• C. 1538-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente il 9 aprile 2019); COIN Dimitri, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.1538 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017


FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 05
Parere Commissione: 06

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2                       Articolo 2  
                    Articolo 3                       Articolo 3  
                    Articolo 4                       Articolo 4  
                    Articolo 5                       Articolo 5  

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1538-A

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(MOAVERO MILANESI)

di concerto con il ministro dell'interno
(SALVINI)

con il ministro della giustizia
(BONAFEDE)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(TRIA)

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017

Presentato il 24 gennaio 2019

(Relatore: COIN)

NOTA: La III Commissione permanente (Affari esteri e comunitari), il 9 aprile 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il disegno di legge n. 1538 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;

   rilevato come gli Accordi di cui si propone la ratifica vanno ricompresi nell'ambito degli strumenti finalizzati ad intensificare i rapporti di cooperazione tra l'Italia ed i Paesi extra-UE, al fine di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e di rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto della criminalità;

   segnalato, altresì, come l'Accordo inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione si inserisca nel contesto dell'intensificazione e dell'affinamento degli strumenti di cooperazione giudiziaria finalizzati alla lotta alla criminalità organizzata e al riciclaggio;

   preso atto, inoltre, che il Governo, trattandosi di Accordi stipulati successivamente al 6 maggio 2016 (data di entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016), assicura, in sede di applicazione dei medesimi Accordi, il rispetto dei livelli di protezione previsti, nel caso di trasferimento di dati personali in uno Stato non membro dell'Unione europea, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della citata direttiva (UE) 2016/680, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

   rilevato, per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come il provvedimento si inquadri nell'ambito della materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

  La V Commissione,

   esaminato il disegno di legge C. 1538 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017; b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;

   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

    la quantificazione degli oneri derivanti dell'Accordo di estradizione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia risultante dalla relazione tecnica risulta conforme alla disciplina generale prevista dalla Convenzione europea di estradizione del 1957;

    in particolare, le spese sono poste a carico dello Stato richiedente sia nel caso di estradizione nel proprio territorio delle persone detenute nello Stato richiesto, sia nel caso di transito attraverso il territorio della Parte richiesta e di trasporto fra il territorio non metropolitano della Parte richiesta e il territorio metropolitano della Parte richiedente;

    all'articolo 4, appare necessario riferire l'ambito di applicazione della clausola di invarianza finanziaria ivi prevista anche all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del presente disegno di legge di ratifica, al fine di omogeneizzare le disposizioni finanziarie applicabili ai due Accordi oggetto di ratifica;

   rilevata la necessità di:

    sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, da esso richiamata, è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo;

    precisare il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  all'articolo 3, comma 1:

   dopo le parole: euro 13.297 inserire le seguenti: annui;

   dopo le parole: euro 5.000 inserire le seguenti: annui;

   dopo le parole: euro 3.619 inserire le seguenti: annui;

   dopo le parole: euro 10.100 inserire le seguenti: annui;

  all'articolo 3, sopprimere il comma 2;

  all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) con le seguenti: degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
del disegno di legge

TESTO
della commissione

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:

  Identico.

   a) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017;

   b) Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Serbia inteso a facilitare l'applicazione della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

  Identico.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 13.297 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 3.619 a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 10.100 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), valutati in euro 13.297 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dall'anno 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missione relative all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), valutati in euro 3.619 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese, pari a euro 10.100 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Soppresso.

  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  2. Identico.

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione delle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  1. Dall'attuazione delle disposizioni degli Accordi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), ad esclusione degli oneri previsti dall'articolo 3, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Identico.