• C. 1541-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 9 aprile 2019); EHM Yana Chiara, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1541 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013


FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 04
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 10

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1541-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(
MOAVERO MILANESI)

e dal ministro della difesa
(TRENTA)

di concerto con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013

Presentato il 24 gennaio 2019

(Relatrice: EHM)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 9 aprile 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 1541 Governo, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013;

   considerato che il provvedimento attiene alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(Difesa)

  La Commissione IV,

   esaminato il disegno di legge n. 1541 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013;

   rilevato che l'Accordo intende incrementare la cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Paesi al fine di consolidare le rispettive capacità difensive in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi riguardanti il miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico ed industriale, in conformità con i rispettivi ordinamenti giuridici, nonché con gli obblighi assunti a livello internazionale;

   ricordato che il quadro normativo di settore tra Italia e Serbia è tuttora delineato dall'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, sottoscritto a Roma il 19 novembre 2003, ratificato ai sensi della legge 9 dicembre 2005, n. 276, ed entrato in vigore il 3 maggio 2006;

   evidenziato che l'Accordo disciplina gli aspetti generali della cooperazione tra i Ministeri della difesa dei due Paesi, individua le aree in cui potrà svilupparsi la cooperazione e le modalità con cui si svolgerà la cooperazione stessa, analogamente a quanto previsto da altri accordi già ratificati in materia;

   rilevato, infine, che l'articolo 6 disciplina la cooperazione nel campo dei materiali per la difesa stabilendo che il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate sarà attuato con operazioni dirette da Stato a Stato, oppure tramite società private autorizzate dalle Parti e precisando che i due Paesi si impegnano a non riesportare a terzi il materiale acquisito senza il consenso scritto della Parte cedente;

   preso atto che la relazione illustrativa chiarisce che tali previsioni dell'Accordo semplificano le procedure di scambio di prodotti per la difesa, fatti salvi i divieti imposti dalla legge sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, in attesa della prossima adesione della Serbia all'Unione europea che faciliterà i trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 1541 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    riguardo alle diverse modalità di computo della diaria dovuta agli ufficiali inviati in missione evidenziate dalla relazione tecnica, si fa presente che le diarie di missione spettanti ai predetti ufficiali sono state determinate sulla base del decreto ministeriale 27 agosto 1998 e successive modificazioni, recante Adeguamento delle diarie di missione all'estero del personale statale, civile e militare, delle università e della scuola;

    in particolare, nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale sono ricompresi i gradi di «maggiore generale, brigadiere generale e colonnello» corrispondenti, attualmente, a generale di divisione, generale di brigata e colonnello, mentre nel gruppo IV della medesima tabella A sono ricompresi i gradi «da tenente colonnello a maresciallo capo»;

    pertanto, il diverso importo delle diarie non viene individuato in base al possesso della qualifica dirigenziale, ma in base al grado rivestito dal personale militare;

    pur considerando che tra le qualifiche dirigenziali sono stati ricompresi, con il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, anche gli ufficiali con il grado di maggiore e tenente colonnello, in mancanza di un adeguamento del decreto ministeriale 27 agosto 1998, con il termine «dirigente militare», indicato nella relazione tecnica, si deve quindi intendere il personale dei soli gradi individuati nel gruppo III della tabella A del citato decreto ministeriale 27 agosto 1998, come sopra specificati;

    con riferimento alla decorrenza dell'onere, si conferma che la prima riunione con la Controparte si svolgerà in Serbia nel 2019;

   rilevata, altresì, la necessità:

    all'articolo 3, comma 1, di configurare gli oneri di missione del personale ivi contenuti non come limite massimo di spesa, ma come previsione di spesa;

    all'articolo 4, comma 2, di precisare, con specifico riferimento all'articolo 7 dell'Accordo, ivi richiamato, che l'eventualità di nuovi o maggiori oneri, allo stato peraltro non quantificabili, è da intendersi limitata alle sole disposizioni di cui al citato articolo 7, comma 1, numero 2), dell'Accordo medesimo, conformemente a quanto riportato dalla relazione tecnica,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole: All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in;

   all'articolo 4, comma 2, sostituire le parole: articoli 7, commi 1 e 2 con le seguenti: articoli 7, comma 1, numero 2).

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Belgrado il 16 dicembre 2013.

  Identico.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

  Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, pari a euro 1.979 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 4, dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 1.979 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. Identico.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione dell'articolo 3, comma 4, del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  1. Identico.

  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, commi 1 e 2, 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

  2. Agli eventuali oneri relativi agli articoli 7, commi 1, numero 2), 8 e 12 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  1. Identico.