• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/00741/005/ ... in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/741/5/0611 presentato da CRISTIANO ANASTASI
sabato 4 agosto 2018, seduta n. 002

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (AS 741),
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame riduce la durata massima del contratto di lavoro a termine, portandola dai 36 mesi, previsti dalla normativa vigente, a 12, definendo al contempo alcune ipotesi in cui il contratto può avere una durata superiore, nel rispetto di un limite massimo di 24 mesi;
il medesimo articolo stabilisce che la sussistenza dei contratti a termine sia legata ad esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività, o ad esigenze di sostituzione di altri lavoratori o connessa ad incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria;
inoltre, l'articolo 2, comma 01, modificando l'articolo 29, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, esclude dal campo di applicazione della disciplina del lavoro a orario ridotto e flessibile, anche i rapporti di lavoro istaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84;
considerato che:
l'articolo 326 del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, disciplina la formazione dei contratti di arruolamento del personale marittimo stabilendo che: «il contratto a tempo determinato e quello per più viaggi non possono essere stipulati per una durata superiore ad un anno; se sono stipulati per una durata superiore, si considerano a tempo indeterminato. Se, in forza di più contratti a viaggio, o di più contratti a tempo determinato, ovvero di più contratti dell'uno e dell'altro tipo, l'arruolato presta ininterrottamente servizio alle dipendenze dello stesso armatore per un tempo superiore ad un anno, il rapporto di arruolamento è regolato dalle norme concernenti il contratto a tempo indeterminato. Agli effetti del comma precedente, la prestazione del servizio è considerata ininterrotta quando fra la cessazione di un contratto e la stipulazione del contratto successivo intercorre un periodo non superiore ai sessanta giorni»;
con interpello 24/2014 il Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali era intervenuto in risposta a un quesito avanzato da Fedarlinea in ordine alla possibile applicazione della disciplina sul contratto di lavoro a termine di cui all'allora vigente decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, recante: «Attuazione della direttiva 1999I70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES», ai contratti di arruolamento a tempo determinato ed «a viaggio», previsti nel settore marittimo dagli articoli 325 e 326 del summenzionato Codice della Navigazione;
in tale contesto il Ministero aveva negato la possibilità di tale applicazione, in quanto «l'art. 326 stabilisce dei limiti evidentemente più rigorosi rispetto a quelli previsti dalle norme di diritto comune di cui al D.Lgs. n. 368/2001 ( ... ) Nel settore del lavoro marittimo trova applicazione la disciplina contemplata in materia di contratto a termine dal Codice della Navigazione, da intendersi come disciplina speciale rispetto a quella di diritto comune»;
a dispetto di quanto nel paragrafo precedente, sembrerebbe diffusa la pratica di rinnovi di contratti a tempo determinato per impiegati nel settore marittimo e compagnie navali, pur nel rispetto del termine di sessanta giorni fra un'assunzione a termine e l'altra, al fine di celare prestazioni lavorative continuate alle dipendenze dello stesso datore di lavoro, eludendo di fatto l'applicazione delle norme sul contratto a termine previste dal Codice della Navigazione e rendendo impossibili le assunzioni a tempo indeterminato;
impegna il Governo:
anche alla luce della nuova disciplina sui contratti di lavoro a termine, a valutare l'opportunità di intervenire in materia con un'organica revisione del Titolo IV «Del contratto di arruolamento - Capo I Della formazione del contratto» del Codice della Navigazione, al fine di scongiurare il reiterarsi delle pratiche in premessa e favorire la stabilizzazione degli impiegati del settore marittimo.
(0/741/5/0611)
ANASTASI