• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02703 (4-02703)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02703presentato daCONTE Federicotesto diMercoledì 10 aprile 2019, seduta n. 160

   CONTE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   l'ufficio del giudice di pace istituito con la legge n. 374 del 1991, che ne ha disciplinato l'accesso con apposito concorso per titoli e tirocinio semestrale, è sorto come ufficio autonomo con un proprio coordinatore, con competenza di primo grado, in alcune materie, concorrente, in altre esclusiva determinata ex lege (articolo 7 del codice di procedura penale, decreto legislativo n. 274 del 2000, decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni;

   i giudici di pace assegnati all'ufficio non hanno funzione vicaria e sostitutiva del magistrato ordinario, ma sono titolari di ruolo e funzione ex articolo 1 dell'ordinamento giudiziario; sono stati nominati con rapporti a termine, tuttavia successivamente prorogati nel tempo, ben oltre il periodo inizialmente previsto, per sopperire a esigenze stabili dello Stato e, pertanto, attualmente sono di fatto già permanentemente incardinati nel proprio ufficio;

   i giudici di pace sono circa un migliaio e amministrano il 70 per cento del contenzioso;

   la legge n. 57 del 2016 interviene sulla loro condizione, unificando tale figura a quella della magistratura onoraria (Got e Vpo), poi abrogando in buona parte la legge n. 374 del 1991 e riformando il sistema;

   nello specifico, la legge n. 57 del 2016 elimina la figura del coordinatore, sottoponendolo a vigilanza e controllo del presidente del tribunale; abbassa il limite di età del rapporto di servizio a 68 anni; aumenta notevolmente la competenza trasformando, però, il rapporto da full time in part time e diminuendo drasticamente i compensi; conserva, infatti, invariato il sistema di pagamento a cottimo e procede nel contempo all'immissione in servizio di un notevole numero di nuovi giudici; elimina le garanzie del procedimento disciplinare e lascia i giudici di pace privi di previdenza e assistenza; istituisce l'ufficio del processo in cui saranno destinati unitamente a cancellieri e tirocinanti anche i giudici di pace;

   in vari incontri tra rappresentanti del Governo e sindacati, questi ultimi hanno suggerito modifiche normative per ovviare alle criticità della legge n. 57 del 2016, relative principalmente allo status giuridico di questi giudici, che non sono state recepite dal Ministero, con la conseguenza che le ipotesi di riforma proposte non hanno trovato il consenso delle due associazioni (Magip e Coordinamento magistratura di pace) che più specificamente rappresentano giudici di pace;

   in particolare, nelle note sindacali si evidenzia che la nuova normativa sottolinea l'onorarietà e la temporaneità dell'incarico e accentua i caratteri di subordinazione; accentua altresì la disparità di trattamento tra cosiddetti togati e giudici di pace che, pur svolgendo il medesimo lavoro con stesse modalità, restano vincolati all'osservanza di tutti i doveri propri dei togati ma privi delle più elementari tutele;

   negli ultimi 15 mesi, i giudici di pace hanno scioperato 11 volte per 115 giorni con slittamento di milioni di cause; un nuovo sciopero è stato proclamato dalle associazioni citate per il periodo dal 6 al 17 maggio 2019;

   giova ricordare che secondo i dati del Consiglio d'Europa, l'Italia è fanalino di coda in Europa nella risoluzione delle cause civili (occorrono in media 532 giorni per una sentenza di primo grado in campo civile e commerciale, contro una media europea di 237 giorni) e penali (386 giorni per una sentenza di primo grado, contro la media europea di 133 giorni) –:

   se e quali iniziative intenda adottare sui temi esposti in premessa, nello specifico, rivedendo la disciplina dell'ufficio del giudice di pace recata dalla riforma di cui alla legge n. 57 del 2010, ripristinandone l'autonomia e riconoscendo dignità e valore alla funzione e al ruolo dei giudici medesimi.
(4-02703)