• C. 1441 EPUB Proposta di legge presentata il 12 dicembre 2018

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Atto a cui si riferisce:
C.1441 Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali per spese finalizzate all'adozione di misure antisismiche, e altre disposizioni volte a favorire gli interventi di adeguamento antisismico degli immobili a destinazione produttiva o commerciale


FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1441

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FIORINI, SOZZANI, GELMINI, MULÈ, BERGAMINI, ZANELLA, BARELLI, GERMANÀ, PENTANGELO, BIGNAMI, CORTELAZZO, CASINO, LABRIOLA, PETTARIN, ROTONDI, MUGNAI, FITZGERALD NISSOLI, GIACOMETTO, MARIN, NOVELLI, D'ATTIS, SQUERI, VIETINA, RUFFINO, BAGNASCO, TARTAGLIONE, PALMIERI, GAGLIARDI, VERSACE, MUSELLA, ROSSELLO, MAZZETTI, NAPOLI, D'ETTORE, SIRACUSANO, SILLI, BIANCOFIORE, CARRARA, FERRAIOLI, PEREGO DI CREMNAGO, CATTANEO, ELVIRA SAVINO, BARATTO, BOND, MARROCCO, BENDINELLI, LUCASELLI, MOLLICONE, FOTI, COLUCCI, SILVESTRONI, LUPI, TONDO, RIZZETTO

Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, in materia di detrazioni fiscali per spese finalizzate all'adozione di misure antisismiche, e altre disposizioni volte a favorire gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili, compresi quelli a destinazione produttiva o commerciale

Presentata il 12 dicembre 2018

  Onorevoli Colleghi! La diffusa pericolosità sismica che caratterizza il territorio italiano è nota storicamente da sempre e scientificamente dai primi anni ’60. Il nostro territorio è interamente classificato come soggetto a rischio sismico più o meno elevato in seguito all'entrata in vigore della classificazione sismica nazionale allegata all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003. Il territorio nazionale è suddiviso in quattro zone, individuate da quattro classi di pericolosità, in termini di valori di accelerazioni al suolo e spettrali in funzione di differenti tempi di ritorno a seconda dello stato limite investigato. Tutti gli edifici costruiti, o i cui lavori sono stati avviati, antecedentemente al 1° luglio 2009, data di entrata in vigore delle Norme tecniche sulle costruzioni – cosiddette NTC 2008 – possono quindi essere stati progettati e conseguentemente realizzati senza i criteri sismici aggiornati alla normativa oggi vigente per gli edifici di nuova costruzione, in alcuni casi di nuova classificazione delle zone in esame, senza criteri sismici alla base del progetto strutturale, con elevata possibilità di causare danni alle persone e alle funzioni che vi si trovano e li utilizzano.
  La realizzazione delle costruzioni senza criteri sismici è stata utilizzata consuetamente nella pratica costruttiva sino al 2003 in gran parte del territorio nazionale e specificamente in gran parte delle zone più densamente popolate, non essendo prima di tale data estesa a tutto il territorio nazionale la classificazione di pericolosità sismica. La gran parte del patrimonio edilizio esistente nazionale è incapace di rispondere senza gravi danni e rischi di collasso al sisma che la normativa attualmente vigente indica quale sisma più probabile (che si manifesterà nell'arco di un dato periodo di tempo) per la zona in esame.
  Le stime sui costi che graveranno sulla collettività conseguenti ai principali eventi sismici di questi ultimi anni indicano che: il sisma dell'Aquila e dell'Abruzzo del 2009 costerà complessivamente in termini di fondi pubblici erogati e messi a disposizione circa 18-20 miliardi di euro; il sisma dell'Emilia-Romagna del 2012 costerà circa 10-12 miliardi di euro (solo nel comparto industriale dell'emergenza per il sisma si stimano essere stati liquidati 1,5-2,5 miliardi di euro da parte delle compagnie assicurative e altrettante saranno complessivamente le risorse a carico di fondi pubblici al termine della ricostruzione); gli eventi sismici delle regioni del centro Italia del 2016 e del 2017 costeranno complessivamente in termini di fondi pubblici erogati e messi a disposizione circa 13-15 miliardi di euro.
  Da analisi statistiche su eventi paragonabili e già valutati economicamente in termini di rapporto tra danni e investimenti per la prevenzione, si può riassumere che ogni 100,00 euro spesi per riparare i danni conseguenti a un evento sismico grave, sarebbe stato sufficiente investire 10,00 euro per interventi di riduzione del rischio sismico, al fine di abbattere drasticamente i costi economici e sociali connessi all'evento stesso.
  Ogni evento calamitoso degli ultimi dieci anni di portata paragonabile al sisma dell'Emilia-Romagna del 2012 ha comportato in termini socio-economici un peso per il nostro Paese dell'ordine dell'1-2 per cento del PIL. Impedire che tali risorse vengano utilizzate in riparazione dei danni occorsi in un momento storico di scarsa crescita economica e di mancanza di risorse per investimenti di natura pubblica è una necessità impellente se non un obbligo. È evidente, quindi, come sia indispensabile accelerare gli interventi di messa in sicurezza e riduzione del rischio del patrimonio immobiliare italiano mediante la rimodulazione di nuove forme di incentivo e di sostegno. È pertanto necessario investire adeguate risorse per ridurre sensibilmente, nell'arco di un decennio, i vari fattori di rischio che caratterizzano il nostro territorio, in particolar modo il rischio sismico.
  Sotto questo aspetto, la presente proposta di legge intende favorire e incentivare interventi volti alla riduzione del rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente.
  L'articolo 1 riconosce al beneficiario l'opzione di avvalersi, in luogo della detrazione fiscale, di un credito d'imposta di pari ammontare per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico. Tra gli obiettivi vi è quello di favorire tali interventi sugli immobili posseduti da soggetti che non hanno la liquidità necessaria per anticipare l'intero importo di tali spese, con il duplice effetto di contribuire alla messa in sicurezza degli edifici e di sostenere il comparto dell'edilizia e delle costruzioni, con un impatto positivo sulla crescita dell'intera economia nazionale.
  Per raggiungere tale obiettivo e sostenere una generalizzata riduzione del rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente, si prevede la facoltà, per i soggetti che sostengono le relative spese per interventi di miglioramento o adeguamento sismico, di optare per il riconoscimento di un credito d'imposta di importo pari all'ammontare della detrazione spettante. Il credito, riconosciuto per l'intero ammontare della detrazione fiscale che sarebbe spettata a fronte degli interventi di manutenzione, sarebbe ripartito in tre quote annuali di pari importo. Si prevede, inoltre, l'opzione per la cessione del credito, che è volta principalmente a favorire gli incapienti, con l'ulteriore vantaggio di consentire ai soggetti che optino per tale modalità di fruizione dell'incentivo (incapienti o no) di ottenere un finanziamento presso gli istituti di credito per le spese delle opere sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico sul patrimonio edilizio esistente.
  Inoltre, sempre l'articolo 1 in esame, estende la possibilità a tutti i soggetti beneficiari del «sismabonus» di cedere il corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, una disposizione attualmente prevista solamente in favore dei condomìni per gli interventi effettuati sulle parti degli edifici condominiali.
  Infine, si prevede un sensibile aumento delle detrazioni (90 per cento) nel caso siano applicati sull'immobile dei sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza dell'organismo strutturale sottoposto a intervento.
  L'articolo 2 prevede una diversa valutazione delle detrazioni spettanti nel caso di immobili a destinazione produttiva o commerciale (generalmente di grandi dimensioni), oggi fortemente penalizzati dalla metodologia di calcolo in vigore.
  Inoltre, si prevede che la Cassa depositi e prestiti Spa e il Mediocredito centrale Spa mettano a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di miglioramento o adeguamento sismico sugli immobili esistenti.
  Infine, si introduce la possibilità di beneficiare di un iperammortamento, similmente a quanto è previsto per gli investimenti in beni strumentali all'attività produttiva (industria 4.0). In pratica si propone (analogamente alle modalità applicative del piano industria 4.0), anche per interventi volti alla mitigazione del rischio che siano realizzati su edifici in proprietà (o in utilizzo) di soggetti titolari di reddito di impresa (e dell'iscrizione al registro dei beni ammortizzabili del fabbricato a destinazione produttiva su cui si realizzino interventi volti alla riduzione del rischio sismico), che si possa attivare un iperammortamento della quota parte di investimento che incrementa il valore del bene immobile iscritto a cespite.
  L'articolo 3 riguarda la copertura finanziaria.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Opzione in materia di detrazioni fiscali per interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili)

  1. Dopo il comma 1-septies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono inseriti i seguenti:

   «1-octies. In luogo delle detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-septies, i soggetti che hanno sostenuto le spese previste dai medesimi commi possono optare per il riconoscimento di un credito d'imposta di ammontare pari alla detrazione che sarebbe loro spettata a fronte degli interventi di cui ai citati commi.
   1-novies. Il credito d'imposta di cui al comma 1-octies non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, è riconosciuto per l'intero ammontare ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
   1-decies. A decorrere dal 1° gennaio 2019, in luogo della detrazione dall'imposta lorda, di cui ai commi da 1 a 1-septies, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito.
   1-undecies. Le disposizioni di cui ai commi da 1-octies a 1-decies si applicano alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2021».

  2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
  3. Al comma 1-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il terzo, quarto e quinto periodo sono soppressi.

Art. 2.
(Misure volte a favorire gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli immobili)

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «Per le sole unità immobiliari a destinazione produttiva o commerciale, l'ammontare complessivo, in deroga al citato importo di 96.000 euro, è calcolato sul valore di 200 euro a metro quadrato relativo alla superficie dell'immobile. Qualora sull'immobile oggetto dei benefìci fiscali siano installati sistemi di monitoraggio per il controllo strumentale costante delle condizioni di sicurezza del medesimo immobile, la detrazione di cui al presente comma nonché ai commi da 1-ter a 1-quinquies spetta in misura pari al 90 per cento».
  2. Dal 1° gennaio 2019, la Cassa depositi e prestiti Spa e il Mediocredito centrale Spa mettono a disposizione uno specifico finanziamento a tasso agevolato per l'erogazione, attraverso il canale bancario, di prestiti per gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico sugli immobili, di cui all'articolo 16, commi da 1 a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come da ultimo modificato dalla presente legge. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
  3. Dopo il comma 9 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è inserito il seguente:

   «9-bis. Al fine di favorire gli investimenti sul patrimonio edilizio esistente volti alla mitigazione del rischio sismico degli immobili a destinazione produttiva e commerciale, per gli investimenti di cui ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il costo portato in ammortamento sul bene immobile oggetto d'intervento è maggiorato del 150 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021, ai sensi di quanto previsto dal citato comma 1-bis dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013. Per la fruizione dei benefìci di cui al presente comma, il beneficiario è tenuto a produrre la documentazione attestante la diminuzione dell'indice di rischio e la percentuale di beneficio fiscale spettante, definito ai sensi dei citati commi 1-bis e seguenti dell'articolo 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90 del 2013, accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede, nel limite di 500 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021, a valere sulle risorse rivenienti dalle disposizioni del comma 2.
  2. Entro il 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese fino a 500 milioni di euro annui per il triennio 2019-2021. Qualora i provvedimenti previsti dal primo periodo non siano adottati o siano adottati per un importo inferiore a quello ivi indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2019, per la previsione relativa a tale anno, ed entro il 15 marzo 2020, per la previsione relativa agli anni 2020 e 2021, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni delle misure delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari all'importo di cui al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.