• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.9/01433-A/019    premesso che:     i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del testo in esame apportano alcune modifiche alla disciplina relativa agli appalti nei servizi di ristorazione, di cui...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01433-A/019presentato daGAGLIARDI Manuelatesto diMercoledì 10 aprile 2019, seduta n. 160

   La Camera,
   premesso che:
    i commi 5 e 6 dell'articolo 5 del testo in esame apportano alcune modifiche alla disciplina relativa agli appalti nei servizi di ristorazione, di cui all'articolo 144 del Codice Appalti (decreto legislativo n. 50 del 2016);
    viene anzitutto integrato il comma 5 del richiamato articolo 144, che – nella formulazione vigente – affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'ANAC, il compito di individuare esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto, le caratteristiche dei buoni pasto e il contenuto degli accordi stipulati tra le società di emissione di buoni pasto e i titolari degli esercizi convenzionabili (decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122). Con le modifiche recate al comma 5 dell'articolo 144 del Codice si dispone che gli accordi tra le società di emissione e i titolari degli esercizi convenzionabili prevedano obbligatoriamente una garanzia fideiussoria, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi, che le società emittenti i buoni pasto sono tenute a consegnare agli esercizi convenzionati;
    in sostanza, la modifica in esame è volta nell'ambito dei contratti di affidamento dei servizi sostitutivi di mensa (articolo 144 del Codice dei contratti pubblici) ad estendere la garanzia definitiva (di cui all'articolo 104 del decreto legislativo n. 50 del 2016) – strumento posto a tutela della posizione della sola stazione appaltante – anche a copertura delle inadempienze delle società di emissione nel pagamento delle prestazioni effettuate da parte degli esercizi convenzionati in caso di fallimento o liquidazione giudiziale, a fronte dell'accettazione dei buoni pasto emessi. In tal modo, le stazioni appaltanti sarebbero abilitate ad incamerare la garanzia, oltre che per danno proprio, anche per provvedere al pagamento diretto di quanto dovuto dalla società di emissione ai singoli esercizi convenzionati;
    il comma 6 affida poi a un regolamento, sotto forma di decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita PANAC (ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988), il compito di apportare le necessarie modifiche alle norme secondarie di attuazione della disciplina articolo 144, comma 5 (cioè al citato decreto ministeriale n. 122 del 2017), e adottare gli schemi tipo delle predette garanzie fideiussorie, sentite anche le banche, le assicurazioni o le loro rappresentanze;
    nell'ottica della migliore attuazione pratica e gestione operativa delle misure previste, relative alle procedure di gara pubbliche, garantendo al contempo gli esercizi convenzionati mediante una maggiore solvibilità delle aziende emettitrici di buoni pasto, sarebbe opportuno prevedere, nell'ambito del decreto attuativo richiamato, l'obbligo per le società emettitrici di rilascio di un'unica garanzia a tutela degli esercenti da richiamare nei contratti di convenzionamento in essere tra questi ultimi e le società di emissione di buoni pasto;
    l'obbligo riferito a ciascun singolo accordo di convenzionamento con ogni esercizio rappresenterebbe infatti una modalità gestionale frammentata ed eccessivamente onerosa dal punto di vista organizzativo, considerato l'elevato numero di esercizi convenzionati, nonché l'impossibilità di predeterminare a priori il valore dei rimborsi per ogni singolo esercente, poiché questo dipende dalla libera scelta dei consumatori, rilevabile solo a consuntivo;
    per una migliore valutazione dell'impatto della norma sul settore dei servizi sostitutivi di mensa, e in particolare sulle aziende emettitrici di buoni pasto, è altresì opportuno coinvolgere i rappresentanti delle stesse nell'ambito della discussione sul decreto attuativo delle nuove disposizioni. Il decreto sarà dedicato alla regolazione delle sole disposizioni novellate dal testo in esame, permanendo integralmente i contenuti di cui al decreto ministeriale 7 giugno 2017, n. 122,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di:
   favorire il maggiore coinvolgimento possibile degli operatori di tutta la filiera del settore dei servizi sostitutivi di mensa in sede di definizione del decreto attuativo di cui all'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, garantendo adeguate procedure di consultazione dei soggetti interessati agli interventi richiamati in premessa;
   prevedere, se ricorrono le condizioni, nell'ambito della predisposizione del decreto di cui all'articolo 144, comma 6, del codice dei contratti pubblici, l'obbligo per le società emettitrici di buoni pasto di rilascio di un'unica garanzia a tutela degli esercenti, al fine della migliore attuazione pratica delle disposizioni richiamate in premessa, adottando altresì ogni misura utile volta a ridurre l'onere economico e gestionale derivante dall'obbligo della garanzia fideiussoria, a tutela dell'intero settore;
   disciplinare il funzionamento della citata garanzia perché intervenga a protezione degli esercenti convenzionati in caso di fallimento o liquidazione giudiziale della società di emissione, evitando quanto recentemente accaduto nella nota vicenda di Qui Ticket/Qui Group.
9/1433-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagliardi.