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Atto a cui si riferisce:
C.5/00537 (5-00537)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 27 settembre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione VI (Finanze)
5-00537

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti fanno riferimento al provvedimento Direttoriale dell'Agenzia delle entrate prot. 195385 del 28 agosto 2018 con cui si è data attuazione alla disposizione di cui comma 49-ter dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, introdotto dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  Allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d'imposta, la menzionata norma prevede che l'Agenzia delle entrate possa sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modello F24), contenenti compensazioni che presentano profili di rischio.
  Il citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate stabilisce i criteri e le modalità di attuazione della citata disposizione.
  Al riguardo, gli Onorevoli interroganti evidenziano che l'applicazione di tale procedura, in considerazione dell'estrema genericità dei criteri selettivi indicati nel provvedimento, potrebbe provocare il blocco di tutte le operazioni di compensazione, anziché limitarsi solo a quelle indebite, scoraggiando l'utilizzo di tale istituto da parte dei contribuenti.
  Gli Onorevoli interroganti, pertanto, chiedono al Governo «di assumere iniziative affinché l'Amministrazione Finanziaria provveda con la massima sollecitudine a definire precisamente i suddetti criteri, delineando in modo puntuale i profili di rischio, al fine di non compromettere in alcun modo l'utilizzo legittimo delle compensazioni».
  Tanto premesso, l'Agenzia delle entrate, osserva che la ratio della disposizione in base alla quale è stato emanato il citato provvedimento del 28 agosto 2018 è proprio quella di contrastare l'indebito utilizzo dei crediti in compensazione e dunque l'azione dell'Agenzia delle entrate non sarà rivolta verso la generalità delle compensazioni, bensì solo nei confronti di quelle che presentano evidenti profili di rischio, anche in base all'esperienza maturata nell'attività di controllo. In altri termini, saranno selezionate solo quelle operazioni che, in base ai dati indicati nei modelli F24 e alle altre informazioni in possesso dell'Agenzia, presentano indizi e anomalie meritevoli di approfondimento.
  I criteri elencati nel provvedimento hanno lo scopo di consentire di applicare, in concreto, parametri analitici di selezione per individuare le operazioni più rischiose, da esaminare durante il periodo di sospensione.
  In ogni caso, ove la procedura dovesse intercettare operazioni legittime (c.d. falsi positivi), come previsto dal citato provvedimento del 28 agosto 2018, durante il periodo di sospensione il contribuente potrà inviare all'Agenzia delle entrate gli elementi informativi ritenuti necessari per lo sblocco del modello F24 sospeso.
  Pertanto, i contribuenti coinvolti saranno comunque messi in condizione di chiarire la propria posizione e ottenere, anche in anticipo rispetto al periodo massimo di sospensione, la finalizzazione del pagamento, senza conseguenze sanzionatorie.
  In esito ai risultati che produrrà l'applicazione della nuova procedura, i suddetti parametri saranno progressivamente perfezionati, sia allo scopo di limitare la selezione di falsi positivi, sia per aumentare l'efficacia della procedura stessa.
  Infine, è opportuno evidenziare che l'istituto della compensazione rappresenti uno strumento moderno ed efficace per consentire ai contribuenti di utilizzare rapidamente i propri crediti d'imposta. Quindi, la procedura di controllo preventivo che si sta delineando in applicazione delle citate disposizioni intende anche perseguire lo scopo di consolidare lo strumento stesso, evitando abusi.