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Atto a cui si riferisce:
C.5/00166 (5-00166)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Mercoledì 18 luglio 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione II (Giustizia)
5-00166

  Con l'interrogazione in oggetto si chiede quali siano le iniziative, anche a carattere normativo, che il Ministro della giustizia intende intraprendere per far fronte al fenomeno di contraffazione di marche da bollo e contributi unificati, portato alla luce da recenti indagini del Comando dei Carabinieri Antifalsificazione.
  Come rilevato dall'Onorevole interrogante, si tratta di una zona grigia in cui si inserisce una diffusa frode ai danni dello Stato, consistente nella messa in circolazione di falsi «bolli» per le iscrizioni a ruolo, di false marche ricreate in laboratorio, utilizzando bobine prodotte in Cina, ma anche sottratte dal Poligrafico dello Stato, o ancora, utilizzando marche da bollo originali del valore di 0,26 centesimi poi contraffatte, in cui sarebbero coinvolti circa 600 studi legali operanti presso i tribunali di Milano, Torino, Palermo e Bari, con conseguente ingente danno erariale.
  Come sapete, l'attuale disciplina delle modalità del pagamento del contributo unificato si trae dall'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
  In merito a ciò, se da un lato si ribadisce da parte di questo Ministero la piena intenzione di confidare nelle indagini dell'Autorità Giudiziaria per la repressione delle condotte delittuose, da un altro lato, nell'ottica della prevenzione, proprio la determinazione delle modalità di versamento del contributo unificato costituisce oggetto di una iniziativa legislativa contenuta nello Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente: «Regolamento recante disposizioni in materia di determinazioni degli importi e delle modalità di pagamento dei diritti di copia e di certificato, del contributo unificato, delle spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio nel processo civile, nonché in materia di riscossione delle spese di giustizia».
  In particolare, secondo la nuova disciplina, il pagamento del contributo unificato dovrà essere, in futuro, eseguito: a) telematicamente, quando esso è effettuato contestualmente ad un atto depositato telematicamente; b) non telematicamente, quando il pagamento è effettuato contestualmente ad un atto depositato su supporto cartaceo.
  In realtà, le ipotesi per le quali non è previsto il deposito contestuale di un atto processuale rimarrebbero due (cioè, contributo dovuto per la procedura fallimentare e contributo dovuto per la sentenza di accoglimento della domanda della parte civile di condanna ad una somma determinata). Per le stesse vengono ulteriormente previsti: il ricorso alle modalità telematiche, nel caso della procedura fallimentare, trattandosi di un atto del curatore; il pagamento non telematico, nel caso della parte civile, atteso che l'intero processo penale si svolge ancora con modalità non telematiche.
  Nessuna disposizione è invece prevista per le modalità di pagamento del contributo vinificato nel giudizio amministrativo, il quale resta disciplinato dall'articolo 192, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che sul punto rinvia al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi sentito il Presidente del Consiglio di Stato.
  Come è noto, la disciplina del pagamento del contributo unificato nel processo tributario è invece contenuta nell'articolo 1, comma 599, della legge n. 147 del 2013, che prevede la dematerializzazione dei contributi unificati e delle spese di giustizia.
  In definitiva nella proposta normativa richiamata, l'articolo 192 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 dovrebbe essere modificato nel senso di muoversi verso la medesima direzione auspicata dagli interroganti, rendendo la modalità di pagamento telematica come obbligatoria in tutte le ipotesi di obbligatorietà di deposito dell'atto per via telematica, in correlazione con le ulteriori misure tecniche volte ad evitare la riutilizzazione delle marche per l'iscrizione di diversi processi, tramite la memorizzazione delle marche nei database a livello nazionale (nota prot. 1028/2017 DGSIA).
  Valutando che l’iter legislativo, avviato nel 2011, ha subito diversi arresti (determinati tanto dai numerosi interventi normativi che hanno ridisegnato il quadro di riferimento nel quale il decreto del Presidente della Repubblica dovrebbe inserirsi, quanto in ragione della necessità di coordinare la disciplina con le mutate modalità tecniche/informatiche che regolano il deposito telematico degli atti) e che, attualmente, è necessario attendere l'esito del concerto tecnico con il Ministero dell'economia e delle finanze, si esprime la evidente intenzione di dotare l'Amministrazione degli strumenti idonei a prevenire la possibilità che si verifichino condotte fraudolente analoghe a quelle individuate dagli Onorevoli interroganti.