• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/00717/002/ ... in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, premesso...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/717/2/01 presentato da ROBERTO CALDEROLI
mercoledì 1 agosto 2018, seduta n. 015

Il Senato
in sede di esame del disegno di legge n. 717, di conversione in legge del decreto legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative,
premesso che:
l'articolo 21-ter del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2016, n.160, è diretto, in primo luogo, ad estendere le categorie dei soggetti beneficiari di indennizzo per i danni da sindrome da talidomide, riconoscendolo - a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - ai soggetti affetti da tale sindrome nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, nati nella fascia temporale compresa tra il 1958 e il 1966, invece che tra il 1959 e il 1965, come previsto dalla precedente normativa;
l'accertamento del nesso causale per i nati dal 1959 al 1965 viene effettuato ai sensi del decreto ministeriale 2 ottobre 2009, n. 163, della circolare 13 novembre 2009, n. 31 e delle linee guida emanate il 24 settembre 2010;
lo stesso articolo 21-ter, al comma 2, prevede, sempre a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, che l'indennizzo venga riconosciuto anche ai soggetti che, ancorché nati fuori dal periodo sopra indicato (1958-1966), presentino malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide;
il successivo comma 4 prevede che, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione, il Ministro della salute apporti con proprio regolamento le necessarie modifiche al decreto ministeriale n. 163 del 2009, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso e provvedendo altresì a definire i criteri di inclusione ed esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo dei soggetti nati al di fuori del periodo 1958-1966, determinando una netta separazione dei percorsi;
considerato che:
in attuazione delle disposizioni richiamate, il Ministro della Salute ha emanato il decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, entrato in vigore il 6 dicembre 2017, il cui l'articolo 5 - recante norme transitorie e finali - prevede che "le disposizioni del decreto del Ministro del lavoro, dello salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, anteriori alle modifiche apportate con il presente decreto continuano ad applicarsi agli indennizzi erogati e alle procedure relative ai nati dall'anno 1958 all'anno 1966 in corso alla data di entrata in vigore dei presente regolamento";
nonostante le norme di legge e regolamentari stabiliscano due percorsi differenti per il riconoscimento del nesso causale tra i soggetti nati dal 1958 al 1966 e i soggetti nati al di fuori di questo periodo, il Ministero della Salute sta applicando anche ai primi i criteri di inclusione ed esclusione previsti dal decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, causando enormi difficoltà a soggetti gravemente disabili;
impegna il governo ad intraprendere le misure necessarie al fine di assicurare che ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nella forma dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni 1958 e 1966, che hanno presentato istanza al Ministero della Salute per ottenere l'indennizzo previsto prima della data di entrata in vigore dei decreto ministeriale 17 ottobre 2017, n. 166, vengano integralmente applicate le stesse norme e disposizioni già applicate ai soggetti nati dal 1959 al 1965 al fine di stabilire il nesso causale.
(0/717/2/1)
CALDEROLI