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Atto a cui si riferisce:
C.5/00482 (5-00482)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00482

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti, chiedono di conoscere quali soluzioni possano essere adottate dai Comuni che, a seguito dell'interpretazione fornita dalla circolare del Ministero dell'economia e della finanze n. 1/DF del 20 novembre 2017 in ordine all'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) alle pertinenze delle abitazioni, si trovino a dover affrontare la problematica relativa al ricalcolo delle tariffe per gli anni 2014-2015-2016-2017 con conseguente richiesta della differenza a conguaglio ovvero rimborso dell'eccedenza versata per singola utenza. Nell'ottica di voler garantire la copertura integrale dei costi del servizio e la neutralità dell'operazione, gli Onorevoli interroganti chiedono pertanto di sapere se le somme da rimborsare potrebbero trovare piena compensazione con le maggiori entrate incassate dai soggetti che hanno indebitamente fruito di una tassazione inferiore.
  Al riguardo, sentiti gli uffici competenti, si rappresenta quanto segue.
  Va anzitutto preliminarmente osservato che con la citata circolare n. 1/DF non sono stati diffusi «nuovi criteri applicativi» e che i pareri e i chiarimenti offerti hanno la funzione di fornire un'interpretazione univoca delle norme tributarie per tutto il territorio nazionale. Tuttavia, essendo riferiti a tributi per i quali la potestà impositiva è propria di un Ente locale, tali documenti non sono strettamente vincolanti per i Comuni, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, atteso peraltro che il Ministero rispetto al Comune, non si pone in posizione di superiorità gerarchica.
  Ciò premesso, si rammenta che la problematica concernente il calcolo della parte variabile della TARI relativa alle utenze domestiche ha avuto origine, come specificato anche nella predetta circolare, dalla risposta fornita all'interrogazione in Commissione n. 5-10764 dell'On.le L'Abbate – Chiarimenti circa le modalità di calcolo della quota variabile della tariffa rifiuti (TARI) – ripresa nella risposta a un quesito posto nell'ambito di Telefisco 2018.
  In tali occasioni è stato chiarito che «se un comune ha effettivamente coperto con il gettito della tassa esattamente il costo del servizio, le modalità con cui i singoli enti locali procedono alla copertura delle somme rimborsate ai contribuenti rientrano nella sfera di autonomia degli stessi».
  Per quanto riguarda in particolare il riferimento all'espressa richiesta formulata nell'interrogazione in esame, nei documenti innanzi citati è stato affermato che «l'operazione prospettata deve essere contenuta nei limiti consentiti dai principi di generali in materia di autotutela amministrativa sanciti dalla legge n. 241 del 1990 e precisati dalla giurisprudenza amministrativa. Occorrerà in particolare tenere nella debita considerazione che la delibera che ridetermina le tariffe della TARI, come osservato nel quesito, comporterebbe in molti casi la richiesta di conguagli a carico dei soggetti privi di unità pertinenziali, i quali però hanno fatto legittimo affidamento su un calcolo effettuato dal comune in base al quale hanno corrisposto un minore importo della TARI. Quindi nell'ipotesi prospettata nella domanda occorre ponderare l'interesse pubblico a ripristinare la corretta applicazione dell'entrata con l'interesse dei singoli contribuenti che hanno fatto legittimo affidamento sull'esatto adempimento dell'obbligazione tributaria liquidata e richiesta dallo stesso comune».
  Con riferimento alla possibilità di individuare altre soluzioni non si può far altro che rinviare alla possibilità di far fronte ai rimborsi attraverso la copertura a carico del bilancio generale del comune. Tale possibilità si evince da quanto affermato dalla Corte dei conti Sezione regionale di controllo per la Toscana nella deliberazione n. 73 del 2015 e da quanto di recente ribadito dalla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia nella delibera n. 139 del 9 maggio 2018 laddove si legge che «qualora il Comune, a partire dall'anno 2014, dovesse avviare una procedura di rimborso (d'ufficio o su istanza di parte) della quota variabile applicata alle autorimesse, la sua copertura finanziaria non deve necessariamente trovare integrale copertura nel piano finanziario della Tari come “costo del servizio”». Dunque, in risposta al secondo quesito formulato dall'ente, questa Sezione esprime il seguente principio di diritto: «il rimborso della quota variabile della TARI non dovuta e di competenza di esercizi finanziari precedenti, può trovare copertura in entrate ascrivibili alla fiscalità generale».
  Pertanto, allo stato attuale, continua a non essere praticabile l'altra soluzione anch'essa prospettata in occasione di Telefisco 2018 di «riportare nel nuovo Piano finanziario lo scostamento negativo tra gettito preventivato e quello effettivamente risultante a consuntivo, ipotesi questa che si verificherebbe, tra l'altro, laddove il comune procedesse al rimborso della TARI non dovuta» poiché è possibile riportare per intero solo l'eccedenza di gettito.