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Atto a cui si riferisce:
C.5/00089 (5-00089)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 5 luglio 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00089

  Con l'interrogazione in riferimento, sottolineata l'esigenza di «dare al settore certezza normativa», si chiede di conoscere le eventuali «iniziative, anche normative, che saranno assunte in relazione alle banche di credito cooperativo».
  Come noto, con il decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, (convertito in legge con modificazioni dalla legge 8 aprile 2016, n. 49), si è provveduto a riformare il sistema delle Banche di credito cooperativo.
  Il processo di costituzione dei gruppi-bancari cooperativi, previsti dalla riforma, è attualmente in uno stadio avanzato. Infatti, dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative della Banca d'Italia (3 novembre 2016) decorreva il termine (non superiore a 18 mesi) per la proposizione, da parte della candidata capogruppo, dell'istanza di costituzione del gruppo bancario cooperativo (articolo 2, comma 1, decreto-legge n. 18 del 2016).
  Cassa Centrale Banca ha presentato l'istanza per la costituzione del gruppo bancario cooperativo il 21 aprile 2018, Iccrea il 27 aprile 2018. Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige aveva presentato istanza per la costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo delle Casse Raiffeisen il 22 settembre 2017. La costituzione del gruppo è stata ferma a lungo a seguito dell'istruttoria avviata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, risolta positivamente per la banca solo il 15 giugno 2018.
  Secondo quanto previsto dalle Istruzioni di vigilanza, la Banca d'Italia delibera sull'accertamento di cui all'articolo 37-ter, comma 2, t.u.b., entro 120 giorni dall'istanza.
  In sede di prima applicazione delle norme introdotte con il citato decreto-legge 18/2016 la capogruppo e le banche aderenti, entro 90 giorni dal provvedimento di accertamento, stipulano il contratto di coesione e deliberano le conseguenti modifiche statutarie. Il contratto è trasmesso entro 10 giorni dalla stipula alla Banca d'Italia che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi bancari.
  Si rammenta che era consentito, nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del richiamato decreto-legge, che le Bcc che non intendessero aderire ad un gruppo bancario, potessero farlo a condizione che il patrimonio netto fosse di una entità consistente (almeno 200 milioni) e l'azienda bancaria fosse conferita ad una banca costituita in forma di società per azioni. Due banche di credito cooperativo (Cambiano e Chianti) hanno scelto l'opzione del conferimento dell'azienda bancaria di cui all'articolo 2, comma 3-bis, decreto-legge n. 18 del 2016.
  Ciò premesso ed in riferimento al quesito posto dagli onorevoli interroganti si richiama quanto affermato dal Presidente del Consiglio dei ministri in sede di replica prima del voto di fiducia alla Camera dei deputati, circa l'opportunità di distinguere, soprattutto a livello territoriale, fra banche di credito, e banche di investimento e quindi la necessità di definire una chiara differenziazione sul piano della disciplina normativa.
  Ciò si può conseguire lavorando su una revisione della riforma in atto, soprattutto per recuperare la tradizionale funzione del credito cooperativo nel rispetto del primario obiettivo di supportare in modo adeguato il tessuto produttivo delle piccole e medie imprese sul territorio.
  Sono in atto, quindi, una riflessione e i necessari approfondimenti tecnici per porre in essere le opportune iniziative al fine di dare attuazione a quanto preannunciato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.