• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/00741/002/ ... in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/741/2/0611 presentato da TIZIANA CARMELA ROSARIA DRAGO
sabato 4 agosto 2018, seduta n. 002

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741);
premesso che:
la ratio sottesa al decreto legge in esame, con specifico riferimento al Capo I, è intervenire con urgenza al fine di assicurare la tutela della dignità dei lavoratori e delle imprese, introducendo disposizioni per contrastare fenomeni di crescente precarizzazione in ambito lavorativo;
considerato che:
il Codice delle assicurazioni private, approvato con il decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, ha introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica delle attività volte all'accertamento e valutazione dei danni derivanti dalla circolazione, furto e incendio dei veicoli a motore e natanti;
con il Codice è stata altresì regolamentata l'attività dei periti assicurativi, anche attraverso l'istituzione di un apposito ruolo, al fine di garantire elevati standard di professionalità ed imparzialità nello svolgimento delle funzioni degli incaricati delle attività di accertamento e stima del danno, anche nell'interesse dell'utenza;
il settore delle assicurazioni è stato interessato, specie negli ultimi anni, dalla realizzazione di operazioni societarie aggregative fra le compagnie, le quali hanno determinato la contrazione del numero di operatori presenti sul mercato ed il conseguente aumento della forza contrattuale espressa da ognuno di essi. Ciò ha prodotto, come effetto, una graduale ed inesorabile riduzione dei compensi riconosciuti agli incaricati delle attività peritali, che hanno visto peggiorare giorno dopo giorno le condizioni di lavoro, a causa della necessità di ricercare continuamente nuove soluzioni, volte al contenimento dei costi di gestione, nonché allo scopo di mantenere un minimo livello di marginalità;
considerato altresì che:
il decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha disposto, con l'art. 19-quaterdecies, comma 2, l'estensione a tutti rapporti di lavoro autonomo individuati dal titolo lii del libro quinto del Codice Civile, l'istituto del c.d. «equo compenso» di cui all'art. 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, inizialmente introdotto in relazione all'esercizio della professione forense;
la concreta applicazione del citato istituto può avere un importante ruolo nell'ambito di un auspicato processo volto a riequilibrare i poteri espressi da due forze oggi contrapposte: i colossi assicurativi e bancari, da una parte, e i singoli professionisti, dall'altra;
il citato comma 2 dell'art. 19-quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148 ha disposto che i parametri ai quali affidare la definizione dell'equo compenso per i lavoratori autonomi diversi dagli avvocati, sono definiti dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, decreti in relazione ai quali non sono stati ancora approntati i conseguenti decreti attuativi;
impegna il Governo:
ad emanare i decreti ministeriali di cui comma 2 dell'art. 19-quaterdecies del decreto legge 16 ottobre 2017 n. 148.
(0/741/2/0611)
DRAGO