, seduta n. 164

   SCAGLIUSI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, ha apportato modifiche all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, nuovo codice della strada, in materia di limiti di velocità, disponendo che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sia approvato il modello di relazione informatica con il quale l'ente locale indica l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del medesimo articolo 142;

   la norma dispone, altresì, che con il medesimo decreto siano definite le modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, che fuori dei centri abitati non possono comunque essere utilizzati o installati a una distanza inferiore a un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità;

   in seguito, l'articolo 4-ter, comma 16, decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 ha previsto che: «Il decreto di cui al comma 2 dell'articolo 25 della legge 29 luglio 2010, n. 120, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine, trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;

   in questi anni, naturalmente, avendo dato seguito al dettato normativo senza l'emanazione del decreto attuativo che avrebbe dovuto definire in modo chiaro e preciso le modalità di trasmissione della relazione informatica da parte degli enti locali al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno entro il 31 maggio di ogni anno, nonché le modalità di collocazione e uso dei cosiddetti autovelox fuori dai centri abitati, si è assistito all'utilizzo distorto e vessatorio di tali dispositivi, e alla mancanza da parte degli enti locali della trasmissione della relazione; infatti, solo poco meno di 300 comuni su 8.000, hanno rispettato l'obbligo di legge;

   ad oggi, risulta all'interrogante, come da risposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a una interrogazione a risposta immediata in Assemblea svoltasi il 20 marzo 2019, che finalmente dopo nove anni e l'inerzia dei precedenti Governi, questo Esecutivo sia in procinto di emanare il decreto attuativo –:

   se il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa, intenda indicare i tempi previsti per l'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010.
(4-02743)