• C. 1496 EPUB Proposta di legge presentata il 15 gennaio 2019

link alla fonte  |  scarica il documento in PDF

Atto a cui si riferisce:
C.1496 Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1496

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PEZZOPANE, ANNIBALI, ASCANI, BRAGA, CARNEVALI, DE FILIPPO, FIANO, LA MARCA, MELILLI, MORANI, PAITA, RIZZO NERVO, SCHIRÒ, SENSI, SERRACCHIANI, UNGARO, VISCOMI

Disposizioni in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016

Presentata il 15 gennaio 2019

  Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si vuole dare finalmente una risposta alle famiglie delle vittime del sisma del 6 aprile 2009 che ha colpito in particolare la città dell'Aquila e dei sismi che dal 24 agosto 2016 hanno colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  Terremoti fortissimi che hanno provocato numerosi morti e feriti gravi, hanno costretto molte persone ad abbandonare le loro abitazioni e hanno determinato una cesura netta nella vita quotidiana delle persone coinvolte.
  Se per la ricostruzione e gli incentivi all'economia locale è stata stanziata una ingente quota di fondi pubblici, la stessa cosa non è avvenuta in favore delle famiglie delle persone decedute, colpite da un dolore inconsolabile e la cui esistenza è stata completamente stravolta.
  Ed è proprio alle famiglie delle persone decedute che la presente proposta di legge si rivolge, ricalcando il modello già sperimentato per gli interventi in favore dei familiari delle vittime del disastro ferroviario di Viareggio.
  L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede, nell'ambito di una spesa massima di 40 milioni di euro per l'anno 2019, speciali elargizioni in favore dei familiari delle persone decedute a causa degli eventi sismici verificatisi il 9 aprile 2009 nel territorio della regione Abruzzo e a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  A tale fine, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute, con proprio decreto individua i familiari aventi diritto e determina la somma loro spettante. Per ciascuna persona deceduta è attribuita ai familiari una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenendo conto anche dello stato di effettiva necessità.
  Il beneficio è riconosciuto ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine: al coniuge superstite, ai figli, ai genitori, ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico, ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento e al convivente more uxorio.
  Le elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  Nell'anno in cui ricorre il decimo anniversario del terremoto de L'Aquila la presente proposta di legge è una risposta concreta e non più rinviabile a persone che attendono da anni un intervento da parte dello Stato.
  L'articolo 2 della presente proposta di legge estende il diritto al collocamento obbligatorio che l'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, prevede in favore dei soggetti vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché dei loro familiari, agli orfani o, in alternativa, al coniuge superstite di coloro che sono morti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o derivati dall'attività dell'uomo, ovvero siano deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi.
  Il citato articolo 1, comma 2, della legge n. 407 del 1998 dispone che soggetti che abbiano subìto un'invalidità permanente per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che gli stessi soggetti lesi non abbiano concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi, hanno diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per tali soggetti, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato dal comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Il medesimo comma 2, inoltre, prevede che, ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità, non possano superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.
  La norma non ha effetti finanziari dal momento che le assunzioni in esame non derogano alle vigenti disposizioni in materia di limitazione delle assunzioni nel pubblico impiego.
  Si auspica, pertanto, sollecita approvazione della presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro in favore dei familiari delle persone decedute a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio della regione Abruzzo il 6 aprile 2009 e i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria dal 24 agosto 2016.
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i sindaci dei comuni di residenza delle persone decedute di cui al comma 1, individua i rispettivi familiari e determina la somma loro spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 1 prevedendo, comunque, che ai familiari di ciascuna persona deceduta sia attribuita una somma complessiva non inferiore a 200.000 euro, stabilita tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.
  3. Il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito ai familiari delle persone decedute secondo il seguente ordine:

   a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;

   b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;

   c) ai genitori;

   d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;

   e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;

   f) al convivente more uxorio.

  4. In presenza di figli a carico della persona deceduta nati da rapporti di convivenza more uxorio, il beneficio economico di cui al presente articolo è attribuito al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui al comma 3, lettera a).
  5. I benefìci economici di cui al presente articolo sono esenti da ogni imposta o tassa e sono attribuiti in aggiunta ad ogni altra agevolazione alla quale i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2

  1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, concernenti il diritto al collocamento obbligatorio, sono estese agli orfani o, in alternativa, ai genitori o al coniuge superstite di coloro che sono deceduti a seguito di eventi calamitosi di origine naturale o causati dall'attività dell'uomo, ovvero sono deceduti a causa dell'aggravarsi delle lesioni o delle infermità determinate dai medesimi eventi calamitosi.