• C. 684-1109-A EPUB (richiesta autorizzazione a riferire oralmente l'11 aprile 2019); LAZZARINI Arianna, Relatore per la maggioranza

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Atto a cui si riferisce:
C.684 Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale


FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 01
Parere Commissione: 23

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 684-1109-A

PROPOSTE DI LEGGE

684

d'iniziativa dei deputati
LAZZARINI, MOLINARI, PANIZZUT, BOLDI, DE MARTINI, FOSCOLO, LOCATELLI, SEGNANA, TIRAMANI, ZIELLO, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BENVENUTO, BIANCHI, BILLI, BISA, VANESSA CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COVOLO, D'UVA, FOGLIANI, FRASSINI, FUGATTI, GIACOMETTI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GUSMEROLI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MACCANTI, MATURI, MOSCHIONI, PATELLI, POTENTI, RACCHELLA, RIBOLLA, TERZI, TOMBOLATO, TURRI, ZANOTELLI, ZÓFFILI, ZORDAN

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

Presentata il 4 giugno 2018

e

1109

d'iniziativa dei deputati
PINI, DE FILIPPO, CARNEVALI, RIZZO NERVO

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

Presentata il 7 agosto 2018

(Relatrice: LAZZARINI)

NOTA: La XII Commissione permanente (Affari sociali), l'11 aprile 2019, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 684 e 1109. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 684 Lazzarini e n. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, quale risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   evidenziato come il provvedimento intenda riconoscere il riconoscimento di pazienti affetti da malattia sociale alle persone affette da forme di cefalea primaria cronica refrattarie alle terapie, che, oltre a determinare una limitazione delle capacità lavorative, compromette gravemente la loro qualità di vita;

   rilevato, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come la materia disciplinata dall'intervento legislativo sia riconducibile, da un lato, all'ambito della «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e, dall'altro lato, alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 24 ottobre 2018)

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 684 Lazzarini e n. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente;

   condiviso l'obiettivo dell'intervento legislativo di venire incontro alle esigenze delle persone affette da forme di cefalea primaria cronica refrattarie alle terapie;

   ribadito, per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, come l'intervento legislativo sia riconducibile, da un lato, alla materia «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e, dall'altro lato, alla materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

   rilevato come la nuova formulazione del comma 2 dell'articolo unico, nel prevedere che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e nel prevedere che il decreto medesimo individui criteri e modalità con cui le regioni attuano i progetti innovativi per il trattamento delle cefalee, appaia ancora più rispettosa della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 9 aprile 2019)

PARERI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE
PER LE QUESTIONI REGIONALI

  La Commissione per le questioni regionali,

   esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 684 Lazzarini e n. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

   evidenziato come il provvedimento intenda riconoscere il riconoscimento di pazienti affetti da malattia sociale alle persone affette da forme di cefalea primaria cronica refrattarie alle terapie, che, oltre a determinare una limitazione delle capacità lavorative, compromette gravemente la loro qualità di vita;

   rilevato come la materia disciplinata dall'intervento legislativo sia riconducibile all'ambito della «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso il 12 febbraio 2019)

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato l'ulteriore nuovo testo unificato delle proposte di legge n. 684 Lazzarini e n. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dall'emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente;

   condiviso l'obiettivo dell'intervento legislativo di venire incontro alle esigenze delle persone affette da forme di cefalea primaria cronica refrattarie alle terapie;

   ribadito come la materia disciplinata dall'intervento legislativo sia riconducibile, da un lato, all'ambito della «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e, dall'altro lato, alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;

   rilevato come la nuova formulazione del comma 2, nel prevedere che il decreto ministeriale ivi contemplato sia adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e nel prevedere che il decreto medesimo individui criteri e modalità con cui le regioni attuano i progetti innovativi per il trattamento delle cefalee, appaia ancora più rispettosa della competenza legislativa regionale concorrente in materia di tutela della salute,

   esprime

PARERE FAVOREVOLE

(parere espresso l'11 aprile 2019)

TESTO UNIFICATO
della Commissione

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale

Art. 1.

  1. La cefalea primaria cronica, accertata da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e la cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, è riconosciuta come malattia sociale, per le finalità di cui al comma 2, nelle seguenti forme:

   a) emicrania cronica e ad alta frequenza;

   b) cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;

   c) cefalea a grappolo cronica;

   d) emicrania parossistica cronica;

   e) cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione;

   f) emicrania continua.

  2. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti finalizzati a sperimentare metodi innovativi di presa in carico delle persone affette da cefalea nelle forme di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità con cui le regioni attuano i medesimi progetti.