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Atto a cui si riferisce:
C.5/00483 (5-00483)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 20 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00483

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento alle novità introdotte dall'articolo 1, comma 17 e seguenti, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017), che riguardano la possibilità per le imprese in regime di contabilità semplificata di imputare integralmente il costo dell'importo delle rimanenze iniziali nel primo esercizio in cui il reddito è determinato secondo il principio di cassa (posto che nel nuovo regime non assumono più rilevanza le rimanenze iniziali e finali).
  Tenuto conto che l'eventuale perdita d'esercizio per le imprese che adottano tale regime non può essere riportata negli anni successivi, detta modifica normativa può comportare gravi conseguenze per le imprese con rimanenze finali di ammontare elevato, e pertanto gli Onorevoli interroganti chiedono «quali iniziative intenda adottare per scongiurare il rischio di fallimento di due milioni di imprese eventualmente introducendo una norma correttiva, che, in caso di perdite, consenta il riporto delle stesse negli anni successivi, senza limitazione alcuna».
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si evidenzia quanto segue.
  In base alla disciplina della contabilità semplificata, quale risulta dalle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2017, nella determinazione del reddito, essendo stato introdotto il criterio di cassa, non assumono più rilevanza le rimanenze iniziali e finali di cui agli articoli 92, 93 e 94 del TUIR.
  Tuttavia, per evitare la doppia imposizione, nel primo anno di applicazione del principio di cassa, il reddito del periodo di imposta in cui si applica il regime semplificato in base al nuovo criterio va ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.
  Con riferimento alle perdite, invece, la legge di bilancio per il 2017 non ha modificato la disciplina dettata dall'articolo 8 del TUIR. Ai sensi di tale disposizione le perdite delle imprese in contabilità semplificata sono sottratte agli altri redditi eventualmente posseduti senza, tuttavia, possibilità di riporto dell'eventuale eccedenza negli anni successivi.
  Resta ferma la possibilità di optare per il regime ordinario qualora il contribuente non dovesse trovare conveniente il regime di cassa. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, come sostituito dall'articolo 1, comma 22, della legge di bilancio per il 2017, infatti, dispone, comunque, al comma 8, la facoltà per il contribuente di optare per un triennio per il regime ordinario.
  Ciò premesso, dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina è stata valutata, nel corso di tavoli tecnici e attraverso contatti con le associazioni di categoria, la possibilità di apportare correttivi alle disposizioni sulle imprese minori.
  In esito a questi incontri sono state vagliate le diverse soluzioni volte a risolvere le criticità in tema di riporto delle perdite per le imprese minori.
  Dette ipotesi sono allo studio di questo Governo che si propone di intervenire, compatibilmente con i vincoli di bilancio, nel senso auspicato dagli Onorevoli interroganti.