• Testo MOZIONE

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Atto a cui si riferisce:
S.1/00107 premesso che: il comma 1 dell'articolo 1 dello statuto della Banca d'Italia stabilisce che: «La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico»; l'articolo 4, comma 1, del...



Atto Senato

Mozione 1-00107 presentata da ANNA MARIA BERNINI
martedì 2 aprile 2019, seduta n.105

BERNINI, MALAN, PICHETTO FRATIN, SCIASCIA, CONZATTI, PEROSINO, ROSSI, DAMIANI, FANTETTI, FERRO, SACCONE, AIMI, ALDERISI, BARACHINI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, BERUTTI, BIASOTTI, BINETTI, CALIENDO, CANGINI, CARBONE, CAUSIN, CESARO, CRAXI, DAL MAS, DE POLI, DE SIANO, FAZZONE, FLORIS, GALLIANI, GALLONE, GASPARRI, GHEDINI, GIAMMANCO, GIRO, LONARDO, MALLEGNI, MANGIALAVORI, MASINI, MESSINA Alfredo, MINUTO, MODENA, MOLES, PAGANO, PAPATHEU, PAROLI, QUAGLIARIELLO, RIZZOTTI, ROMANI, RONZULLI, SCHIFANI, SERAFINI, SICLARI, STABILE, TESTOR, TIRABOSCHI, TOFFANIN, VITALI - Il Senato,

premesso che:

il comma 1 dell'articolo 1 dello statuto della Banca d'Italia stabilisce che: «La Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico»;

l'articolo 4, comma 1, del decreto-legge decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 e recante "Disposizioni urgenti concernenti l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia", ha ribadito la natura giuridica di istituto di diritto pubblico della Banca d'Italia, che è banca centrale della Repubblica italiana e parte integrante del Sistema europeo di banche centrali;

la Banca d'Italia è inoltre l'Autorità nazionale competente nel meccanismo di vigilanza unico in materia bancaria, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio del 15 ottobre 2013. È indipendente nell'esercizio dei suoi poteri e nella gestione delle sue finanze, in coerenza con quanto previsto per la BCE dal Trattato UE;

l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, recante "Approvazione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria", come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, recante "Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche centrali", dispone che: "La Banca d'Italia provvede in ordine alla gestione delle riserve ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea". L'articolo sostituisce la previgente disposizione del Testo unico delle norme di legge in materia valutaria, secondo cui le riserve valutarie ufficiali erano gestite dall'Ufficio italiano dei cambi, e dalla Banca d'Italia per gli interventi sul mercato dei cambi, per esigenze connesse con gli impegni internazionali e per le operazioni ordinarie. La modifica si rese necessaria in quanto, in seguito all'introduzione della moneta unica, le riserve valutarie ufficiali possono essere detenute e gestite esclusivamente dalle banche centrali dell'Eurosistema;

la Banca d'Italia detiene e gestisce le riserve nazionali in valuta e oro. In base all'articolo 127 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 105 del Trattato sull'Unione europea), esse costituiscono parte integrante delle riserve dell'Eurosistema, congiuntamente alle riserve delle altre BCN e a quelle di proprietà della BCE. Una quota delle riserve in valuta della BCE, conferite all'avvio della terza fase dell'Unione economica e monetaria da ogni BCN in ragione della "chiave capitale", è gestita dalla Banca d'Italia sulla base di linee guida fissate dal consiglio direttivo della BCE;

l'Italia possiede 2.451,8 tonnellate (metriche) di riserve auree. Se le cifre sono corrette, si tratterebbe della quarta somma più alta dopo la Germania, gli Stati Uniti e il Fondo monetario internazionale. Saremmo il Paese custode del terzo ammontare di oro al mondo. Al contrario della maggior parte delle nazioni, in cui le riserve auree sono di proprietà dello Stato, ma gestite dalla banca centrale, in Italia la banca centrale detiene e custodisce l'oro allo stesso tempo;

le riserve auree della Banca d'Italia sono parte integrante delle riserve valutarie ufficiali detenute ai sensi del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e dello Statuto del Sistema europeo delle banche centrali e della BCE, che includono la detenzione e la gestione delle riserve valutarie ufficiali tra i compiti fondamentali svolti dall'Eurosistema, a cui partecipano la BCE e le banche centrali dei paesi la cui moneta è l'euro;

considerato che:

l'eventuale utilizzo delle stesse per la riduzione del debito pubblico, non solo avrebbe un impatto assolutamente teorico, in quanto legato all'attuale prezzo di mercato dell'oro, sullo stesso del 4,5 per cento al massimo, ma creerebbe una perdita di fiducia nei confronti del nostro Paese;

vale ricordare che lo stesso Governo ha previsto a fine dicembre 2018 un rapporto indebitamento netto/PIL programmatico al 2,04 per cento nel 2019, all'1,84 nel 2020 e all'1,53 nel 2021, cioè un ammontare complessivo superiore a quello che si potrebbe realizzare da qualsiasi tipo di cessione o di altro utilizzo delle riserve auree;

le riserve auree hanno la funzione di rafforzare la fiducia nella stabilità del sistema finanziario italiano e della moneta unica. Questa funzione diviene più importante quando le condizioni geopolitiche o la congiuntura economica internazionale possono generare rischi aggiuntivi per i mercati finanziari (ad esempio, crisi valutarie o finanziarie),

impegna il Governo:

1) ad assumere ogni opportuna iniziativa volta a dare chiarezza interpretativa riguardo alla permanenza pubblica della proprietà delle riserve auree;

2) ad escludere ogni ipotesi di vendita o di cessione delle riserve auree, tantomeno ove il ricavato fosse destinato al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato e ancor meno ove fosse utilizzato alla temporanea disattivazione delle clausole di salvaguardia sull'IVA e sulle accise previste per il 2020 e 2021.

(1-00107)