• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/00741/032/ ... in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/741/32/0611 presentato da GIOVANNI ENDRIZZI
sabato 4 agosto 2018, seduta n. 002

Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese;
premesso che:
il Capo III reca misure per il contrasto del disturbo da gioco d'azzardo;
considerato che:
le Associazioni e le Fondazioni Antiusura, che risultano abilitate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze quali titolari del Fondo di prevenzione dell'usura, possono essere abilitati sia a costituire gli Organismi di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento (art. 15 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3) e sia a esercitare funzioni di gestore delle crisi da sovraindebitamento;
per le vittime dell'usura, l'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (leggi antiusura), nel disporre la concessione di un mutuo senza interessi da restituire in dieci anni per un importo pari al danno da interessi e altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato (oltre all'eventuale maggior danno per perdite o mancati guadagni), richiede il requisito soggettivo dell'essere esercenti un'«attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione», escludendo dal Fondo di Solidarietà le famiglie con reddito da lavoro dipendente le quali, non potendo trovare accesso ai circuiti ufficiali del credito, sono indotte a rivolgersi al prestito usurario;
la conseguenza pratica di tale persistente omissione è che il soggetto non esercente attività economica, il quale pur avrebbe potuto trovare sostegno nel Fondo di prevenzione, una volta caduto in usura non può più godere dell'aiuto dello Stato, ma può solo affidarsi agli interventi di solidarietà che le Fondazioni, a fatica e con fondi propri, cercano di supportare;
l'impossibilità di accedere a tali fondi limita fortemente la possibilità di supportare le famiglie in un percorso di recupero dal dissesto familiare; l'assenza di prospettive per la composizione delle crisi da sovraindebitamento acuisce il fenomeno delle esecuzioni immobiliari, nonché le crisi abitative e le distorsioni nel mercato dei NPL che ne derivano, ma soprattutto demotiva per disperazione le persone dall'intraprendere un percorso terapeutico ed è causa di maggior rischio suicidario;
il fondo di cui sopra, proprio per le limitazioni di accesso, risulta oggi più che capiente con consistenti residui annuali, pertanto la platea dei potenziali beneficiari potrebbe includere i soggetti non economici (famiglie), ovvero, in alternativa si potrebbe destinare tali rimanenze per finanziare un eventuale fondo specificamente destinato alle famiglie;
impegna il Governo:
ad adottare tutte le misure necessarie per consentire anche alle famiglie di accedere a fondo di solidarietà per le vittime dell'usura, di cui all'articolo 14 della legge antiusura, riservato ad oggi ai soli soggetti economici, al fine anche di una maggiore tutela del diritto all'abitazione;
ad individuare misure volte a consentire alle persone in trattamento terapeutico per patologie di gioco d'azzardo che siano sottoposte a Protocollo Diagnostico Terapeutico e Assistenziale, presso il Servizio Sanitario Nazionale o presso il Servizio privato convenzionato, di accedere alle misure di cui all'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ossia al fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.
(0/741/32/0611)
ENDRIZZI, MANTERO