• Testo ODG - ORDINE DEL GIORNO IN ASSEMBLEA

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Atto a cui si riferisce:
C.9/01455-A/033    in sede di esame dell'A.C. 1455 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di...



Atto Camera

Ordine del Giorno 9/01455-A/033presentato daCARNEVALI Elenatesto diMercoledì 3 aprile 2019, seduta n. 155

   La Camera,
   in sede di esame dell'A.C. 1455 «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere»;
   premesso che:
    la violenza basata sul genere, compresa anche la violenza domestica, come definita nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, resa esecutiva dalla legge 27 giugno 2013, n. 77, rappresenta una grave violazione dei diritti umani, che affonda le sue radici in una profonda e persistente disparità di potere tra uomini e donne e in un'organizzazione patriarcale della società che ancora oggi permea le pratiche e la vita quotidiana di milioni di uomini e donne in Italia;
    come ci dimostrano i dati più recenti diffusi dall'istituto nazionale di statistica con il «Rapporto SDGs 2018 Informazioni statistiche per l'Agenda 2030 in Italia», la violenza contro le donne nel nostro Paese è un fenomeno ampio, diffuso e strutturale che va affrontato dando piena applicazione alla Convenzione di Istanbul e ai suoi tre assi strategici: prevenire, proteggere e sostenere, perseguire e punire;
    i dati evidenziano come «La violenza fisica e sessuale sulle donne e le ragazze è presente in tutti i paesi e in gran parte dei casi l'autore è il partner attuale o ex»;
    la violenza sulle donne al tempo di internet ha assunto contorni diversi e superato fronti un tempo inimmaginabili: dal punto di vista statistico si tratta di un fenomeno in grande espansione che riguarda soprattutto donne vittime di separazioni non accettate dagli uomini e molti minori;
    con l'approvazione dell'emendamento 1500 all'A.C. 1455-A è stato introdotto e votato all'unanimità, da tutte le forze politiche, il reato di «revengeporn»;
    il Revenge porn punisce chiunque dopo averli realizzati o sottratti invia, consegna, cede, pubblica o diffonde immagini o video sessualmente esplicito, con reclusione da uno a 6 anni e la multa da 5000 a 15 mila euro;
    le pene sono aumentate se commesse dal coniuge o legata da relazione affettiva e se commessi attraverso strumenti informatici;
    la pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danni di persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica o in danno in stato di gravidanza,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, di assumere ogni iniziativa utile, anche al fine di rendere maggiormente efficace la norma richiamata in premessa, ad eliminare in maniera definitiva dal web il materiale video/fotografico.
9/1455-A/33. Carnevali, Morani.