• C. 1049 EPUB Proposta di legge presentata il 1° agosto 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1049 Modifica all'articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente l'estensione del diritto di chiedere il riconoscimento previsto per i congiunti degli infoibati, nonché concessione di un contributo alla Società di studi fiumani


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1049

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
RAMPELLI, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, CROSETTO, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LOLLOBRIGIDA, LUCASELLI, MASCHIO, MELONI, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Modifica all'articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, concernente l'estensione del diritto di chiedere il riconoscimento previsto per i congiunti degli infoibati, nonché concessione di un contributo alla Società di studi fiumani

Presentata il 1° agosto 2018

  Onorevoli Colleghi! — Le dolorose vicende del confine orientale tra il 1943 e il 1947 hanno costituito per decenni una pagina oscura e ignota della nostra storia nazionale e ancora oggi costituiscono oggetto di studio e di approfondimento della verità storica.
  Nel 2004, con l'approvazione della legge 30 marzo 2004, n. 92, si è compiuto un importante atto ai fini del riconoscimento di quei tragici fatti e per restituire dignità alle vittime di essi. La legge ha istituito il «Giorno del ricordo» come solennità civile che ricorre il 10 febbraio di ogni anno, al fine di «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra» e per recuperare alla memoria collettiva della nostra nazione un fatto storico di profonda importanza che ha causato migliaia di vittime e l'esodo di centinaia di migliaia di italiani, che sono dovuti fuggire lasciando e perdendo tutto ciò che possedevano.
  La legge istitutiva del Giorno del ricordo ha previsto, altresì, la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati al fine di dare un segnale di risarcimento morale per i pregiudizi subìti immediatamente dopo la seconda guerra mondiale da quella parte degli italiani che risiedevano nell'Istria, a Fiume e nella Dalmazia.
  In particolare, gli articoli 3 e seguenti dispongono che il riconoscimento, a titolo onorifico e senza assegni, consista in un'insegna metallica, con relativo diploma, da concedere a domanda al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti, ovvero, in loro mancanza, ai congiunti fino al sesto grado di coloro che dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, furono soppressi e infoibati, nonché agli scomparsi e a quanti nello stesso periodo e nelle stesse zone furono soppressi mediante annegamento, fucilazione, massacro o attentato, in qualsiasi modo perpetrati.
  La stessa legge dispone, altresì, che il riconoscimento possa essere concesso anche ai congiunti dei cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio 1947 ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta in conseguenza di torture, deportazione e prigionia, escludendo coloro che morirono in combattimento.
  In seguito alla presentazione delle domande alla Commissione per la concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e alla relativa istruttoria, ogni anno è emesso un decreto del Presidente della Repubblica di concessione delle onorificenze e, proprio nella ricorrenza del Giorno del ricordo, ha luogo una cerimonia di consegna dei riconoscimenti presso il Palazzo del Quirinale e presso le prefetture – uffici territoriali del Governo di residenza degli insigniti.
  La legge n. 92 del 2004, con l'intento di consentire la diffusione della conoscenza degli eventi verificatisi, segnatamente entro le cornici accademiche e attraverso il coinvolgimento di enti e di istituzioni chiamati a favorire il confronto e il dibattito finalizzato a una crescente sensibilizzazione sul tema, ha anche riconosciuto l'attribuzione di uno stanziamento in favore dell'Archivio museo storico di Fiume. L'Archivio, infatti, di proprietà della Società di studi fiumani di Roma, che si dedica alle attività di promozione della ricerca storica, di divulgazione, di studio e di specializzazione, era già stato qualificato quale «sito di eccezionale interesse storico e artistico» dal decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 103089 del 1972 ed è stato recentemente dichiarato di «notevole interesse storico» anche dal soprintendente archivistico per il Lazio. Ai fini del suo finanziamento è stato iscritto un apposito capitolo nel bilancio dell'allora Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il quale, tuttavia, ha subìto diverse decurtazioni, sino a passare dai 100.000 euro annui inizialmente previsti ad appena 37.080 euro per l'anno 2014 e a 36.552 euro per l'anno 2015, con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso e apprezzamento dal mondo istituzionale e accademico.
  La legge ha rappresentato un incentivo importante e irrinunciabile alla ricerca storica relativa al confine orientale, che attraverso l'occasione della ricorrenza ha stimolato un dibattito costruttivo e positivo finalizzato alla ricostruzione dei diversi aspetti di questa terribile pagina di storia.
  La presente proposta di legge intende sia estendere il diritto di richiesta di tali riconoscimenti – oggi previsto per i soli parenti delle vittime – ai diversi enti pubblici e privati che posseggano informazioni sufficienti a ricostruire le vicende dei martiri di quelle tragedie, pur in mancanza di parenti in vita, o in mancanza di un esplicito interesse da parte degli stessi, sia ripristinare una congrua dotazione finanziaria in favore dell'Archivio museo storico di Fiume, affinché esso possa proseguire nello svolgimento del proprio mandato istituzionale.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. All'articolo 3 della legge 30 marzo 2004, n. 92, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. In mancanza di parenti in vita, o in mancanza di un esplicito interesse da parte degli stessi, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata altresì da enti pubblici o privati, quali amministrazioni pubbliche, enti locali, associazioni culturali, centri di ricerca, università e altri che, a vario titolo, si occupano di ricostruire le vicende storiche dell'epoca e delle vittime di quelle tragedie».

  2. All'attuazione della disposizione di cui al comma 1 si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

  1. Alla Società di studi fiumani è concesso un contributo integrativo pari a 70.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2019 e 2020, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.