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Atto a cui si riferisce:
C.5/00692 (5-00692)



Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Giovedì 11 ottobre 2018
nell'allegato al bollettino in Commissione IV (Difesa)
5-00692

  Al fine di affrontare le questioni poste con l'atto in discussione, confermo che da poco, come correttamente evidenziato dall'interrogante, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (GU) l'elenco dei militari in ausiliaria: professionisti con le loro qualifiche, pronti a dare il loro contributo a Comuni, Regioni e a tutte le pubbliche amministrazioni che ne avranno necessità.
  Per chiarezza espositiva, ricordo che la categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che ha manifestato, all'atto del collocamento in congedo, la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza, presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione, ai sensi dell'articolo 886 del Codice dell'Ordinamento militare (COM).
  È del tutto evidente la ratio sottesa all'esistenza di tale categoria di personale, che consente di poter disporre di un bacino di personale in età ancora non troppo avanzata, che ha dovuto lasciare il servizio per raggiunti limiti ordinamentali, in possesso di una consistente esperienza professionale e dei requisiti fisici e morali per continuare ad assolvere le funzioni del grado in maniera adeguata e proficua.
  In tale contesto, tutte le amministrazioni pubbliche, nazionali e locali, potranno attingere al personale della Difesa in ausiliaria.
  Nel merito del quesito posto, sottolineo che:
   il regime fiscale cui è sottoposto il personale in posizione di ausiliaria, richiamato o meno, è il medesimo di tutti i lavoratori dipendenti. Il prelievo di circa il 10 per cento citato nell'interrogazione è riconducibile, presumibilmente, alla contribuzione previdenziale gravante su tutto il trattamento pensionistico provvisorio, indipendentemente dai richiami in servizio;
   le funzioni e le qualifiche da attribuire a seguito del richiamo dovranno corrispondere alle competenze ed al grado posseduto dall'interessato;
   la durata del richiamo non potrà eccedere il periodo di ausiliaria, che per tutti è pari a cinque anni dalla data di cessazione dal servizio;
   in caso di infortunio, il militare richiamato gode delle stesse tutele del militare in servizio;
   lo stato giuridico del militare in ausiliaria richiamato è il medesimo di quello in servizio.

  Al riguardo, il Dicastero sta implementando la circolare che disciplina le procedure per avvalersi, da parte delle pubbliche amministrazioni statali e territoriali, del personale collocato in ausiliaria.
  Come già anticipato, la pubblicazione in GU delle liste del personale collocato in ausiliaria e dei relativi ruoli è avvenuta in ossequio alla vigente normativa, articolo 992 del COM, e al criterio di trasparenza nei rapporti con la PA con cui questo governo intende costantemente rapportarsi.