• Testo INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

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Atto a cui si riferisce:
C.4/02666 (4-02666)



Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-02666presentato daSCOMA Francescotesto diGiovedì 4 aprile 2019, seduta n. 156

   SCOMA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2017, nei confronti del comune di Piana degli Albanesi, è stata applicata la sanzione per mancato rispetto del «pareggio di bilancio» per l'esercizio 2016, mediante la riduzione delle risorse spettanti per l'anno 2017 a titolo di fondo di solidarietà comunale, per l'importo di euro 361.000;

   lo sforamento del pareggio di bilancio dell'anno 2016 da parte del comune è stato causato dall'utilizzo della somma di euro 953.661,49 di avanzo di amministrazione «vincolato» per investimenti relativo a progetti di opere pubbliche, il cui mancato impegno avrebbe comportato la revoca del relativo finanziamento;

   le sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, hanno stabilito che «... le città metropolitane, le province e i comuni, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica, gli enti possono considerare tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio»;

   la Corte costituzionale aveva già dato un'interpretazione adeguatrice delle precedenti disposizioni della legge rinforzata in tema di avanzo di amministrazione e di Fondo pluriennale vincolato (Fpv), interpretazione che comportava un regime di disponibilità di queste risorse economiche per gli enti territoriali titolari. La norma sopravvenuta è entrata esplicitamente in contrasto con tale interpretazione, andando in tal modo a confliggere con gli articoli 81, 97 e 119 della Costituzione. La sentenza precisa che tale incostituzionalità non ha effetti negativi sugli equilibri della finanza pubblica allargata, poiché i cespiti inerenti al Fpv e all'avanzo di amministrazione, se legittimamente accertati, costituiscono fonti sicure di copertura di spese già programmate e avviate. Al contrario, la preclusione a utilizzare le quote di avanzo di amministrazione disponibili e i fondi già destinati a spese pluriennali muterebbe la «sostanza costituzionale» del cosiddetto pareggio, configurandolo come «attivo strutturale inertizzato», cioè inutilizzabile per le destinazioni già programmate e, in quanto tale, costituzionalmente non conforme agli articoli 81 e 97 della Costituzione;

   il comune di Piana degli Albanesi attualmente risulta essere in procedura di riequilibrio finanziario e, pertanto, la decurtazione della superiore somma di euro 361.000 pregiudica pesantemente la realizzazione del piano di risanamento finanziario deliberato dal consiglio comunale;

   la ragioneria generale dello Stato ha pubblicato la circolare del 3 ottobre 2018, n. 25, che contiene modifiche alla precedente circolare n. 5 del 2018, al fine di permettere agli enti locali l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per investimenti per l'anno 2018, dando così attuazione alle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018. Nella circolare in parola si rappresenta che le città metropolitane, le province e i comuni, nell'anno 2018, possono utilizzare il risultato di amministrazione per investimenti, nel rispetto delle sole disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Conseguentemente, ai fini della determinazione del saldo di finanza pubblica per l'anno 2018, di cui al paragrafo B.l della circolare n. 5 del 20 febbraio 2018, gli enti considerano tra le entrate finali anche l'avanzo di amministrazione per investimenti applicato al bilancio di previsione del medesimo esercizio –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se intenda adottare iniziative di carattere normativo per superare le criticità di cui in premessa.
(4-02666)