• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/00491-A/001    premesso che:     l'articolo 5 del provvedimento in esame, prevede l'istituzione nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/00491-A/001presentato daPEDRAZZINI Claudiotesto diGiovedì 4 aprile 2019, seduta n. 156

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del provvedimento in esame, prevede l'istituzione nel sito internet istituzionale del Ministero della salute, del registro pubblico telematico denominato «Sanità trasparente»; nel citato registro pubblico telematico, saranno pubblicate le comunicazioni relative alle convenzioni ed erogazioni in denaro, beni, servizi ed altre utilità effettuate da un'impresa produttrice in favore di un soggetto che opera nel settore della salute, o di un'organizzazione sanitaria, nonché i dati risultanti dalle comunicazioni di cui all'articolo 4 nonché gli atti di irrogazione delle previste sanzioni;
    il registro pubblico telematico è liberamente accessibile per la consultazione ed è provvisto di funzioni che permettono la ricerca e l'estrazione dei dati. Le comunicazioni sono consultabili per cinque anni;
    viene quindi demandata ad un decreto del Ministro della salute, l'individuazione delle caratteristiche tecniche del registro pubblico telematico nonché i requisiti e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni e l'inserimento dei dati;
    come ha ben sottolineato anche il Garante della privacy nella sua audizione in Commissione referente, è necessario dare effettive garanzie ai soggetti coinvolti visto che molti dati vengono resi pubblici e disponibili sul web, evitando, tra l'altro, il rischio dell'indiscriminata reperibilità in rete delle informazioni contenute nel Registro, suscettibile di determinare conseguenze negative per gli interessati,

impegna il Governo

a prevedere che il decreto attuativo del registro pubblico telematico:
   a) definisca anche le misure tecniche volte a prevenire il rischio di riproduzione, cancellazione o alterazione dei dati resi pubblici;
   b) provveda all'esclusione dell'indicizzazione, ossia il modo in cui il sito viene acquisito e interpretato dai motori di ricerca, dei dati personali pubblicati sul registro medesimo da parte di motori di ricerca generalisti, consentendo la ricerca ai soli motori interni al sito, al fine di evitare la decontestualizzazione dei dati stessi.
9/491-A/1. Pedrazzini, Mugnai, Bagnasco, Bond, Brambilla, Novelli, Versace.