• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA ORALE

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Atto a cui si riferisce:
C.3/00045 (3-00045) (Presentata il 3 luglio 2018)



Atto Camera

Interrogazione a risposta orale 3-00045presentato daFRATOIANNI Nicolatesto diMercoledì 4 luglio 2018, seduta n. 21

   FRATOIANNI, FORNARO e FASSINA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   il 20 giugno 2018 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha diramato il decreto ministeriale n. 506 del 19 giugno 2018, volto a disciplinare l'aggiornamento annuale delle graduatorie ad esaurimento per l'anno scolastico 2018-2019;

   il suddetto decreto ministeriale, nel disporre l'aggiornamento solo per coloro che sono già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in attesa del conseguimento del titolo abilitante, per coloro che sono inclusi negli elenchi del sostegno che, pur presenti nelle graduatorie ad esaurimento, hanno conseguito il titolo di specializzazione e per coloro che hanno acquisito i requisiti per beneficiare della riserva dei posti, ha di fatto precluso l'accesso alla graduatoria alle migliaia di docenti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell'anno scolastico 2001-2002 ed ai quali il Consiglio di Stato, negando, con sentenza del 20 dicembre 2017, il valore abilitante al loro diploma, ha sbarrato l'accesso alle graduatorie ad esaurimento;

   l'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge n. 296 del 2006 ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, senza, tuttavia, prevedere un termine finale di vigenza delle medesime e, anzi, stabilendo la continuazione del relativo meccanismo di aggiornamento e di valutazione dei titoli di accesso, mediante regolamenti ministeriali, e consentendo, in deroga ai requisiti richiesti dalla legge n. 124 del 1999, l'accesso alle stesse a tutti gli abilitati, inclusi gli abilitati con le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario, i laureati in scienze della formazione primaria e tutti coloro che non hanno acquisito tale abilitazione tramite concorso, ma escludendo i diplomati magistrali in possesso del diploma abilitante conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, nonostante il decreto interministeriale del 10 marzo 1997 garantisse il valore abilitante ai diplomi magistrali di coloro che avevano frequentato corsi iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, e a tutti i titoli comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002;

   con due successivi decreti ministeriali, il n. 235 del 2014 ed il n. 325 del 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca confermava il divieto di inserimento nelle graduatorie dei diplomati magistrali, relegandoli da quel giorno nella cosiddetta III fascia delle graduatorie d'istituto, senza alcuna chance di essere immessi in ruolo;

   il 20 giugno 2018 il Ministro interrogato, nel corso di una trasmissione su Radio Capital, ha espresso solidarietà ai docenti penalizzati dal pronunciamento della magistratura amministrativa, auspicando una soluzione condivisa dell'annosa vicenda, senza però sbilanciarsi sulle possibili e concrete soluzioni –:

   se il Governo non ritenga di dover intervenire in tempi rapidi attraverso iniziative normative urgenti che affrontino definitivamente la questione in premessa.
(3-00045)
(Presentata il 3 luglio 2018)