• C. 1608 EPUB Proposta di legge presentata il 19 febbraio 2019

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Atto a cui si riferisce:
C.1608 Disposizioni in materia di armonizzazione dei contratti del personale ricercatore non permanente delle università e degli enti pubblici di ricerca
approvato con il nuovo titolo
"Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca"


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1608

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MELICCHIO, BELLA, TORTO, LATTANZIO, ACUNZO, AZZOLINA, CARBONARO, CASA, FRATE, GALLO, MARZANA, NITTI, TESTAMENTO, TUZI, VILLANI, IANARO, IOVINO, DAVIDE AIELLO, ASCARI, CATALDI, SABRINA DE CARLO, DEIANA, DEL MONACO, MANZO, PARENTELA, ROMANIELLO, SCERRA, SERRITELLA, ELISA TRIPODI, COSTANZO, NAPPI

Disposizioni in materia di armonizzazione dei contratti del personale ricercatore non permanente delle università e degli enti pubblici di ricerca

Presentata il 19 febbraio 2019

  Onorevoli Colleghi! – L'università e il mondo della ricerca rappresentano un sistema integrato di assoluta importanza per il nostro Paese. Lo sviluppo culturale e scientifico è in grado di produrre una ricchezza di inestimabile valore, non solo in quanto consente una migliore formazione delle nuove generazioni, ma anche grazie alla nascita di modelli innovativi per la nostra crescita culturale ed economica. Il sistema universitario e il mondo della ricerca, quindi, devono essere più coinvolti nello sviluppo culturale, scientifico e tecnologico del nostro Paese, contribuendo a indicare gli obiettivi da raggiungere e interagendo con tutto il sistema Paese. Per rendere possibile tutto questo è necessario un sistema universitario e di ricerca equo, diffuso, sempre più accessibile e in continuo e costruttivo dialogo con la società e con il territorio interessato, introducendo nuovi modelli ad hoc. Per il rilancio di un Paese in crisi come l'Italia è fondamentale investire sulla sua capacità d'innovazione: garantire al sistema universitario e al mondo della ricerca, nel suo complesso, un ruolo centrale può certamente assicurare una maggiore crescita, soprattutto grazie alle grandi risorse umane di cui il nostro Paese è dotato.
  Per raggiungere questi obiettivi è indispensabile, prima di tutto, un personale della ricerca competente, motivato e all'altezza delle aspettative, che sappia trasmettere il proprio sapere alle nuove generazioni. Al fine, quindi, di incentivare i giovani più brillanti – che, purtroppo, oggi troppo spesso lasciano il nostro Paese in cerca di una maggiore stabilità e valorizzazione del proprio lavoro – a prestare la loro attività presso le università e le istituzioni di ricerca italiane è necessario riformare il sistema dei contratti e di reclutamento del personale ricercatore non permanente delle università e degli enti pubblici di ricerca, riducendo al minimo fisiologico le condizioni di precariato e promuovendo un sistema meritocratico, che premi il valore dei singoli e non disperda il loro patrimonio di conoscenze e che sia eticamente ineccepibile, trasparente e corrispondente alle reali esigenze scientifico-didattiche degli atenei e degli enti di ricerca.
  Forme contrattuali troppo brevi, rinnovate sistematicamente per un periodo troppo lungo, danneggiano anche la qualità della ricerca. Un ricercatore precario, infatti, è spesso costretto, per assicurarsi un futuro lavorativo, a dedicare molto tempo del periodo contrattuale alla valutazione di nuove opportunità, sacrificando così del tempo prezioso per l'attività in corso. La ricerca scientifica italiana, che si basa sul personale precario in misura di gran lunga più elevata della media europea, è fortemente compromessa da tale fenomeno.
  La presente proposta di legge intende, quindi, disciplinare e riordinare le forme e la durata dei contratti del personale ricercatore non permanente delle università e delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione. Per fare ciò si prevedono solo due forme di contratto, prima e dopo il corso di dottorato di ricerca: il pre-doc, per la durata massima di un anno, al quale si accede se in possesso di laurea specialistica coerente con il settore scientifico-disciplinare dell'attività di ricerca, e il post-doc, con una durata massima di tre anni (o di quattro anni in caso di più contratti post-doc cumulati), al quale si accede se in possesso di un dottorato di ricerca per il settore scientifico-disciplinare del relativo progetto di ricerca. Il passaggio successivo sarà all'interno dei contratti stabili nelle università e negli enti pubblici di ricerca. Le borse di studio, come d'altronde indica lo stesso nome, potranno essere concesse solo a chi è iscritto a uno specifico corso di studi e non potranno essere utilizzate, come invece avviene oggi, al fine di allungare i tempi del precariato, sfuggendo agli attuali vincoli temporali, facilmente aggirabili, già previsti per gli assegni di ricerca. Sono quindi eliminati anche gli assegni di ricerca e la possibilità di utilizzare forme contrattuali di collaborazione quali i cococo. I contratti pre-doc e post-doc sono tipologie contrattuali di lavoro subordinato, agevolate dal punto di vista fiscale e contributivo, ma che garantiscono al ricercatore in formazione gli stessi diritti e doveri di un qualsiasi altro lavoratore, purtroppo oggi limitati dalle vigenti forme contrattuali.
  Con l'istituzione dell'accesso unico dei concorsi dell'università e della ricerca si vogliono garantire la trasparenza e la meritocrazia nel reclutamento delle figure impegnate nell'attività di ricerca, nonché rendere più facile e accessibile la partecipazione ai concorsi. Saranno visibili a tutti, finalmente, le informazioni sulle procedure concorsuali in atto, con la pubblicazione dei curricula dei commissari e dei curricula dei candidati dai quali si evincano precedenti collaborazioni e produzioni scientifiche.
  Il sistema proposto, quindi, prevede per l'intero periodo di formazione alla ricerca, un percorso post-laurea della durata massima di sette anni, considerando anche il dottorato di ricerca. I tempi sono così stabiliti anche per consentire al ricercatore di scegliere, indicativamente entro i trentacinque anni di età, se intraprendere una diversa carriera lavorativa. Si aumentano, inoltre, i fondi ordinari sia delle università sia degli enti di ricerca e si vincola per legge una quota degli stessi fondi all'assunzione di ricercatori in forma stabile che permetta un aumento progressivo del personale della ricerca e metta al riparo da possibili periodi di mancate assunzioni, al fine di creare nel tempo un circolo virtuoso di formazione e di lavoro. Il futuro di chi è impegnato in questo percorso riformato di sette anni sarà così preservato e coloro che svolgono stabilmente attività di ricerca e didattica vedranno valorizzata la propria professionalità e garantito un futuro adeguato al loro ruolo di motori dell'innovazione del nostro Paese.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e ambito di applicazione)

  1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina e il riordino delle forme e della durata dei contratti del personale non permanente impegnato nelle attività di ricerca delle università e delle istituzioni ed enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, di seguito denominati «università ed enti pubblici di ricerca».

Art. 2.
(Forme di contratto)

  1. I rapporti di lavoro del personale ricercatore non permanente delle università e degli enti pubblici di ricerca sono disciplinati in conformità alle seguenti forme contrattuali:

   a) pre-doc: un contratto destinato a soggetti in possesso di laurea specialistica coerente con il settore scientifico-disciplinare dell'attività di ricerca che:

    1) ha lo scopo di avviare un percorso di formazione nell'ambito della ricerca;

    2) ha un importo determinato dal soggetto che intende conferire il contratto stesso sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in misura non inferiore alla retribuzione minima imponibile ai fini del versamento della contribuzione previdenziale;

    3) ha una durata massima di dodici mesi;

    4) può essere cumulato, da parte di ciascun beneficiario, con altri contratti pre-doc, stipulati presso università o enti pubblici di ricerca diversi, per un massimo di dodici mesi;

    5) non può essere stipulato in favore di soggetti in possesso di un dottorato di ricerca;

   b) post-doc: un contratto destinato a soggetti in possesso di un dottorato di ricerca per il settore scientifico-disciplinare dell'attività di ricerca che:

    1) ha lo scopo di promuovere l'attività di giovani ricercatori, attraverso lo svolgimento di una ricerca originale all'interno di un team di ricerca coordinato da un professore di I o di II fascia responsabile del progetto di ricerca del ricercatore in formazione;

    2) ha un importo determinato dal soggetto che intende conferire il contratto stesso sulla base di un importo minimo stabilito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca in misura non inferiore a 20.000 euro annui al netto dei contributi previdenziali e di eventuali altri oneri;

    3) ha una durata massima di tre anni;

    4) può essere cumulato, da parte di ciascun beneficiario, con altri contratti post-doc, stipulati presso università o enti pubblici di ricerca diversi, per un massimo di quattro anni.

Art. 3.
(Disposizioni in materia dei contratti di lavoro)

  1. Ai contratti del personale ricercatore non permanente di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano le disposizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Al comma 2 dell'articolo 29 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «d-bis) i contratti pre-doc e post-doc stipulati ai sensi della legislazione vigente».

  3. Ai contratti del personale ricercatore non permanente di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano, altresì, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, in materia previdenziale, quelle dell'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di astensione obbligatoria per maternità, quelle del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, quelle dell'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007 è integrata dall'università o dall'ente di ricerca fino a concorrenza dell'intero importo del contratto pre-doc o post-doc.
  4. Il beneficiario di una delle forme di contratto di cui all'articolo 2 non può essere contemporaneamente titolare di altri contratti di lavoro.
  5. La durata dei contratti di cui all'articolo 2 non può superare cinque anni, fatte salve le interruzioni del servizio per malattia o maternità.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale ricercatore non permanente delle università e degli enti pubblici di ricerca non può stipulare contratti di lavoro diversi da quelli previsti dalla medesima legge e dalle tipologie previste dall'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
  7. I contratti pre-doc e post-doc non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle università e degli enti pubblici di ricerca.

Art. 4.
(Abrogazione)

  1. L'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato.

Art. 5.
(Modifica all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240)

  1. All'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: «prorogabili per soli due anni, per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non prorogabili e convertibili nei contratti di cui alla lettera b)».

Art. 6.
(Istituzione dell'accesso unico dei concorsi dell'università e della ricerca)

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca istituisce, con proprio decreto, l'accesso unico dei concorsi dell'università e della ricerca (AUCUR) che è pubblicato nel portale bandi.miur.it.
  2. Ogni concorso bandito da università ed enti pubblici di ricerca, per qualsiasi posizione, è pubblicato nell'AUCUR.
  3. Ogni facoltà, dipartimento e altro organo universitario o di ricerca autorizzato a bandire concorsi pubblici per l'assunzione di personale può usufruire dell'AUCUR per le proprie procedure concorsuali.
  4. L'AUCUR è indicizzato e consente una ricerca rapida per tipologia di contratto, settore scientifico-disciplinare e soggetto che bandisce il concorso.
  5. Prima dell'inizio di ogni procedura concorsuale, sono resi pubblici nell'AUCUR i curricula dei commissari e i curricula dei candidati.
  6. Nell'AUCUR sono visibili, con opportuno preavviso, le informazioni relative alla data e al luogo di svolgimento di ogni prova concorsuale.

Art. 7.
(Disposizioni in materia di Fondo per il finanziamento ordinario delle università e di Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca)

  1. Le risorse annuali del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, istituito dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono destinate all'assunzione di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, pari al 10 per cento dei titoli di dottore di ricerca rilasciati l'anno precedente dalle università pubbliche. Le risorse annuali del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, istituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, sono destinate all'assunzione di personale ricercatore a tempo indeterminato, da parte degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, in numero pari al 2 per cento dei titoli di dottore di ricerca rilasciati l'anno precedente dalle università pubbliche.
  2. Alla copertura dei maggiori oneri di cui al comma 1 si provvede mediante incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per un importo pari a 7.500.000 euro e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca per un importo pari a 1.500.000 euro.

Art. 8.
(Norma transitoria)

  1. Ai contratti del personale ricercatore non permanente in servizio presso le università e gli enti pubblici di ricerca in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e a quelli per i quali sono stati già previsti e approvati i relativi finanziamenti si applicano le disposizioni vigenti prima della citata data di entrata in vigore.