• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN COMMISSIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.0/00741/052/ ... in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, premesso che:...



Atto Senato

Ordine del Giorno 0/741/52/0611 presentato da ANDREA CAUSIN
sabato 4 agosto 2018, seduta n. 002

Il Senato,
in sede di conversione in legge del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese,
premesso che:
con la legge di stabilità 2015 è stato introdotto l'articolo 17-ter nel DPR 26 ottobre 1972, n. 633 che prevede che le Pubbliche Amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'IVA che è stata a loro addebitata dai fornitori (c.d. «split payment»);
per effetto della manovra correttiva di cui al DL 24 aprile 2017, n. 50 ( convertito con legge n. 196/2017), recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo» dal 1º luglio 2017 è stato esteso l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti dell'IVA anche ai professionisti e alle società che intrattengono rapporti economici con la Pubblica Amministrazione;
il DL 50/2017 ha inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 17-ter del DPR 633/1972, con la conseguenza che lo split payment diventa applicabile anche a tutti i soggetti che emettono fattura e che subiscono l'applicazione delle ritenute alla fonte sui compensi percepiti (liberi professionisti, agenti, intermediari);
con il DL 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge I 72/201 7 (c.d. «decreto fiscale collegato») l'ambito soggettivo di applicazione dello «split payment» viene ulteriore ampliato includendo nuovi enti pubblici (quali gli enti pubblici economici e le fondazioni partecipate dalle Pubbliche Amministrazioni) e le società controllate non soltanto dallo Stato o dagli Enti territoriali, bensì da tutte le Pubbliche Amministrazioni soggette a fatturazione elettronica;
con il DM 9 gennaio 2018 del Ministero dell'Economia, pubblicato nella GU del 3 febbraio 2015, con cui sono state disciplinate le nuove modalità attuative relative all'ampliamento dell'ambito di applicazione del c.d. «split payment»; (scissione dei pagamenti) per il versamento dell'IVA sui servizi resi alle amministrazioni pubbliche e alle società quotate;
la norma contenuta nelle leggi soprarichiamate obbliga la pubblica amministrazione a non corrispondere più l'IVA alle imprese, riversandola direttamente all'erario riconoscendo alle stesse che operano prevalentemente con il settore pubblico solo l'imponibile nonostante tali imprese debbano comunque fornitori;
dal punto di vista finanziario le imprese che hanno tra i committenti essenzialmente enti pubblici, si troveranno con un costante credito IVA;
la proroga del meccanismo IVA dello split payment al mese di giugno del 2020 e l'estensione dell'ambito di applicazione stabilita dalla Manovra correttiva 2017, determineranno problemi finanziari notevoli ad ulteriori 310 mila piccole imprese, in aggiunta alle 2 milioni di imprese che, lavorando con la Pubblica Amministrazione, hanno già «sperimentato» lo split payment dal 2015;
per le imprese di piccole e medie dimensioni, la difficoltà di applicazione dello split payment è rappresentata dai minori incassi di IV A che, a regime nel 2018, ammonteranno a complessivi 15,8 miliardi (10,5 miliardi dallo split payment PA e 5,3 miliardi dall'estensione alle società controllate ed alle holding quotate nel FTSE MIB) e non consentiranno di recuperare nel corso dello stesso anno i circa 11, 1 miliardi di IV A che, secondo le stime della CNA, gli stessi soggetti continueranno a pagare ai propri fornitori;
il recupero di questi crediti è ulteriormente ostacolato dalla Manovra correttiva ( cfr, articolo 3, DL n. 50/2017), attraverso la riduzione - da 15.000 a 5.000 euro - del limite entro cui il recupero in compensazione dei crediti IVA può essere effettuato senza apporre il visto di conformità sulla dichiarazione;
l'effetto finanziario ed economico scaturito dall'applicazione dello split payment per le piccole e medie imprese impatta fortemente con il sistema creditizio basato essenzialmente sul cosiddetto credito in «sconto fatture» e che pertanto risente fortemente della perdita di liquidità delle imprese stesse in quanto l'ammontare delle fatture non potrà più far conto con il recupero dell'IVA pagata ai fornitori, non potendo più compensarla sulle vendite effettuate verso la PA;
nella migliore delle ipotesi, la notevole contrazione della liquidità determinata dal mancato incasso dell'IVA comunque comporterà per tutti i soggetti coinvolti dall'applicazione dello split payment il crescente ricorso a fonti di finanziamento bancario, con conseguente aumento degli oneri per interesse;
con la Decisione di esecuzione (UE) 2017/784 del Consiglio del 25 aprile 2017, pubblicata nella GUCE del 6 maggio 2017, è stata fissata al 30 giugno 2020 la scadenza dell'applicazione del nuovo meccanismo sullo split payment;
impegna il governo:
a valutare la possibilità, attraverso un intervento normativo, per stabilire l'obbligo di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto secondo regole che stabiliscano tempi certi e brevi, al fine di non sottrarre la disponibilità di liquidità agli operatori economici, e in particolare secondo norme che dispongano il rimborso entro il mese successivo alla mensilità di riferimento del credito IVA;
a valutare la possibilità di abrogare il meccanismo dello split payment e delle specifiche disposizioni che lo impongono.
(0/741/52/0611)
CAUSIN, CONZATTI, FLORIS, PEROSINO, TOFFANIN