• Testo della risposta

link alla fonte scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.5/00424 (5-00424)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 13 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione X (Attività produttive)
5-00424

  Rispondo al quesito posto dagli onorevoli interroganti nell'atto in discussione, rappresentando quel che segue.
  Come noto, la società Qui! Group SpA, nata nel 1989, con sede a Genova, opera nel settore dei buoni pasto, erogando servizi connessi all'emissione, produzione, commercializzazione e distribuzione, a qualsiasi titolo di servizio e in qualsiasi forma, per sé e per conto terzi di buoni pasto, buoni acquisto, buoni sconto, buoni lavoro, voucher e titoli similari, in forma sia cartacea che elettronica, per l'acquisto di beni di consumo relativamente a tutti i settori merceologici.
  Con ricorso presentato in data 8 agosto 2018, la suddetta società Qui! Group SpA ha chiesto al Tribunale di Genova la dichiarazione dello stato di insolvenza ai fini dell'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, ai sensi del decreto legislativo n. 270 del 1999.
  Successivamente, con provvedimento in data 9 agosto, il Tribunale di Genova ha avviato il relativo procedimento, invitando il Ministro dello sviluppo economico ad indicare tre commissari giudiziali, entro la data fissata per l'udienza del 23 agosto 2018.
  In tale data, il Ministro dello sviluppo economico, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 270 del 1999, ha provveduto ad indicare tre professionisti, da nominare quali Commissari giudiziali.
  Con provvedimenti depositati in cancelleria lo scorso 7 settembre, il Tribunale di Genova ha respinto detto ricorso, come riferiscono gli interroganti, non ritenendo integrato il requisito di cui all'articolo 2 del citato decreto con riguardo al numero di dipendenti. In particolare, la società allegava di occupare in media nell'ultimo anno 200 dipendenti.
  Nel merito della decisione assunta, il suddetto Tribunale, nell'affermare che la norma sopra richiamata richiede che il requisito dell'occupazione dei 200 dipendenti sia mantenuto costantemente per tutto l'anno precedente e non solo in media, ha escluso detto requisito; peraltro, nel verificare in concreto i contratti dei dipendenti, e, nello specifico, conteggiando correttamente le percentuali del part time ed escludendo il lavoro interinale come imposto dalla legge, il livello occupazionale anche medio della società nell'ultimo anno risultava inferiore alle soglie di legge.
  Di conseguenza, è stato dichiarato il fallimento della società e sono stati nominati come curatori i dott. Adolfo Praga, Olga Russo e Elisabetta Vassallo.
  Lo stesso Tribunale civile ha evidenziato che, nella sentenza dichiarativa di fallimento, è stato lo stesso debitore QUI GROUP a riconoscere il proprio stato di insolvenza e quindi di fallibilità nel ricorso per l'amministrazione straordinaria ai sensi della cosiddetto Prodi Bis.
  Circa l'apertura di un tavolo di crisi presso il Ministero dello sviluppo economico, si informa che su richiesta degli Enti locali e delle OO.SS., al fine della tutela dei lavoratori coinvolti, è stato convocato un tavolo di confronto il 20 settembre 2018.