• C. 1430 EPUB Proposta di legge presentata il 10 dicembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1430 Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1430

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
BORDONALI, MOLINARI, BADOLE, BAZZARO, BELLACHIOMA, BELOTTI, BILLI, BINELLI, BISA, BONIARDI, BUBISUTTI, CAFFARATTO, CANTALAMESSA, CAPARVI, CAPITANIO, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COLMELLERE, COMAROLI, COVOLO, DARA, DE ANGELIS, DE MARTINI, DI MURO, DI SAN MARTINO LORENZATO DI IVREA, DONINA, FANTUZ, FERRARI, FOGLIANI, FORMENTINI, FOSCOLO, FRASSINI, FURGIUELE, GASTALDI, GERARDI, GIGLIO VIGNA, GOBBATO, GOLINELLI, GRIMOLDI, IEZZI, INVERNIZZI, LEGNAIOLI, LOCATELLI, LOLINI, EVA LORENZONI, LUCCHINI, MARCHETTI, MORELLI, MOSCHIONI, ALESSANDRO PAGANO, PANIZZUT, PAOLINI, PATELLI, PATERNOSTER, PETTAZZI, PIASTRA, PICCOLO, POTENTI, PRETTO, RACCHELLA, RIBOLLA, SASSO, STEFANI, TARANTINO, TATEO, TIRAMANI, TONELLI, TURRI, VALLOTTO, VINCI, VIVIANI, ZICCHIERI, ZIELLO, ZÓFFILI, ZORDAN

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di circoscrizioni di decentramento comunale

Presentata il 10 dicembre 2018

  Onorevoli Colleghi! — Con l'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», come modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono state soppresse le circoscrizioni di decentramento comunale, previste dall'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, che hanno facoltà di istituirle, purché la popolazione media non sia inferiore a 30.000 abitanti.
  Fino a quest'ultimo intervento del legislatore, la disciplina delle circoscrizioni di decentramento comunale, contenuta nel citato articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ha previsto che i comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti istituiscano le circoscrizioni di decentramento comunale, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, nonché di esercizio delle funzioni delegate dal comune. L'organizzazione e le funzioni dei tali enti sono stati disciplinati dallo statuto comunale e da un apposito regolamento.
  L'articolo 17 ha previsto, altresì, che i comuni con popolazione compresa tra i 100.000 e i 250.000 abitanti possano istituire le circoscrizioni di decentramento, in modo che la popolazione media non sia comunque inferiore a 30.000 abitanti.
  Nei comuni con popolazione superiore a 300.000 abitanti, lo statuto può prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale, determinando gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione. Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive.
  A tali disposizioni normative si è giunti per esigenze di contenimento della spesa pubblica, che nel 2007 hanno indotto il legislatore a disciplinare in modo più restrittivo, rispetto al passato, l'ordinamento degli enti locali, andando a incidere anche sulle norme in materia di circoscrizioni di decentramento comunale. In particolare, con l'articolo 2, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)», la soglia di popolazione in corrispondenza della quale i comuni devono istituire le circoscrizioni è stata elevata da 100.000 a 250.000 abitanti, prevedendo al contempo che nei comuni con popolazione compresa tra 100.000 e 250.000 abitanti tale istituzione sia facoltativa. In precedenza, tale facoltà era concessa ai comuni con popolazione compresa tra i 30.000 e i 100.000 abitanti.
  La soppressione delle circoscrizioni di decentramento comunale, operata dalla legge finanziaria 2010 sopra richiamata, si è rivelata tuttavia una scelta infelice sia perché il costo sostenuto dagli enti locali per la loro istituzione e gestione è sostanzialmente nullo, sia perché gli enti medesimi sono stati privati di organismi di partecipazione che consentono una gestione amministrativa più efficiente.
  Per le ragioni esposte, la presente proposta di legge si prefigge di abrogare le norme che hanno disposto la soppressione delle circoscrizioni e di prevedere che la loro istituzione sia obbligatoria nei comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti, anziché 250.000 come previsto dal testo unico.
  In dettaglio, la proposta di legge si compone di tre articoli.
  L'articolo 1 prevede che l'istituzione delle circoscrizioni di decentramento comunale sia obbligatoria per i comuni con popolazione superiore a 150.000 abitanti, mentre resta facoltativa per i comuni la cui popolazione sia compresa tra i 100.000 e i 150.000 abitanti.
  L'articolo 2 dispone l'abrogazione dell'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che ha previsto la soppressione delle circoscrizioni, ad eccezione di quelle nei comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti, i quali hanno mantenuto la facoltà di istituirle.
  L'articolo 3, infine, detta disposizioni transitorie, nelle quali si prevede che le norme abbiano applicazione a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della legge e che i comuni siano tenuti ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla medesima data di entrata in vigore e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni dopo tale data.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 17 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

  1. All'articolo 17 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 abitanti»;

   b) al comma 3, le parole: «250.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «150.000 abitanti».

Art. 2.
(Modifica all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

  1. All'articolo 2, comma 186, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la lettera b) è abrogata.

Art. 3.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dalle elezioni successive alla data di entrata in vigore della medesima legge.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i comuni provvedono ad apportare le modifiche necessarie ai rispettivi statuti e regolamenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, in tempo utile per le prime elezioni successive alla medesima data di entrata in vigore.