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Atto a cui si riferisce:
C.1294 Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per favorire l'apertura e la prosecuzione dell'attività degli esercizi di vicinato nelle aree periferiche delle città


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1294

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
COLUCCI, FIORINI, LUPI, TOCCAFONDI, TONDO, SANGREGORIO

Agevolazioni fiscali e altre disposizioni per favorire l'apertura e la prosecuzione dell'attività degli esercizi di vicinato nelle aree periferiche delle città

Presentata il 23 ottobre 2018

  Onorevoli Colleghi! – Nella scorsa legislatura la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie ha svolto un'indagine approfondita sul loro stato, individuando aree di grave disagio e di marginalità sociale che contribuiscono a rendere precaria la vita dei cittadini che abitano in queste aree urbane.
  La fotografia che ne è emersa è quella di zone trascurate dall'amministrazione e penalizzate nei servizi per la popolazione.
  Un punto di particolare rilievo riguarda la progressiva chiusura in queste aree dei piccoli esercizi commerciali.
  Le attività di commercio vicinale, infatti, oltre al ruolo di erogatrici di servizi essenziali per i cittadini, facilitano la vita di relazione, favoriscono l'aggregazione di comunità che spesso vivono in condizioni di marginalità sociale, permettono l'instaurarsi di rapporti sociali anche tra diverse comunità (per etnia o religione) che abitano lo stesso quartiere e contribuiscono a creare nuove opportunità di lavoro svolgendo così una funzione importante per la sicurezza e la vivibilità delle periferie, per la prevenzione del degrado. Un negozio aperto è un presidio del territorio, una saracinesca abbassata è un abbandono del territorio.
  La presente proposta di legge introduce norme che mirano a eliminare le problematiche rilevate attraverso l'incentivazione di nuove attività commerciali di vicinato nelle periferie delle grandi città.
  È nostro convincimento che la concessione di una serie di agevolazioni economiche e fiscali per chi voglia iniziare un'attività nel settore del piccolo commercio o per chi voglia migliorare ed estendere una piccola attività commerciale esistente porterà a un miglioramento della qualità della vita delle periferie.
  Il recupero delle periferie favorisce la percezione di una comune cittadinanza, mette in dialogo tra loro ceti diversi e riavvicina le periferie al centro.
  Incentivare gli esercizi di vicinato in queste aree urbane non dà risultati solo sotto l'aspetto del recupero del territorio, ma offre anche strumenti coadiuvanti nella lotta al rischio di marginalità favorendo situazioni di socializzazione che contribuiscono positivamente al benessere di tutta la città nel suo insieme.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

  1. Al fine di promuovere l'avvio e la prosecuzione di attività commerciali nelle periferie urbane, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, destinato al finanziamento delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 della presente legge.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per la concessione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 della presente legge agli esercizi commerciali delle periferie urbane dei comuni ricompresi nelle città metropolitane, con priorità per le periferie caratterizzate da gravi situazioni di disagio e marginalità sociale.
  3. Le regioni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano i comuni, non ricompresi nel territorio di una città metropolitana, in cui possono essere applicate le disposizioni della presente legge, in quanto presentano situazioni di particolare degrado urbanistico e disagio sociale o in relazione alla necessità di rivitalizzare aree urbane abbandonate.
  4. Le città metropolitane, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano le periferie urbane di cui al comma 2.
  5. I comuni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, delimitano, con apposite delibere di giunta, le specifiche aree in cui possono essere concesse le agevolazioni di cui all'articolo 3.

Art. 2.

  1. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano agli esercizi di vicinato, come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che svolgono la propria attività commerciale nelle aree individuate ai sensi dei commi da 2 a 5 dell'articolo 1 della presente legge, nel limite delle risorse del fondo di cui al comma 1 del medesimo articolo 1.

Art. 3.

  1. I titolari degli esercizi commerciali di cui all'articolo 2 possono usufruire, fino al 31 dicembre 2024, delle seguenti agevolazioni:

   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche;

   b) esenzione dall'imposta municipale propria sugli immobili destinati all'esercizio dell'attività commerciale;

   c) esenzione, per tre anni, dal versamento dei contributi dovuti dal datore di lavoro per le retribuzioni dei lavoratori dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;

   d) esenzione dalla tassa sui rifiuti.

  2. La fruizione delle agevolazioni fiscali di cui al presente articolo è subordinata al mantenimento della sede di svolgimento dell'attività commerciale nell'area in cui era insediata al momento in cui ha iniziato a fruire del beneficio. Il trasferimento della sede al di fuori di tale area comporta il versamento delle somme che sarebbero state dovute per le imposte e i contributi di cui al comma 1.

Art. 4.

  1. Le regioni possono prevedere la concessione di agevolazioni ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 3, a valere sulle proprie risorse economiche, in favore degli esercizi commerciali di cui all'articolo 2.

Art. 5.

  1. L'Associazione bancaria italiana e il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano un'apposita convenzione volta a definire le modalità e i criteri per la concessione di mutui a tasso agevolato in favore degli esercizi commerciali di cui all'articolo 2.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, stabilisce i criteri per la concessione dei mutui a tasso agevolato di cui al comma 1.

Art. 6.

  1. I comuni individuano speciali procedure per agevolare la realizzazione delle opere pubbliche necessarie per l'ammodernamento delle attività esistenti e per l'avvio di nuove attività da parte degli esercizi commerciali di cui all'articolo 2.
  2. Ai fini del comma 1, i pareri, i visti e i nulla osta e qualsiasi altro assenso necessari per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al medesimo comma 1 devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta. Qualora non siano resi entro tale termine si intendono acquisiti con esito positivo.
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce i criteri per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.

Art. 7.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.