• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01433-A/003    premesso che:     l'articolo 5, commi 5 e 6, del testo in esame modifica la disciplina relativa agli appalti nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 144 del decreto...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01433-A/003presentato daMURELLI Elenatesto diMercoledì 10 aprile 2019, seduta n. 160

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5, commi 5 e 6, del testo in esame modifica la disciplina relativa agli appalti nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 144 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (in seguito «Codice Appalti»);
    con le modifiche recate al comma 5 dell'articolo 144 del Codice Appalti si dispone che gli accordi tra le società di emissione ed i titolari degli esercizi convenzionabili (stipulati ai sensi del decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122), prevedano obbligatoriamente una garanzia fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi, che le società emittenti i buoni pasto sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati;
    la ratio della modifica in esame è quella di estendere la garanzia definitiva ex articolo 103 del Codice Appalti quale strumento posto a tutela della posizione della sola stazione appaltante, anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione, in caso di loro fallimento (ovvero di liquidazione giudiziale ex decreto legislativo n. 14 del 2019), nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi dalle stesse;
    in tal modo, le stazioni appaltanti sarebbero abilitate ad incamerare la garanzia definitiva, oltre che per danno proprio, anche per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati;
    le modifiche introdotte dal comma 6 affidano poi a un regolamento, sotto forma di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC (ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988), il compito di apportare le necessarie modifiche alle norme secondarie di attuazione della disciplina dell'articolo 144, comma 5 (ovvero al citato decreto ministeriale n. 122 del 2017) e di adottare gli schemi tipo delle predette garanzie fideiussorie, sentite anche le banche, le assicurazioni o le loro rappresentanze;
    al fine non ingenerare modalità gestionali eccessivamente onerose, da un punto di vista operativo, conseguenti ad un obbligo di consegna delle garanzie introdotte dal novellato comma 5 dell'articolo 144 del Codice Appalti ad ogni singolo esercizio convenzionato, sarebbe opportuno prevedere che la sopra citata estensione della portata della garanzia definitiva, rilasciata alla stazione appaltante, sia richiamata come principio nei contratti di convenzionamento (ex decreto ministeriale n. 122 del 2017) in essere tra gli esercizi convenzionati e le società di emissione di buoni pasto;
    condizione necessaria per una compiuta valutazione d'impatto della norma sul settore dei servizi sostitutivi di mensa e, in particolare, sulle aziende emettitrici di buoni pasto, è il coinvolgimento dei rappresentanti delle stesse nell'ambito della discussione sul decreto attuativo delle nuove disposizioni, che sarà dedicato alla regolazione delle sole disposizioni novellate dal testo in esame, permanendo integralmente i contenuti di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di favorire il pieno coinvolgimento di tutta la filiera del settore dei servizi sostitutivi di mensa in sede di definizione del decreto attuativo di cui all'articolo 144, comma 6, del Codice Appalti, con opportune procedure di consultazione dei soggetti interessati agli interventi richiamati in premessa;
   a valutare l'opportunità di prevedere, se ricorrono le condizioni, nell'ambito della predisposizione del decreto di cui all'articolo 144, comma 6, del Codice Appalti, l'obbligo, per le società emettitrici di buoni pasto, di rilascio alle stazioni appaltanti di garanzia definitiva ex articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016 anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione, in caso di loro fallimento (ovvero di liquidazione giudiziale ex decreto legislativo n. 14 del 2019), nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi dalla società insolvente, dando conto di tale previsione con richiamo nei contratti di convenzionamento ex decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122 tra queste ultime in essere;
   a valutare l'opportunità di individuare, al fine della migliore attuazione pratica delle disposizioni richiamate in premessa, ogni misura necessaria e utile volta ridurre l'onere economico e gestionale derivante dalle stesse, a tutela del corretto funzionamento dell'intero settore.
9/1433-A/3. Murelli, Centemero.